Custodia di bambini complementare alla famiglia (programmi per bambini di età inferiore ai 4 anni)
Organi responsabili
In Svizzera, i Cantoni e i loro Comuni sono i principali responsabili della custodia di bambini complementare alla famiglia (programmi per bambini di età inferiore ai 4 anni). Di regola, la custodia di bambini complementare alla famiglia rientra nella politica sociale e familiare e non nella politica formativa. In questo contesto, la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) svolge compiti di coordinamento per i Cantoni.
Le strutture di custodia collettiva diurna sono soggette all’obbligo di autorizzazione (OAMin, art. 13). I Cantoni possono dare attuazione alla vigilanza attraverso regolamentazioni proprie. I Cantoni possono inoltre delegare la vigilanza ai loro Comuni.
Le famiglie diurne sono sottoposte all’obbligo di comunicazione e in alcuni Cantoni anche all’obbligo di autorizzazione. L’autorità competente designa un soggetto idoneo per la vigilanza delle famiglie diurne (OAMin, art. 12). Nella maggior parte dei Cantoni le relative competenze sono delegate ai Comuni.
Misure di garanzia della qualità
Livello istituzionale
I Cantoni o i Comuni definiscono delle regolamentazioni che le istituzioni della custodia di bambini complementare alla famiglia devono osservare. Rientrano nelle disposizioni per le strutture di custodia collettiva diurna, ad esempio, le dimensioni dei gruppi, la formazione del personale, la quota di addetti all’accudimento, la presenza di un piano pedagogico o disposizioni in materia di strutture, sicurezza, alimentazione o igiene. Queste direttive garantiscono uno standard minimo e regolamentano la qualità strutturale. L'autorità competente è tenuta a visitare ogni struttura di custodia collettiva diurna con la frequenza necessaria e comunque almeno ogni due anni e a verificare il rispetto di queste direttive.
Nella regolamentazione delle famiglie diurne ci sono meno disposizioni di questo tipo. Spesso solo il rapporto di accudimento (numero massimo di bambini per famiglia diurna) è regolamentato. Tuttavia, i regolamenti cantonali e comunali possono anche stabilire che i genitori diurni debbano frequentare un corso e una formazione continua. Questi corsi sono di solito offerti da organizzazioni delle famiglie diurne. Una persona idonea designata dall'autorità competente fa visita alla famiglia diurna ispezionandola almeno una volta all'anno offrendole consulenza.
Livello di sistema
La federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (kibesuisse) promuove lo sviluppo qualitativo e quantitativo della custodia di bambini complementare alla famiglia. Ne definisce gli standard di qualità e le raccomandazioni che vanno, in alcuni casi, al di là dei regolamenti cantonali e comunali e si adopera tra i suoi membri affinché queste norme vengano applicate. Importanti direttive riguardano, per esempio, l’accudimento nelle strutture di custodia collettiva diurna e nelle famiglie diurne. Queste direttive servono spesso anche come base per lo sviluppo o il rinnovo dei regolamenti cantonali e comunali.
Inoltre negli ultimi anni sono state lanciate diverse iniziative private per promuovere ulteriormente la qualità nelle strutture di custodia collettiva diurna. Il marchio di qualità QualiNido per le strutture di custodia collettiva diurna, un’iniziativa di kibesuisse e Jacobs Foundation del 2013, ne è un esempio. QualiNido si occupa della qualità dei processi e dell'orientamento. Con il marchio è stato definito per la prima volta uno standard a livello nazionale. Inoltre, il Quadro d’orientamento per la formazione, l’educazione e l’accoglienza della prima infanzia serve dal 2012 come documento di riferimento nazionale e come base per l'ulteriore sviluppo della qualità pedagogica.
Nel 2011, la CDOS ha pubblicato delle raccomandazioni rivolte ai Cantoni sulla custodia complementare alla famiglia. Esse mirano a far sì che i Cantoni migliorino la qualità, l'offerta e le condizioni quadro per l’accudimento di minori. Nel 2015 la CDOS ha pubblicato un rapporto sullo stato attuale dei requisiti qualitativi per le strutture di custodia collettiva diurna nei Cantoni. Un aggiornamento di questo rapporto è attualmente in discussione.
In più, nel 2018 la CDOS e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE), responsabile di svolgere compiti importanti di coordinamento per i Cantoni nel settore formativo, hanno adottato una nuova dichiarazione congiunta relativa alla custodia di bambini complementare alla famiglia. Nei prossimi anni, la CDPE e la CDOS intendono dare la priorità alla creazione di un’offerta per l’accudimento di minori nei Cantoni e Comuni che risponda alle esigenze dei genitori. Inoltre, stanno lavorando per sviluppare ulteriormente la qualità dell'offerta dell’accudimento. Tra gli obiettivi c'è anche quello di migliorare la base statistica relativa all’accudimento di minori per permettere ai Cantoni di pianificare adeguatamente i servizi e di continuare a promuovere lo scambio intercantonale.
Scuola obbligatoria (livello elementare e livello secondario I)
Organi responsabili
I Cantoni sono responsabili della scuola obbligatoria. Se necessario, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) assume compiti di coordinamento a nome dei Cantoni.
La sorveglianza della scuola obbligatoria compete ai Cantoni. Essa è disciplinata dalle leggi scolastiche cantonali [Législation cantonale]. A livello cantonale e comunale ci sono delle autorità scolastiche (Cantone: ad es. ispettorato scolastico, consiglio scolastico, sorveglianza cantonale delle scuole; Comune: ad es. commissione scolastica). Le autorità scolastiche cantonali fungono da ispettori per gli insegnanti nella loro attività di docenza e verificano che la direzione scolastica assolva i propri doveri nei confronti della scuola. Possono anche offrire consulenza agli insegnanti e alla direzione scolastica. Le autorità comunali di sorveglianza si occupano maggiormente della vigilanza delle scuole sul piano amministrativo-organizzativo. Possono tuttavia, a seconda delle norme cantonali, anche verificare, ad esempio, l’attività della direzione scolastica e la qualità dell’adempimento dei compiti da parte della scuola.
Circa la metà dei Cantoni – prevalentemente nelle zone di lingua tedesca – ha creato un fondamento giuridico per la valutazione scolastica esterna e in alcuni casi ha istituito i relativi centri specializzati per la valutazione scolastica esterna. Tali centri possono essere autonomi rispetto alla sorveglianza scolastica o farne parte integrante. La loro organizzazione e funzione (ad es. sviluppo scolastico, attività di rendiconto, direzione) variano da Cantone a Cantone. ll gruppo di lavoro per la valutazione esterna delle scuole [Interkantonale Arbeitsgemeinschaft Externe Evaluation von Schulen ARGEV] assicura la cooperazione e il coordinamento nel settore della valutazione scolastica esterna nella Svizzera tedesca.
Misure di garanzia della qualità
Livello individuale
Attraverso le misurazioni standardizzate del rendimento della classe [tests d’aptitudes standardisés] (come Stellwerk, cabina di pilotaggio di classe, Checks, épreuves communes, épreuves cantonales o épreuves de référence) gli allievi possono capire quali sono i loro punti di forza e di debolezza a livello scolastico. Gli insegnanti possono anche valutare l’andamento della propria classe in rapporto a quello di altre classi. Nella maggior parte dei Cantoni questi test sono obbligatori in uno o più momenti specifici della carriera scolastica del bambino.
Nella maggior parte dei Cantoni la valutazione degli insegnanti è effettuata dalla direzione scolastica, a volte in collaborazione con le autorità di vigilanza scolastica. La procedura di valutazione comporta spesso visite in classe e/o l’attività di osservazione in classe, seguiti da colloqui con gli insegnanti valutati. Raramente il feedback dei genitori, degli allievi e dei colleghi viene incluso nella procedura. Gli strumenti di valutazione e di osservazione variano da Cantone a Cantone. Possono essere valutati ambiti come la gestione della classe, l’organizzazione dell’insegnamento, l'impegno nel team degli insegnanti o il ricorso a opportunità di formazione continua. Solo in una minoranza dei Cantoni la valutazione dell'insegnante ha un impatto sul suo stipendio.
Livello istituzionale
In alcuni Cantoni la valutazione delle scuole avviene tramite una verifica esterna. La funzione delle valutazioni (ad es. sviluppo scolastico, attività di rendiconto, direzione), le procedure e i settori da valutare sono indicati dalle autorità cantonali e variano da Cantone a Cantone. Le valutazioni esterne portano di norma a raccomandazioni, rivolte in primo luogo alle direzioni scolastiche e in seconda battuta alle autorità scolastiche locali. Le scuole hanno qualche settimana o mese di tempo a loro disposizione per confrontarsi sui risultati e per elaborare le eventuali misure. Al riguardo le direzioni scolastiche svolgono una funzione organizzativa centrale. Le misure elaborate dalla scuola sono verificate dalle autorità scolastiche cantonali. Per la loro attuazione, le scuole, a seconda dei casi, hanno vari mesi o anni di tempo.
Nella maggior parte dei Cantoni la valutazione interna fa parte del mandato delle direzioni scolastiche e/o la gestione interna della qualità della scuola è obbligatoria. Riguardo ciò, le scuole hanno generalmente una grande libertà: possono sviluppare i propri modelli o ricorrere a modelli o certificazioni di qualità esistenti.
Livello di sistema
La CDPE ha introdotto nel 2011 degli obiettivi formativi nazionali. Essi descrivono quali competenze fondamentali debbano possedere gli allievi nella lingua di scolarizzazione (prima lingua nazionale), nelle lingue straniere, nella matematica e nelle scienze naturali, in un determinato momento. Essi individuano un elemento centrale della formazione scolastica e comprendono capacità, competenze e conoscenze fondamentali. Le competenze fondamentali sono confluite nei nuovi piani di studio per regione linguistica e nei mezzi d’insegnamento. Le competenze fondamentali sono requisiti minimi. In sostanza, tutti gli allievi devono averle acquisite in un determinato momento.
Nel 2016 e 2017, su incarico della CDPE, si sono svolte per la prima volta a livello nazionale delle verifiche del raggiungimento degli obiettivi formativi nazionali. Questi primi rilevamenti nazionali rappresentano il punto di partenza per l’armonizzazione del sistema educativo: anche se oggi sono disponibili degli obbiettivi formativi nazionali e dei piani di studio delle regioni linguistiche, tuttavia agli allievi che hanno partecipato ai rilevamenti del 2016 e 2017 (campioni rappresentativi di tutti i Cantoni, non un rilevamento completo), non era stato ancora insegnato secondo i nuovi piani di studio per regione linguistica.
I rilevamenti riguardavano la lingua di scolarizzazione (comprensione del testo e ortografia) e la prima lingua straniera (comprensione del testo e comprensione orale) al termine del livello elementare, nonché la matematica al termine della scuola obbligatoria. Diverse istituzioni scientifiche di tutte le regioni linguistiche sono state coinvolte nella preparazione, realizzazione e valutazione.
In media, in Svizzera, l'88% degli allievi raggiunge le competenze fondamentali nella lingua di scolarizzazione (lettura). Nell'ortografia, la media va dall'80% all'89%, a seconda della regione linguistica. Nella prima lingua straniera (tedesco, francese o inglese), circa il 90% dei bambini raggiunge le competenze fondamentali nella comprensione orale al termine del livello elementare. Nella comprensione del testo nella prima lingua straniera, la percentuale è del 65% (francese), 72% (tedesco) e 86% (inglese). In matematica, invece, le differenze tra i Cantoni sono notevoli (varia da 43% a 83%). Meno allievi raggiungono le competenze fondamentali. La media svizzera è del 62%.
I risultati sono un indicatore della capacità di rendimento del sistema educativo nel suo complesso e del grado di armonizzazione tra i Cantoni. Tali risultati confluiscono nel monitoraggio nazionale dell'educazione e nei processi di sviluppo della qualità cantonale e servono in tal modo a sviluppare il sistema educativo. I risultati vengono pubblicati. Non permettono classifiche scolastiche o valutazioni individuali di insegnanti o allievi.
La CDPE decide su ulteriori verifiche degli obiettivi formativi nazionali.
I singoli Cantoni possono anche verificare gli obiettivi e le direttive cantonali riguardo la qualità nei propri rapporti sul sistema educativo o nel monitoraggio dell’educazione, oppure sulla base dei dati della statistica in materia di formazione o attraverso le misurazioni standardizzate del rendimento della classe [tests d’aptitudes standardisés] (tra cui Stellwerk, cabina di pilotaggio di classe, Checks, épreuves communes, épreuves cantonales o épreuves de référence). Inoltre, ci sono numerose valutazioni cantonali o regionali, ad esempio sull’efficacia di esperimenti scolastici o di riforme scolastiche.
La Svizzera partecipa anche a studi comparativi internazionali (tra cui studi dell'OCSE e confronti tra Paesi come, ad esempio, PISA o studi sui singoli Paesi condotti dall'OCSE sulla formazione professionale). PISA (Programme for International Student Assessment) misura le competenze fondamentali dei quindicenni scolarizzati nel campo della lettura, della matematica e delle scienze naturali, nonché delle competenze trasversali. I risultati PISA consentono di individuare la posizione complessiva della Svizzera all’interno di un confronto internazionale. Dall’indagine PISA 2018 emerge che i quindicenni svizzeri ribadiscono ottimi risultati in matematica. Come nel 2015, si posizionano nettamente al di sopra della media dell’OCSE anche in scienze naturali, mentre sono nella media dell’OCSE per quanto riguarda la lettura.
Livello secondario II
Organi responsabili
I Cantoni e la Confederazione hanno la responsabilità congiunta del livello secondario II. Se necessario, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) svolge compiti di coordinamento a nome dei Cantoni.
L'Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II (IFES), un'istituzione della CDPE, esamina la gestione della qualità delle scuole del livello secondario II (sia scuole professionali che scuole di formazione generale) in molti Cantoni.
Livello secondario II: formazione generale
La sorveglianza delle scuole del livello secondario II formazione generale spetta ai Cantoni. C’è un’autorità di sorveglianza per ciascuna scuola (ad es. la commissione di sorveglianza).
La Confederazione e i Cantoni sono congiuntamente responsabili del riconoscimento degli attestati di maturità liceale in tutta la Svizzera. L’organo comune responsabile è la Commissione svizzera di maturità (CSM). Il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate [Écoles de culture générale] spetta esclusivamente ai Cantoni. L’organo competente è la Commissione per il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate della CDPE.
Livello secondario II: formazione professionale di base
Tutti gli operatori della formazione professionale (principalmente le aziende di tirocinio, le scuole professionali ed i corsi interaziendali) sono tenuti a garantire lo sviluppo della qualità. La Confederazione stessa promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce gli standard di qualità e ne controlla il rispetto (Legge federale sulla formazione professionale LFPr, art. 8 LFPr).
Spetta ai Cantoni vigilare sulla formazione professionale di base. La sorveglianza viene svolta perlopiù dagli uffici cantonali della formazione professionale. Per la vigilanza delle scuole professionali, il Cantone può istituire un’apposita commissione come organo di sorveglianza.
Ognuna delle circa 240 formazioni professionali di base riconosciute (professioni) si avvale anche di una commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità. Tali commissioni per lo sviluppo professionale e la qualità sono composte da rappresentanti dei tre partner: la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti. Le commissioni valutano tra l’altro con regolarità i contenuti e la qualità della formazione e si orientano verso le esigenze del mondo del lavoro.
Misure di garanzia della qualità
Livello individuale
Un elemento centrale della garanzia della qualità a livello secondario II riguarda gli esami finali (scuole di formazione generale) e le procedure di qualificazione (formazioni professionali di base): ogni persona deve superare il relativo esame finale/la relativa procedura di qualificazione prima di ottenere la qualifica/il titolo corrispondente. I tassi di successo negli esami finali e nelle procedure di qualificazione variano considerevolmente tra le regioni linguistiche, i Cantoni e le professioni (nel caso delle formazioni professionali di base). Il tasso medio di successo nelle scuole di formazione generale è di circa il 95 per cento, e di circa il 90 per cento nelle procedure di qualificazione delle formazioni professionali di base. Tuttavia, alcuni di coloro che verranno bocciati riusciranno a essere promossi nel secondo turno un anno dopo.
Nella maggior parte dei Cantoni la valutazione degli insegnanti spetta alla direzione scolastica, a volte in collaborazione con le autorità di vigilanza scolastica. La procedura di valutazione comporta spesso visite in classe e/o l’attività di osservazione in classe, seguiti da colloqui con gli insegnanti valutati. Raramente il feedback degli allievi e dei colleghi viene incluso nella procedura. Gli strumenti di valutazione e di osservazione variano da Cantone a Cantone. Possono essere valutati ambiti come la gestione della classe, l’organizzazione dell’insegnamento, l'impegno nel team degli insegnanti o il ricorso a opportunità di formazione continua. Solo in una minoranza dei Cantoni la valutazione dell'insegnante ha un impatto sul suo stipendio.
Livello istituzionale
La valutazione esterna delle scuole è volontaria o obbligatoria, a seconda del Cantone. L'Istituto per la valutazione esterna delle scuole di livello secondario II (IFES) esamina la gestione della qualità delle scuole (scuole di formazione generale e scuole professionali). Valuta come le scuole esaminano e sviluppano la propria qualità dell'insegnamento. Di regola, una tale verifica ha luogo ogni sei anni. Il rapporto di valutazione che ne risulta serve alla scuola e al Cantone come base per l’attività di rendiconto verso l’esterno e per lo sviluppo della qualità della scuola e dell'insegnamento.
A seconda del Cantone l'attuazione di valutazioni interne o di gestioni interne della qualità delle scuole è volontaria o obbligatoria. Le scuole possono sviluppare modelli propri o rifarsi a modelli o certificazioni della qualità già esistenti (tra cui le norme ISO 9000 segg., eduQua, Q2E, FQS Formatives Qualitätsevaluations-System). In tal modo gli insegnanti e la direzione scolastica definiscono e verificano ambiti della pratica scolastica e della didattica rilevanti sotto il profilo della qualità e prendono provvedimenti laddove sia necessario.
Una raccolta dei fondamenti giuridici dei Cantoni in materia di garanzia e sviluppo della qualità a livello secondario II è qui contenuto.
Livello secondario II: formazione generale
La sorveglianza delle scuole del livello secondario II formazione generale compete ai Cantoni. C’è un’autorità di sorveglianza per ciascuna scuola (ad es. la commissione di sorveglianza). Essa supporta la scuola, sostiene la direzione scolastica e verifica le attività della direzione scolastica e la qualità dell’adempimento dei compiti da parte della scuola. I membri dell'autorità di sorveglianza assistono alle lezioni e possono partecipare come esperti allo svolgimento degli esami finali.
Livello secondario II: formazione professionale di base
La sorveglianza della formazione professionale di base compete ai Cantoni. La sorveglianza include la qualità della formazione nella pratica professionale (cioè nelle aziende di tirocinio e nei corsi interaziendali). I Cantoni devono quindi approvare ogni contratto di tirocinio concluso tra azienda formatrice e persona in formazione. Gli ispettori cantonali del lavoro oppure i formatori in azienda controllano anche la qualità nelle aziende formatrici, rilasciando o ritirando le autorizzazioni a formare. Anche la qualità della formazione scolastica (cioè l'insegnamento nelle scuole professionali) nonché gli esami e le altre procedure di qualificazione sono sottoposte all’obbligo di vigilanza dei Cantoni (Legge federale sulla formazione professionale, art. 24 LFPr).
Inoltre, con la QualiCarte e la QualCI sono disponibili due strumenti di garanzia della qualità che servono in primo luogo per l’autovalutazione (valutazione interna) e trovano applicazione in molti Cantoni. La QualiCarte offre alle aziende di tirocinio uno strumento non legato ad una professione per valutare la qualità della formazione in azienda. Sotto forma di check-list, si elencano i requisiti qualitativi che individuano i passaggi più importanti della formazione aziendale. Essa serve innanzitutto a identificare il potenziale di perfezionamento. QualCI è uno strumento analogo per la valutazione dei corsi interaziendali (CI). L'uso di QualiCarte e QualIC è volontario.
Livello di sistema
Al livello secondario II, i Piani quadro degli studi delle scuole di formazione generale, nonché i Piani quadro degli studi e i Piani formativi della formazione professionale di base sono strumenti di garanzia della qualità di provata efficacia.
Il Programma quadro d’insegnamento per scuole specializzate è stato aggiornato nel 2018 ed è entrato in vigore nel 2019. Anche il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 1994 deve essere rivisto. I lavori a tal fine sono stati avviati.
L’Ordinanza sulla formazione professionale e il piano formativo per ognuna delle circa 240 formazioni professionali di base sono di regola rivisti almeno ogni cinque anni dalla Commissione inerente, per lo sviluppo professionale e la qualità per garantire che siano aggiornati e di alta qualità. Se necessario, chiede una modifica delle ordinanze sulla formazione professionale e del piano formativo.
I singoli Cantoni possono anche verificare gli obiettivi e le direttive cantonali della qualità attraverso i rapporti cantonali della formazione o il monitoraggio dell’educazione, nonché sulla base dei dati della statistica in materia di formazione. Ci sono anche valutazioni nazionali, regionali e cantonali: per esempio, l'introduzione o la riforma di un ciclo formativo (ad esempio EVAMAR, valutazione della formazione professionale di base di due anni).
Livello secondario II: formazione generale
Il riconoscimento a livello nazionale dei titoli cantonali (attestati di maturità liceale e certificati rilasciati dalle scuole specializzate) assicura degli standard qualitativi minimi per le scuole e le loro formazioni. Il riconoscimento degli attestati di maturità liceale rappresenta una responsabilità congiunta di Confederazione e Cantoni. L’organo comune responsabile è la Commissione svizzera di maturità (CMS). La CMS esamina le domande dei Cantoni relative al riconoscimento degli attestati rilasciati nei loro licei cantonali, e verifica regolarmente che le condizioni di riconoscimento siano sempre soddisfatte. Il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate [Écoles de culture générale] spetta esclusivamente ai Cantoni. L'organo competente è la Commissione per il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate della CDPE.
Dopo una valutazione nazionale della maturità liceale del 2008 (EVAMAR II), la Confederazione e i Cantoni hanno stabilito l’obiettivo di garantire, anche a lungo termine, il libero accesso senza esami agli studi universitari, ai titolari di un attestato di maturità liceale, una particolarità del sistema educativo svizzero. Di seguito, nel 2016 la CDPE ha definito le competenze di base necessarie per l’idoneità generale agli studi superiori nel Piano quadro degli studi per le scuole di maturità, emanando raccomandazioni per garantire, a lungo termine, l’accesso senza esami alle scuole universitarie con la maturità liceale. Nel giugno 2019, ha sottoscritto con swissuniversities una dichiarazione d’impegno per l’ottimizzazione del passaggio dal liceo all'università.
Attualmente è in corso un progetto relativo allo sviluppo della maturità liceale, avviato in comune dalla Confederazione e dai Cantoni. L'obiettivo è quello di aggiornare il Piano quadro degli studi per le scuole di maturità del 1994 e il Regolamento concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (RRM) / l’Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale (ORM) del 1995, che insieme costituiscono la base della formazione presso le scuole di maturità.
Riferimenti
Ordinanza sull’accoglimento di minori a scopo di affiliazione (OAMin)
Costituzione federale della Confederazione svizzera
Ordinanza sul riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ORM)
Regolamento concernente il riconoscimento dei certificati rilasciati dalle scuole specializzate
Legge sulla formazione professionale (LFPr)
Accordo intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS)