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Istruzione superiore

Switzerland

7.Istruzione superiore

Last update: 14 December 2023

Il livello terziario comprende le formazioni delle istituzioni universitarie e della formazione professionale superiore.

Nel settore universitario si seguono formazioni presso università e politecnici (10 università cantonali, due politecnici federali), sette scuole universitarie professionali di diritto pubblico e due private nonché presso alte scuole pedagogiche, considerate come scuole universitarie professionali. Le università e i politecnici sono particolarmente attivi nella ricerca di base. Le scuole universitarie professionali sono maggiormente orientate alla pratica professionale e svolgono attività di ricerca e sviluppo applicati.

In un ambito non universitario si svolge invece la formazione professionale superiore, che offre cicli di formazione per settori professionali impegnativi e per funzioni direttive ed è finalizzata alla formazione dei quadri e alla specializzazione. Rientrano nella formazione professionale superiore i cicli di formazione presso le scuole specializzate superiori, gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori.

 

Istituzioni universitarie

Conformemente alla Costituzione federale (art. 63a Scuole universitarie) la Confederazione e i cantoni condividono la responsabilità per il coordinamento e la garanzia della qualità nel settore universitario svizzero. Del settore universitario fanno parte le scuole universitarie, le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche.

La base legale della Confederazione è costituita dalla legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), entrata in vigore l’1.1.2015, mentre quella dei Cantoni è l’Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere (Concordato sulle scuole universitarie) del 20 giugno 2013, anch’esso entrato in vigore l’1.1.2015. A questo concordato hanno aderito tutti i cantoni.

La legge federale ed il Concordato sulle scuole universitarie autorizzano il consiglio federale ed i cantoni concordatari a stipulare la Convenzione tra la Confederazione ed i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU). La Convenzione, entrata in vigore l’1.1.2015, crea una serie di organi comuni ne disciplina le competenze:

  • La Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) è l’organo supremo in materia di politica universitaria. Nella CSSU sono rappresentati Confederazione e cantoni. La CSSU provvede al coordinamento nazionale delle attività della Confederazione e dei cantoni nel settore delle scuole universitarie.
  • La Conferenza dei rettori delle università svizzere (swissuniversities) prende posizione sugli affari della CSSU e presenta richieste a nome delle scuole universitarie. Rappresenta gli interessi delle scuole universitarie svizzere a livello nazionale e internazionale.
  • Il Consiglio svizzero di accreditamento (CSA) è l’organo comune della Confederazione e dei Cantoni per l’accreditamento e la garanzia della qualità nel panorama svizzero delle scuole universitarie.

La LPSU è una legge di coordinamento e promozione. Riguarda il piano del coordinamento nazionale, ma non disciplina questioni concrete in merito alla definizione di formazioni o alle offerte delle università. Le università ed i cantoni di competenza continuano a rimanere autonomi.

La LPSU impone alle scuole universitarie la verifica periodica della qualità di insegnamento e ricerca e dei servizi offerti e di provvedere alla garanzia e allo sviluppo della qualità a lungo termine.

Con l’accreditamento istituzionale la scuola universitaria ha il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata, come in particolare «istituto universitario» o «istituto di scuola universitaria professionale».

L’ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) disciplina le competenze, il procedimento relativo al diritto ai sussidi per scuole universitarie ed altre istituzioni del settore universitario e contiene disposizioni d’esecuzione concernenti i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative nonché i sussidi per infrastrutture comuni.

La guida e la sorveglianza delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche rientrano nelle competenze dei cantoni, mentre quelle dei Politecnici federali (PF) sono competenza della Confederazione.

Le leggi cantonali sulle università e sulle scuole universitarie professionali nonché le leggi cantonali sulle alte scuole pedagogiche e la legge federale sui politecnici federali (legge sui PF) disciplinano i compiti e l’organizzazione delle scuole universitarie.

 

Formazione professionale superiore

La formazione professionale superiore comprende la parte non universitaria del settore terziario (terziario B). Sono conferite le qualifiche necessarie a svolgere attività professionali complesse, che comportano responsabilità di tipo tecnico o gestionale. Le offerte formative variano nei contenuti, per requisiti ed enti gestori e sono caratterizzate da un orientamento coerente ai bisogni espressi dal mercato del lavoro. La gestione della formazione professionale superiore è assicurata da un partenariato comprendente Confederazione, cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (vedi tabella). Il fondamento giuridico è rappresentato dalla legislazione nazionale in materia di formazione professionale e dall’ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori. La formazione professionale superiore è una peculiarità svizzera. In molti altri Paesi le relative formazioni sono seguite presso le istituzioni universitarie.

La formazione professionale superiore si suddivide in due ambiti:

  • Esami di professione ed esami professionali superiori
  • Scuole specializzate superiori (SSS)

 

Anno accademico

L’anno accademico presso le istituzioni universitarie è suddiviso in due semestri. Alle università e ai politecnici in un semestre si svolgono lezioni per 14 settimane, presso le scuole universitarie professionali da 14 a 16 settimane. Nel semestre autunnale le lezioni iniziano la settimana 38 e finiscono la settimana 51, nel semestre primaverile le lezioni iniziano la settimana 8 e terminano la settimana 22 (con una settimana libera).

 

 

 

Riferimenti

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU)

Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)

Accordo intercantonale nel settore delle scuole universitarie svizzere

Convenzione tra la Confederazione e i Cantoni universitari sulla cooperazione nel settore universitario (ConSU)

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna U)

Direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (Direttive di Bologna SUP e ASP)

Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario (Ordinanza per l'accreditamento LPSU)

 

Legge federale sulla formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori