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Organizzazione e gestione

Switzerland

2.Organizzazione e gestione

Last update: 23 February 2024

Il sistema dell'istruzione svizzero riflette il federalismo ed è organizzato in modo decentralizzato. Il settore dell'istruzione rientra per lo più nella competenza dei Cantoni, i quali sono responsabili dell'istruzione nella misura in cui la Costituzione federale della Confederazione Svizzera (art. 61 segg. Cost.) non ne assegna la competenza alla Confederazione o alla Confederazione e i Cantoni insieme. 

  • I Cantoni e i Comuni sono responsabili della regolamentazione e dell'attuazione nel settore della scuola obbligatoria (livello elementare, incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata, e livello secondario I).
  • Per quanto riguarda il settore dell'istruzione postobbligatoria (livello secondario II e livello terziario), la regolamentazione è competenza dei Cantoni e anche della Confederazione. La sovranità esecutiva è dei Cantoni, ad eccezione dei politecnici federali.
  • La formazione professionale (formazione professionale iniziale, formazione professionale superiore e formazione continua a fini professionali) è disciplinata dalla Confederazione. Anche in questo caso i Cantoni sono responsabili dell'attuazione.

I Cantoni si coordinano per le questioni che richiedono una risposta comune. Per alcuni settori la Costituzione stabilisce l'obbligo di cooperazione (p.es. coordinamento dei Cantoni nel settore della scuola obbligatoria, cooperazione di Confederazione e Cantoni in ambito universitario).

Per le strutture e le offerte dell'assistenza extrafamiliare (strutture di custodia collettiva diurna, famiglie diurne e offerte di custodia informali) si rimanda alla sezione dedicata all'educazione e cura della prima infanzia.

 

Settore dell'istruzione obbligatoria

Conformemente alla Costituzione federale (art. 62 Cost.) i Cantoni provvedono a un insegnamento di base sufficiente, aperto a tutti i bambini. L'insegnamento – obbligatorio e neutrale dal punto di vista confessionale – è sottoposto alla direzione o la sorveglianza delle autorità pubbliche ed è gratuito presso le scuole pubbliche.

I Cantoni ed i loro Comuni sono responsabili della regolamentazione e l'attuazione dell'istruzione obbligatoria (livello elementare, incl. scuola dell’infanzia o ciclo di entrata, e livello secondario I). Questo settore è disciplinato dalla legislazione cantonale e intercantonale in materia di istruzione.

Inoltre ai sensi della Costituzione federale (art. 62 cpv. 4 Cost.) i Cantoni sono tenuti a coordinarsi per armonizzare l'età d'ingresso a scuola, l'obbligo scolastico, la durata e gli obiettivi dei vari livelli d'insegnamento ed il passaggio da uno all'altro.

 

Settore dell'istruzione postobbligatoria



Settore secondario: livello secondario II


Al livello secondario II, il quale si suddivide in cicli di formazione generale e di formazione professionale, la competenza della regolamentazione è suddivisa tra Cantoni e Confederazione.

 

Settore terziario

Per il livello terziario, suddiviso nel settore delle università e in quello della formazione professionale superiore, la competenza legislativa è sia dei Cantoni che della Confederazione.

 

Settore universitario

Conformemente all'articolo 63a Cost., in Svizzera la Confederazione e i Cantoni condividono la responsabilità per il coordinamento e la garanzia della qualità nel settore universitario.

Per l'attuazione di questo mandato costituzionale la Confederazione ha emanato la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e la pertinente ordinanza e i Cantoni hanno concluso l’Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie). Confederazione e Cantoni hanno inoltre sottoscritto un accordo di collaborazione e si organizzano nello specifico nell’ambito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie CSSU.

I due politecnici federali (PF) rientrano nella competenza di regolamentazione della Confederazione (Legge federale sui politecnici federali [Legge sui PF]). Le 10 università cantonali rientrano nella competenza dei Cantoni nei quali si trovano.





Il panorama svizzero delle scuole universitarie professionali comprende attualmente otto scuole universitarie professionali di diritto pubblico. Confederazione e Cantoni le coordinano congiuntamente in base alle rispettive competenze. I Cantoni sono competenti per l’attuazione e la sorveglianza. C’è inoltre una scuola universitaria professionale gestita da enti privati.

Le alte scuole pedagogiche rientrano nell’ambito di competenza dei Cantoni e sottostanno alle norme cantonali e intercantonali. Attualmente in Svizzera ci sono quattordici alte scuole pedagogiche cantonali o intercantonali giuridicamente autonome oltre a due alte scuole pedagogiche integrate all’interno di scuole universitarie professionali.

La gestione delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche è competenza dei Cantoni o di gruppi di Cantoni.

 

Settore della formazione professionale superiore

La formazione professionale superiore comprende la parte non universitaria del settore terziario, vale a dire gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori nonché le scuole specializzate superiori ed è disciplinata dalla Confederazione (Legge sulla formazione professionale, LFP). La gestione è assicurata da un partenariato comprendente Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro. I Cantoni sono responsabili dell'attuazione della formazione professionale sulla base della legislazione federale in materia.

Esami federali di professione ed esami professionali superiori 
Le organizzazioni del mondo del lavoro competenti definiscono le condizioni d'ammissione, il livello richiesto, le procedure di qualifica, i certificati rilasciati ed i titoli assegnati. Le loro prescrizioni sono sottomesse all'approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI).

I Cantoni possono proporre corsi preparatori per gli esami professionali e gli esami professionali superiori.

I corsi preparatori per gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori non sono disciplinati dallo Stato e non sono sottoposti ad alcun controllo statale.

Scuole specializzate superiori 
La SEFRI è l'autorità competente per il riconoscimento di questi cicli di formazione, la cui sorveglianza è affidata ai Cantoni.

Le condizioni e le procedure di riconoscimento sono disciplinate nell'ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (OERic-SSS).

 

Formazione continua

L'organizzazione della formazione continua è sostanzialmente gestita dall'economia di mercato. Le offerte sono numerose e spesso nella loro gestione, nella loro proposta e anche nel loro finanziamento hanno un ruolo centrale i privati. 
 La Confederazione e i Cantoni operano prevalentemente in modo sussidiario.

Con l'adozione nella Costituzione federale della Confederazione Svizzera degli articoli costituzionali sull’educazione, la Confederazione era stata incaricata di fissare i principi applicabili alla formazione continua (art. 64a Cost.). La Legge federale sulla formazione continua rafforza la responsabilità personale rispetto all'apprendimento permanente (lifelong learning), aumenta la parità di opportunità a livello dell'accesso alla formazione continua e assicura la coerenza nella legislazione federale.

A livello cantonale la formazione continua a fini professionali è regolamentata dalle leggi di applicazione della Legge federale sulla formazione professionale (LFP). La formazione continua a carattere generale ha invece modalità di organizzazione e di regolamentazione giuridica diverse a seconda dei Cantoni. Alcuni Cantoni hanno una legge specifica in materia di formazione continua.