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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Validazione degli apprendimenti non formali e informali
Switzerland

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8.Formazione generale professionale per adulti

8.5Validazione degli apprendimenti non formali e informali

Last update: 14 December 2023

La Confederazione definisce la formazione continua come formazione non formale (si veda Legge federale sulla formazione continua), cioè come apprendimento all’interno di programmi formativi strutturati al di fuori della formazione formale. In tale contesto, lo Stato non stabilisce requisiti di contenuto per l'acquisizione della qualifica e non rilascia alcun diploma o titolo di studio riconosciuti dallo Stato.

La formazione formale comprende invece la formazione disciplinata dallo Stato che è impartita nella scuola obbligatoria, oppure che porta al conseguimento di un titolo di livello secondario II, un titolo della formazione professionale superiore o un grado accademico o un titolo che costituisce la premessa per l’esercizio di un'attività professionale regolamentata dallo Stato.

Inoltre c'è la formazione informale, che comporta un apprendimento personale e informale al di fuori dei rapporti strutturati di insegnamento-apprendimento, come l'autoapprendimento e l'apprendimento sul posto di lavoro che non ha alcuna regolamentazione. L'apprendimento informale comporta processi di autoapprendimento che si svolgono nell'ambito della vita quotidiana. L'autoapprendimento è quindi spesso casuale, involontario e non pianificato.

Tutti i maggiori protagonisti nell’ambito della formazione continua sono consapevoli dell'importanza della formazione continua non formale e informale. Pertanto la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro (oml) hanno stabilito, nel quadro del programma dell’iniziativa «Formazione professionale 2030» che, per promuovere il processo di apprendimento permanente, occorrono modelli che consentano di riconoscere le competenze acquisite in modo formale, non formale e informale all’interno dei programmi formali di formazione professionale. La grande importanza della formazione continua non formale può essere evidenziata anche tenendo conto del fatto che la formazione formale non basta a coprire completamente le esigenze del mercato del lavoro svizzero.

In Svizzera ci sono varie possibilità con cui sia la formazione non formale che quella informale portano a un titolo di studio nella formazione formale:

  • la formazione professionale di base può essere portata a termine anche al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato. Il titolo di studio si ottiene attraverso una procedura di qualificazione. Tale procedura può essere l'esame finale definito nell'Ordinanza in materia di formazione o una cosiddetta "altra procedura di qualificazione". Altre procedure di qualificazione sono equivalenti all'esame finale. La procedura di qualificazione con validazione degli apprendimenti acquisiti è possibile per le professioni per le quali gli organi responsabili hanno definito la relativa regolamentazione approvata dalla SEFRI. I candidati presentano un dossier nel quale documentano gli apprendimenti acquisiti. Altre forme possono includere esami suddivisi o esami o procedure specifiche per adulti.
  • nel caso degli esami di professione o gli esami professionali superiori di livello terziario, la maggior parte dei candidati frequenta i cosiddetti corsi preparatori. Tuttavia, tali corsi non sono un prerequisito per il superamento degli esami o per il conseguimento dei diplomi. L'ammissione alle procedure di qualificazione presuppone invece un’esperienza professionale, valutata – insieme al contenuto teorico – mediante un esame che porta al conseguimento di un titolo di studio formale.
  • anche l'esame svizzero di maturità può essere sostenuto con o senza la precedente frequenza di un corso.
  • nel settore universitario non esistono norme nazionali per la validazione delle competenze acquisite in modo non formale o informale. Le singole istituzioni sono libere di prevedere tale validazione per i singoli cicli di studio. Un'eccezione è rappresentata dalle regolamentazioni della CDPE per il riconoscimento a livello nazionale delle persone in riconversione all’insegnamento. Le persone provenienti da altri settori che desiderano accedere all’insegnamento e fare una riconversione all’insegnamento possono essere ammesse alla formazione facendosi riconoscere le competenze acquisite in modo non formale e informale, che possono essere significative ai fini dell’insegnamento. La durata della formazione può ridursi così di un terzo al massimo.
  • anche i cosiddetti certificati settoriali svolgono un ruolo importante nel mercato del lavoro. Si tratta di titoli di studio non formali e non riconosciuti dallo Stato, sostenuti da un'organizzazione di categoria che sono offerti da varie istituzioni di formazione continua. Tali certificati sono stati sviluppati specificatamente nei vari settori per rispondere alle principali sfide del mercato del lavoro con le quali sono confrontate. I certificati settoriali consentono in particolare alle persone in transizione di carriera o che si reinseriscono nel mercato del lavoro, immigrati senza qualifiche formali o lavoratori più anziani di accedere ai processi formativi e in alcuni casi offrono collegamenti con altri cicli di formazione formale o non formale.