Skip to main content
European Commission logo
EACEA National Policies Platform:Eurydice
nella formazione professionale del livello secondario II

Switzerland

6.Formazione secondaria e postsecondaria non terziaria

6.9nella formazione professionale del livello secondario II

Last update: 14 December 2023

Valutazione degli allievi

I procedimenti di valutazione nell'azienda di formazione, nei corsi interaziendali e nella formazione scolastica sono disciplinati nelle varie ordinanze sulla formazione professionale di base.

  • Le aziende di formazione impiegano forme di valutazione formative e sommative. La valutazione formativa è particolarmente importante: viene effettuata nel corso di un processo di lavoro e di apprendimento ed è adattata alla persona in formazione. Almeno una volta al semestre, il formatore discute con la persona in formazione dei progressi ottenuti nell'apprendimento. Lo strumento utilizzato a questo scopo è il rapporto di formazione, il quale precisa gli obiettivi concordati dalla persona in formazione e dal suo formatore. La valutazione verte sulle competenze professionali, metodologiche, sociali e personali. Il rapporto di formazione si basa essenzialmente sulla documentazione dell'apprendimento e delle prestazioni, come previsto dalla maggior parte delle ordinanze sulla formazione professionale di base. Le persone in formazione vi descrivono sistematicamente i progressi realizzati e le esperienze.

  • Alla scuola professionale le prestazioni ottenute dalle persone in formazione nelle varie discipline sono oggetto di valutazione e vengono riportate su una pagella (6 = nota migliore; 4 = sufficiente; meno di 4 = insufficiente). Nel caso in cui i risultati scolastici compromettano la riuscita della formazione professionale di base organizzata in azienda, o nel caso in cui l'attitudine delle persone alla formazione non sia soddisfacente, la scuola professionale si mette in contatto con l'azienda di formazione per decidere misure adeguate. L’Ordinanza sulla formazione professionale relativa alla professione in questione precisa se e in che misura nell'esame finale si tiene conto delle note ottenute a scuola.

  • I fornitori di corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione per mezzo di controlli della competenza, effettuati conformemente al piano di formazione. I risultati dei controlli della competenza sono espressi in note; in determinate professioni, si tiene conto di queste note nel calcolo delle note di esperienza, conformemente all'Ordinanza sulla formazione professionale di base.

 

Passaggio di classe

La Legge federale sulla formazione professionale non fissa regole per la promozione nell'insegnamento delle scuole professionali, ma lascia solo la possibilità di includere nelle diverse ordinanze sulla formazione professionale di base disposizioni relative a questo tema. Alcuni Cantoni hanno emanato disposizioni sulla promozione. Se i risultati scolastici compromettono la riuscita della formazione di base organizzata in azienda, i responsabili della scuola professionale si mettono in contatto con i responsabili dell'azienda di formazione e insieme prendono le misure necessarie. In caso di risultati insufficienti può succedere che la persona in formazione debba ripetere un anno di tirocinio oppure interrompere la formazione. La decisione spetta ai contraenti.

In base all'Ordinanza sulla maturità professionale federale (art. 14 OMPr), l’ammissione al semestre successivo avviene se la nota complessiva è uguale o maggiore di 4 e se al massimo due note sono insufficienti. In caso di risultati insufficienti, la persona in formazione è ammessa provvisoriamente al semestre successivo. La promozione provvisoria è possibile una sola volta durante la formazione professionale iniziale.

 

Certificato

Formazione professionale di base

I diplomi rilasciati nella formazione professionale di base sono riconosciuti a livello federale. Il termine generico "procedure di qualificazione" si usa per designare tutte le procedure che permettono di controllare che una persona disponga delle competenze fissate nell'Ordinanza sulla formazione professionale di base relativa alla professione prescelta.

  • La formazione professionale di base della durata di due anni si conclude con una procedura di qualificazione che consiste generalmente in un esame finale. Si tiene conto in particolar modo delle competenze acquisite nella pratica. Il titolo ottenuto è un certificato federale di formazione pratica (CFP). I giovani che non concludono con successo la loro formazione professionale di base di due anni hanno la possibilità di chiedere un attestato individuale delle competenze.

  • La formazione professionale di base di tre o quattro anni si conclude con una procedura di qualificazione che consiste in genere in un esame finale. La valutazione verte sulle qualifiche professionali acquisite nella pratica, le conoscenze professionali apprese a scuola e le conoscenze generali. Si tiene conto anche delle note ottenute a scuola e nella pratica, alle quali si aggiungono i risultati dei corsi interaziendali. L’esame finale può richiedere un lavoro pratico individuale (travaux pratiques individuels). Il titolo rilasciato è un attestato federale di capacità (AFC). La ponderazione delle diverse prove è definita nell'Ordinanza sulla formazione professionale di base relativa alla professione scelta.

Le persone in formazione possono ripetere le procedure di qualificazione della formazione professionale di base al massimo due volte. Le parti riuscite non devono essere ripetute. Le diverse ordinanze sulla formazione professionale di base possono comportare disposizioni più severe per quanto concerne l'obbligo di ripetere un esame.

L’Ordinanza relativa al Quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale forma la base per l’inquadramento di tutti i titoli formali della formazione professionale in un quadro nazionale delle qualifiche per i titoli della formazione professionale (QNQ formazione professionale) e per l’elaborazione di supplementi ai certificati e ai diplomi. Il QNQ formazione professionale è costituito da otto livelli, nei quali vengono inquadrati, in base ai requisiti che richiedono, tutti i titoli di studio definiti come formazione formale dalla Legge sulla formazione professionale. Il livello di inquadramento si riferisce al rispettivo titolo della formazione professionale e non a prestazioni individuali.

Grazie al Quadro europeo delle qualifiche (QEQ) elaborato dall’UE, che funge da strumento di riferimento, i titoli svizzeri sono comparabili con quelli di altri Paesi.

 

Maturità professionale

Le persone in formazione che superano gli esami di maturità professionale e sono in possesso di un attestato federale di capacità ottengono un diploma federale di maturità professionale.

L’Ordinanza sulla maturità professionale federale stabilisce le regole per il conseguimento: ai fini il superamento dell’esame di maturità professionale sono considerate le note nelle materie dell’ambito fondamentale, dell’ambito specifico, dell’ambito complementare e la nota ottenuta per il lavoro a progetto interdisciplinare. La maturità professionale si considera conseguita se la nota complessiva raggiunge almeno il 4, lo scarto tra le note insufficienti e il 4 non supera complessivamente 2 punti e non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

L'esame di maturità professionale può essere ripetuto al massimo una volta.

La maturità professionale dà diritto ad accedere direttamente a determinati corsi di studio delle scuole universitarie professionali.

Con l’ulteriore effettuazione con esito positivo dell’esame complementare passerella, le persone con attestato federale di maturità specializzata ottengono l’accesso anche a tutti i corsi di studio delle università e delle alte scuole pedagogiche.

L’esame complementare è proposto dalla Commissione svizzera di maturità (CSM) e organizzato dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). Gli esami si svolgono due volte l’anno nelle tre regioni linguistiche. La procedura e i contenuti dell’esame sono regolamentati dall’Ordinanza concernente l’esame complementare e da direttive. Formano oggetto d’esame la prima lingua nazionale, una seconda lingua nazionale o inglese, matematica, l’ambito delle scienze naturali e l’ambito delle scienze umane e sociali.

La preparazione all’esame complementare è libera: i candidati possono prepararsi attraverso lo studio individuale oppure seguendo un corso di un anno proposto da scuole private o pubbliche.

Per i possessori di attestato di maturità professionale l’accesso a corsi di studio delle alte scuole pedagogiche è consentito solo se sono in grado di dimostrare, sostenendo esami complementari, di disporre di una cultura generale sufficiente. Diversi istituti di formazione (p. es. scuole di maturità per adulti, alte scuole pedagogiche) offrono corsi di un anno di preparazione a questi esami. La preparazione si può svolgere anche da autodidatti. Il possesso di una cultura generale sufficiente può essere documentato anche attraverso l’esame complementare passerella.

Gli adulti possono recuperare la formazione professionale di base.