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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Finanziamento dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Switzerland

3.Finanziamento dell'istruzione

3.1Finanziamento dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Last update: 14 December 2023

Finanziamento

Offerte di custodia complementare alla famiglia

In linea di principio i titolari dell’autorità parentale pagano per avvalersi delle offerte di custodia complementare alla famiglia. Le strutture di custodia collettiva diurna e le famiglie diurne sono finanziate in primo luogo coi contributi dei genitori; l’amministrazione pubblica e in alcuni Cantoni della Svizzera occidentale anche i datori di lavoro partecipano al finanziamento. Pertanto la maggior parte dei Cantoni contribuisce finanziariamente alle offerte di custodia complementare alla famiglia. Nei rimanenti Cantoni la competenza di un'eventuale partecipazione al finanziamento è dei Comuni. La definizione concreta della partecipazione finanziaria varia a seconda del Cantone o del Comune: i Cantoni e i Comuni possono erogare alle strutture di custodia collettiva diurna contributi forfettari periodici o una tantum. Oppure danno i contributi sulla base delle condizioni di custodia esistenti. Il pagamento viene regolato con le strutture di custodia collettiva diurna (sussidiamento oggettivo). Il meno frequente sussidiamento soggettivo è costituito da modelli di finanziamento che prevedono il pagamento di contributi direttamente ai genitori, p.es. sotto forma di buoni di custodia.

Con la Legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (in vigore dall’1.2.2003) la Confederazione ha avviato un programma di incentivazione a termine, inteso a promuovere la creazione di posti aggiuntivi per la custodia diurna dei bambini.

Hanno diritto al contributo le strutture di custodia collettiva diurna, le strutture che coordinano la custodia in famiglie diurne e i servizi pubblici di custodia complementare alla scuola come le scuole a orario continuato, i doposcuola o le mense nonché progetti a carattere innovativo nel settore della custodia dei bambini in età prescolastica.

Vengono inoltre sostenuti finanziariamente i Cantoni che aumentano da parte loro le sovvenzioni per la custodia di bambini complementare alla famiglia, agevolando così l’offerta per i genitori. Possono infine essere finanziati progetti miranti a una migliore armonizzazione dell'offerta di custodia con le esigenze dei genitori.

Tra il 2003 e il 2019 la Confederazione ha erogato CHF 373,4 (€342,6) milioni a sostegno della creazione di circa 48 000 nuovi posti in strutture di custodia. Il Parlamento ha prolungato il programma d'impulso fino al 31.1.2019 e ha autorizzato a tale scopo un nuovo credito d'impegno di CHF 124,5 (€ 114,2) milioni.

 

Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario) e il livello secondario II

La Costituzione federale (art. 62 Cost.) garantisce la frequenza gratuita della scuola obbligatoria pubblica. I Cantoni, assieme ai loro Comuni, devono provvedere al finanziamento della scuola pubblica obbligatoria compresa la scuola dell’infanzia obbligatoria. Anche frequentare la scuola dell’infanzia pubblica facoltativa è gratuito.

Le scuole del livello secondario II sono finanziate quasi esclusivamente dai Cantoni con i loro Comuni. Le scuole sono gestite perlopiù dai Cantoni. Il Cantone decide se la frequenza scolastica sia gratuita o se vada pagata una retta.

Secondo la Legge federale sulla formazione professionale (LFP), la Confederazione, i Cantoni e l’economia contribuiscono a finanziare la formazione professionale I Cantoni si fanno carico della parte più consistente del finanziamento. La Confederazione partecipa con contributi forfettari ai Cantoni, che sono utilizzati tra l’altro per le scuole professionali, i corsi interaziendali, le lezioni di cultura generale nell’insegnamento per l’ottenimento della maturità professionale o per interventi in preparazione alla formazione professionale di base. I Cantoni decidono in merito all’assegnazione dei fondi. L’economia contribuisce alla formazione professionale di base con le imprese che formano gli apprendisti o le organizzazioni del mondo del lavoro (OML) che svolgono lavori di base oppure svolgono corsi interaziendali.

La frequenza delle scuole professionali è gratuita per gli allievi. Secondo uno studio nel 2016 l’economia svizzera ha investito circa CHF 5 (€ 4,6) miliardi nella formazione degli apprendisti, che a loro volta, nello stesso periodo, hanno reso prestazioni produttive per un valore di quasi 5,6 (€5,1) miliardi di CHF.

 

Accordi per finanziamenti e libera circolazione

Gli Accordi intercantonali sui finanziamenti e la libera circolazione ddanno ad allievi e studenti parità di accesso alle istituzioni di formazione in tutta la Svizzera e disciplinano la ripartizione degli oneri tra i Cantoni. Tali accordi sono retti dai seguenti principi fondamentali:

  • libera circolazione: il Cantone in cui si trova il centro di formazione offre i cicli di formazione agli studenti ed allievi di altri Cantoni alle medesime condizioni concesse a chi risiede nel Cantone.

  • Finanziamento: i Cantoni di provenienza degli studenti e degli allievi versano al Cantone in cui si trova il centro di formazione un importo concretamente determinato ai fini della ripartizione degli oneri. 

Per i seguenti livelli di istruzione vi sono accordi nazionali:

Livello secondario I e II

  • Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati

Livello secondario II (formazione professionale)

  • Accordo intercantonale sui contributi alle spese di formazione nelle scuole professionali di base (Accordo sulle scuole professionali di base, ASP)

Ogni Cantone decide se aderire ad un accordo intercantonale. Oltre a questi accordi nazionali, vi sono anche accordi scolastici regionali, che regolamentano la ripartizione degli oneri.

 

Autonomia finanziaria e controllo

Custodia di bambini complementare alla famiglia

Le offerte di custodia di bambini complementare alla famiglia non rientrano nel sistema scolastico pubblico. La regolamentazione ed il finanziamento variano a seconda del Cantone e/o del Comune. Le strutture private decidono autonomamente come impiegare i propri mezzi. La pubblica amministrazione può stipulare accordi di prestazioni con le strutture pubbliche o sovvenzionate. In tal caso l’autorità deve, ad esempio, approvare il budget o le tariffe per i genitori e le strutture devono rendicontare le proprie finanze.

 

Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario) e il livello secondario II

A livello cantonale, si occupano del finanziamento dell’istruzione i governi e i parlamenti dei Cantoni (ad es. tramite la legislazione o deliberando i piani finanziari). A livello comunale, l’amministrazione comunale redige la pianificazione materiale e la pianificazione finanziaria pluriennali per le scuole della scuola obbligatoria e della scuola dell’infanzia. In base alla normativa cantonale, può occuparsi di questioni di bilancio l’autorità scolastica locale (preparazione del bilancio, amministrazione dei crediti) oppure le scuole stesse acquisiscono competenze in materia finanziaria nel quadro dello sviluppo delle scuole e di una maggiore autonomia. Al livello secondario II, spesso il Cantone conclude con le scuole un accordo sulle prestazioni da erogare ed autorizza un budget complessivo. La direzione della scuola è responsabile dell’attuazione dell’accordo di prestazioni e del rispetto del budget. Impiega i mezzi e deve rendicontare in merito periodicamente.

 

Tasse nell’istruzione pubblica

Offerte di custodia complementare alla famiglia

La custodia complementare alla famiglia è a pagamento. Nella maggioranza dei Cantoni vi sono direttive sulle tariffe per i genitori. L’obiettivo è che l’assistenza sia alla portata di tutti i titolari dell’autorità parentale. Le tariffe possono essere stabilite a livello cantonale o comunale. Sostanzialmente le tariffe valgono per le strutture di custodia collettiva diurna sovvenzionate o pubbliche. Le tariffe sono differenziate in base al reddito dei titolari dell’autorità parentale.

Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario I) e il livello secondario II

La frequenza della scuola obbligatoria pubblica (livello elementare e livello secondario) è gratuita. I Cantoni stabiliscono se gli allievi debbano pagare una retta scolastica per frequentare una scuola di formazione generale del livello secondario II oppure se la frequenza di una scuola pubblica sia gratuita. Se i Cantoni richiedono il pagamento di tasse di iscrizione, esse sono dell’ordine dei 400 CHF e fino a 800 CHF circa l’anno. Di regola gli allievi che frequentano una scuola in un altro Cantone devono pagare una retta. I Cantoni possono anche stipulare accordi per la frequenza scolastica extracantonale, esentando così gli allievi di altri Cantoni dal pagamento della tassa di iscrizione.

Secondo la Legge federale sulla formazione professionale (LFP) le lezioni presso le scuole professionali sono gratuite. Gli allievi devono pagare una tassa per la frequenza di una scuola professionale in un altro cantone. Poiché, a seconda della professione, in assenza di offerte, si rende necessario frequentare una scuola professionale al di fuori del proprio Cantone di domicilio, l’accordo sulle scuole professionali di base garantisce agli allievi gli stessi diritti di accesso (nessuna tassa per gli allievi di altri Cantoni che provengono da Cantoni che hanno aderito all’accordo) e regola la ripartizione degli oneri tra i Cantoni. Gli allievi della formazione professionale di base ricevono per il lavoro che prestano nell’azienda di tirocinio una retribuzione da apprendista. La retribuzione va regolamentata nel contratto di tirocinio. Sull’importo non vi sono prescrizioni di legge. Per molte professioni esistono però le direttive delle associazioni professionali.

 

Aiuti finanziari per gli allievi e/o le loro famiglie

In generale sono disponibili i seguenti strumenti di sostegno statale alle famiglie per i figli:

  • Assegni familiari

    Secondo la Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) hanno diritto agli assegni familiari tutti i salariati, le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto e i lavoratori indipendenti. In tutti i Cantoni viene così corrisposto almeno un assegno di CHF 200 (€ 183) per i figli di età inferiore ai 16 anni e un assegno di formazione mensile di CHF 250 (€ 229) per i figli di età compresa tra i 16 e i 25 anni, per ciascun figlio. I antoni possono prevedere assegni familiari più elevati.

  • Deduzioni fiscali

    I titolari dell’autorità parentale possono far valere una deduzione fiscale per ciascun figlio per i figli minorenni o per i figli maggiorenni che ancora frequentano la formazione iniziale professionale e sono bisognosi. A livello federale questa deduzione forfettaria ammonta a CHF 6500 (€ 5963). A livello cantonale l'importo e le condizioni variano.

  • Prestazioni complementari per le famiglie

    A livello politico si discute dell’introduzione e della definizione di prestazioni complementari per le famiglie, prendendo in considerazione le prestazioni complementari per le famiglie a basso reddito come strumento efficace nel ridurre la povertà familiare. La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) ha stilato su questo delle raccomandazioni (recommandations), a sostegno delle prestazioni complementari cantonali per le famiglie già in essere o pianificate.

 

Offerte di custodia complementare alla famiglia

Nelle strutture di custodia collettiva diurna pubbliche e private sovvenzionate, le tariffe per i genitori sono differenziate in base al reddito dei titolari dell’autorità parentale. La pubblica amministrazione può versare contributi per la custodia dei bambini alla struttura di custodia collettiva diurna o erogare contributi direttamente ai titolari dell’autorità parentale o anche sotto forma di buoni di custodia in base al loro reddito. Tutti i Cantoni offrono deduzioni fiscali per le spese di custodia dei bambini. L’importo massimo di queste deduzioni varia a seconda del Cantone.

 

Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario I) e il livello secondario II

La frequenza della scuola obbligatoria pubblica (scuola dell’infanzia, livello elementare e livello secondario I) è gratuita. Di norma i mezzi di insegnamento sono messi a disposizione gratuitamente. Per determinate discipline (ad es. attività creative con tessuti) è possibile che si richiedano dei contributi. A seconda del Cantone, il materiale scolastico (compresi i quaderni, gli strumenti di scrittura ecc.) viene messo a disposizione dalla pubblica amministrazione oppure è parzialmente a carico dei titolari dell’autorità parentale. I contributi dei titolari dell’autorità parentale si limitano quindi al finanziamento di determinati materiali, alle eventuali spese per i pasti e a quelle per le attività extrascolastiche (ad es. le gite). Di regola le offerte di custodia che esulano dalla lezione (come la mensa, custodia prima e dopo le lezioni) sono a pagamento. I genitori sono responsabili del tragitto per arrivare a scuola. La pubblica amministrazione (Cantone/Comune) si fa carico delle spese di trasporto se il tragitto è troppo lungo e/o pericoloso e quindi se i bambini hanno bisogno di essere trasportati. Sono assunte le spese fino alla corrispondente scuola pubblica più vicina. I sussidi finanziari sotto forma di borse di studio e prestiti in pratica concernono esclusivamente l’ambito post-obbligatorio.

Al livello secondario II, il materiale scolastico, i mezzi di insegnamento, le spese di trasporto e le spese per eventi speciali sono a carico degli allievi ovvero dei titolari dell’autorità parentale. Nella formazione professionale di base, le aziende di tirocinio possono coprire le spese di vitto, alloggio, viaggio o materiale scolastico e definirlo nel contratto di tirocinio. Gli allievi possono fare domanda di aiuti all’istruzione.

 

Aiuto finanziario per gli allievi con bisogni educativi particolari e/o le loro famiglie

La gratuità della scuola obbligatoria, garantita dalla Costituzione federale (Cost.), vale anche per i bambini con bisogni educativi particolari. Si applicano inoltre gli strumenti generali di sostegno statale alle famiglie con figli (si veda sopra).

Nel quadro della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e cantoni (NPC) si sono strutturate ex novo, in particolare, le competenze in materia di interventi a favore dei disabili e il loro finanziamento. Dal 2008 l’intera responsabilità specialistica, giuridica e finanziaria per la formazione di bambini e giovani con bisogni educativi particolari (0-20 anni di età) e per le misure di pedagogia speciale è assegnata ai Cantoni. Fino a quella data l’assicurazione per l’invalidità (AI) aveva contribuito in misura sostanziale ad esse. La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) per l’adempimento dei compiti da parte dei Cantoni nel quadro della NPC ha elaborato un Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (concordato sulla pedagogia speciale). I Cantoni assumono l’organizzazione dei trasporti e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazioni di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all’ambulatorio. Una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell’autorità parentale per i pasti e per la presa in carico dei bambini in strutture diurne o a carattere residenziale.

Il finanziamento delle prestazioni delle strutture a carattere residenziale ed extracantonali della scolarizzazione speciale esterna è orientata al Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS). La CIIS disciplina la situazione dei soggetti che si devono rivolgere al di fuori del proprio Cantone per ricevere un’assistenza speciale o per la custodia istituzionale. La Conferenza delle direttrici e dei direttori delle opere sociali (CDOS) è responsabile del coordinamento.

In base alla Costituzione federale, si possono richiedere le prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità (AI) attraverso la Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e l’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI), se sussistono condizioni di salute fisiche o mentali insorte alla nascita, causate da una malattia o da un incidente e che presumibilmente comportano l’incapacità al guadagno. L’AI si fa carico per gli allievi del livello secondario II e per quelli della formazione professionale di base delle spese aggiuntive in cui incorrono a causa della loro invalidità. La Confederazione contribuisce in questo modo, con l’AI, alle spese ad esempio per l’alloggio, il trasporto e i pasti o per acquisire le necessarie cognizioni e abilità, quelle di acquisto di utensili personali e di abiti da lavoro. Si possono corrispondere contributi a bambini e giovani che, a causa della propria invalidità, dipendono da cure e vigilanza speciali (assegno per grandi invalidi).

 

Aiuti finanziari per gli allievi

Poiché la scuola obbligatoria pubblica (livello elementare e livello secondario) è gratuita e la pubblica amministrazione si fa carico dei mezzi di insegnamento e del materiale scolastico nonché obbligatoriamente delle spese di trasporto necessarie fino alla scuola o perlomeno vi partecipa, gli aiuti all’istruzione (borse di studio, prestiti) concernono quasi esclusivamente il livello secondario II e il livello terziario (meno dell'1% dell’importo totale delle borse di studio va ad allievi della scuola obbligatoria). Il finanziamento della formazione nel settore postobbligatorio spetta sostanzialmente ai titolari dell’autorità parentale e ai soggetti in formazione stessi. Se non si riesce a finanziare completamente una formazione con mezzi propri, malgrado il sostegno dei titolari dell’autorità parentale, si possono richiedere degli aiuti all’istruzione. Inoltre sono finanziate di regola le formazioni che conferiscono un diploma riconosciuto dallo Stato. Il calcolo dei contributi e i criteri per l’ottenimento delle borse di studio sono basati sulle leggi cantonali in materia di borse di studio. Al fine di armonizzare le legislazioni cantonali in materia di borse di studio, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha istituito l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (concordato sulle borse di studio). Il concordato stabilisce standard e principi per l'assegnazione di borse di studio. Il concordato sulle borse di studio è in vigore dal 1° marzo 2013.

Nel 2018 i Cantoni hanno erogato CHF 364 (€ 333,9) milioni per aiuti all'istruzione. Di questi, il 95% è stato pagato in forma di borse di studio e il 5% in forma di prestito. A differenza delle borse di studio, i prestiti devono essere restituiti al termine della formazione. La percentuale di beneficiari di borse di studio sul totale delle persone in formazione post-obbligatoria era del 7,5%. Nel 2018 il 61% dei beneficiari di borse di studio erano allievi del livello secondario II. Il 53% dei mezzi assegnati viene erogato nel settore del livello secondario II. L’importo medio annuale delle borse di studio al livello secondario II è stato pari a CHF 6 503 (€ 5 966) (UST 2019). Poiché gli aiuti all’istruzione sono di competenza dei Cantoni, possono esservi delle differenze da Cantone a Cantone.

 

Istituti di formazione privati

Offerte di custodia complementare alla famiglia

Le strutture di custodia collettiva diurna private e non sovvenzionate definiscono autonomamente le proprie tariffe. Sono poche le disposizioni tariffarie di Cantoni/Comuni che valgono per le strutture private di custodia collettiva diurna. Di norma deve essere corrisposto il prezzo intero ma può trovare applicazione un sistema di pagamento commisurato al reddito.

 

Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario I) e il livello secondario II

I Cantoni sono competenti in materia di regolamentazione (che comprende autorizzazione e vigilanza) e dell’eventuale sostegno alle scuole private. I antoni possono sostenere le scuole private con mezzi pubblici oppure corrispondere contributi per la retta. I contributi alle scuole private possono essere vincolati a determinate condizioni (ad es. attività di interesse cantonale, sgravio della scuola pubblica, pubblica necessità, rispetto delle disposizioni in materia di qualità, grande domanda). Le scuole private che offrono cicli di formazione su incarico dello Stato e che colmano così le lacune del sistema scolastico pubblico, ricevono prestazioni sensibilmente più elevate dalla pubblica amministrazione, fino alla copertura delle spese. Se i bambini frequentano una scuola privata, il Comune/Cantone non deve rimborsare le spese di trasporto, anche se i bambini percorrono lo stesso tragitto di una scuola pubblica. A seconda della legislazione cantonale in materia scolastica, gli allievi che assolvono la scuola obbligatoria presso scuole private, possono pretendere le prestazioni dei servizi scolastici, compresi le visite / i chiarimenti necessari (ad es. servizi medici scolastici, logopedia). Le scuole private stabiliscono la propria retta.