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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Principali organi legislativi ed esecutivi

Switzerland

1.Panorama politico, sociale ed economico e tendenze

1.2Principali organi legislativi ed esecutivi

Last update: 20 February 2024

In base alla Costituzione federale della Confederazione Svizzera, la sovranità, cioè l'autorità politica suprema, è del popolo. Hanno diritto di voto e di eleggibilità tutte le persone di cittadinanza svizzera che hanno compiuto 18 anni. Il Cantone di Glarona assegna il diritto di voto e di eleggibilità – a livello cantonale e comunale – ai giovani che hanno compiuto 16 anni. I cittadini stranieri non hanno diritto di voto e di eleggibilità a livello federale, ma alcuni Cantoni concedono questi diritti a livello cantonale o comunale. 

Il popolo può lanciare un'iniziativa popolare per proporre una revisione totale o parziale della Costituzione federale (diritto d'iniziativa). A tale scopo occorre raccogliere la firma di 100 000 cittadini aventi diritto al voto nell'arco di 18 mesi.

Ogni revisione della Costituzione federale – come l'adesione a organizzazioni di sicurezza collettiva o a comunità sovranazionali – e certe leggi federali dichiarate urgenti sono sottoposte al referendum obbligatorio: vale a dire che questi progetti devono essere oggetto di votazione popolare. Affinché una revisione della Costituzione federale sia adottata (in seguito a una iniziativa popolare o a un referendum obbligatorio) è necessaria la cosiddetta doppia maggioranza, cioè quella del popolo (maggioranza dei suffragi validi in tutto il Paese) e quella dei Cantoni (maggioranza dei Cantoni in cui i votanti hanno approvato il progetto).

Sono sottoposti al referendum facoltativo (diritto di referendum) le leggi federali, certe leggi federali dichiarate urgenti e determinati trattati internazionali. In un arco di tempo di 100 giorni a partire dalla pubblicazione ufficiale dell'atto, è necessario raccogliere la firma di 50 000 cittadini aventi il diritto di voto. Nel caso del voto richiesto dai referendum facoltativi è sufficiente la maggioranza del popolo.


In Svizzera non esiste una giurisdizione costituzionale: il Tribunale federale non può verificare la costituzionalità delle leggi federali.

A livello cantonale è possibile introdurre nuove leggi e modifiche di leggi esistenti tramite un'iniziativa popolare. Per le iniziative popolari cantonali e comunali e i referendum facoltativi, il numero di firme richieste e il tempo utile per raccoglierle variano da un Cantone all'altro.

La struttura federalista della Svizzera è suddivisa in tre livelli politici: la Confederazione, i Cantoni e i Comuni. A questi tre livelli vi è una separazione tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Il sistema dell’istruzione svizzero è organizzato in modo decentralizzato. La responsabilità principale dell'istruzione è dei Cantoni, cui compete interamente la scuola obbligatoria. Essi sono responsabili dell'istruzione nella misura in cui la Costituzione federale non ne assegna la competenza alla Confederazione. I Cantoni si coordinano per le questioni che richiedono una risposta comune. Per alcuni settori (p.es. la scuola obbligatoria) la Costituzione stabilisce l'obbligo di cooperazione.

Le competenze della Confederazione riguardano il livello della formazione postobbligatoria: nel settore delle scuole di maturità, della formazione professionale e universitaria le competenze del sistema pubblico dell'istruzione sono ripartite tra Confederazione e Cantoni. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) svolgono le mansioni della Confederazione nei settori dell’istruzione.

 

La Confederazione

La struttura statale della Svizzera è federalistica e si articola su tre livelli politici: federale, cantonale e comunale. A tutti e tre i livelli i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario sono separati.

La Confederazione svolge i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione federale, mentre i Cantoni stessi definiscono i compiti da svolgere nel loro ambito di competenze. La Confederazione svolge solo i compiti che superano le possibilità dei Cantoni o che necessitano una regolamentazione uniforme a livello federale e lascia ai Cantoni fonti di finanziamento sufficienti, contribuendo a far sì che dispongano dei mezzi finanziari necessari per svolgere i loro compiti. Tra i settori che rientrano nella competenza della Confederazione vi è la politica estera, la politica della sicurezza, la difesa, la politica energetica e l'elaborazione della legislazione con ambito di validità nazionale. Compete alla Confederazione anche la legislazione in materia di diritto e procedura civili e diritto e procedura penali. 
Berna è la capitale federale ove risiedono il Parlamento nazionale ed il governo federale.

 

Il Parlamento (potere legislativo)

Il Parlamento è composto da due camere:

  • il Consiglio nazionale (200 seggi)
  • il Consiglio degli Stati (46 seggi)

Il Consiglio nazionale rappresenta l'intera popolazione svizzera. I Cantoni vi sono rappresentati proporzionalmente alla loro popolazione. I Cantoni poco popolati dispongono di almeno un seggio. Zurigo, il Cantone più popolato, ha 34 deputati.

Nel Consiglio degli Stati sono rappresentati i 26 Cantoni. Indipendentemente dalla quantità di popolazione, ogni cantone dispone di due seggi, ad eccezione dei sei vecchi mezzi Cantoni, i quali dispongono di un solo deputato.

Le due camere deliberano separatamente: gli affari sono esaminati successivamente da ogni consiglio e l'ordine di successione è stabilito dai loro presidenti (determinazione del consiglio prioritario). Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono in Assemblea federale plenaria per procedere alle elezioni (p.es. quella del Consiglio federale o dei giudici federali) oppure per risolvere i conflitti di competenza tra le autorità federali supreme.

I deputati delle due camere sono eletti direttamente dal popolo. Nella maggior parte dei Cantoni le elezioni per i due consigli sono svolte la stessa data. Al Consiglio nazionale, per tutti i Cantoni in cui vi è più di un mandato da attribuire, i seggi sono ripartiti in base al sistema proporzionale: essi sono assegnati proporzionalmente al numero di voti ottenuti; per i Cantoni che dispongono di un solo seggio si applica il sistema maggioritario: viene eletta la persona che ha avuto più voti. L'elezione del Consiglio degli Stati viene svolta in tutti i Cantoni – ad eccezione dei Cantoni Giura e Neuchâtel – in base al sistema maggioritario.

I deputati dei due consigli sono in carica per quattro anni ed esercitano un'attività professionale parallelamente al loro mandato parlamentare (sistema di milizia). Il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati si riuniscono quattro volte all'anno, per sessioni ordinarie della durata di tre settimane ciascuna. Le sedute sono pubbliche. I due consigli dispongono di commissioni permanenti che preparano gli oggetti da trattare e inoltrano una proposta al relativo consiglio.

In quanto potere legislativo, le due camere deliberano su tutte le modifiche della Costituzione, prima che esse siano sottoposte al voto del popolo. Inoltre elaborano, modificano o abrogano le leggi federali. Promulgano decreti federali, approvano trattati internazionali, esercitano l'alta sorveglianza sull'amministrazione federale, esaminano il budget della Confederazione (importo degli introiti e delle uscite da approvare), controllano e approvano il conto di Stato.

 

Il Consiglio federale (potere esecutivo)

Il Consiglio federale è costituito da sette membri i quali, come il cancelliere della Confederazione, sono eletti dall'Assemblea federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati) ognuno per un quadriennio. Tra i 7 membri del Consiglio federale l'Assemblea federale elegge il presidente della Confederazione, la cui carica dura un anno. Il Consiglio federale rappresenta l'autorità direttiva ed esecutiva suprema della Confederazione.
Il suo stato maggiore, la Cancelleria federale, è diretto dal cancelliere federale. 

In base alla Costituzione federale (art. 177 Cost.) il Consiglio federale prende le decisioni secondo il principio dell'autorità collegiale. I suoi membri difendono le decisioni prese dal collegio, anche se sostengono personalmente una posizione minoritaria.

Ogni membro del Consiglio federale prende la guida di uno dei sette dipartimenti dell'amministrazione federale:

La responsabilità principale dell'istruzione è dei Cantoni, cui compete interamente la scuola obbligatoria. Nel settore postobbligatorio le competenze sono ripartite tra Confederazione e Cantoni. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) svolgono le mansioni della Confederazione nei settori dell'istruzione.

 

I Cantoni

I 26 Cantoni sono sovrani fintanto la loro sovranità non è limitata dalla Costituzione federale (art. 3 Cost.). I Cantoni esercitano tutti i diritti che non sono delegati alla Confederazione. Tutti i Cantoni hanno gli stessi diritti d'intervento a livello federale. Ogni Cantone ha la sua costituzione, il suo parlamento, il suo governo e i suoi tribunali.

La democrazia diretta sotto forma di assemblea pubblica (Landsgemeinde) in quanto autorità cantonale suprema esiste ormai soltanto nei Cantoni Appenzello Interno e Glarona. In questi due Cantoni i cittadini aventi il diritto di voto si riuniscono nel loro capoluogo e votano per alzata di mano per decidere su questioni cantonali. In tutti gli altri Cantoni gli elettori si pronunciano per mezzo delle urne.

La collaborazione tra i Cantoni è istituzionalizzata sotto forma di conferenze. Lo scopo di questa collaborazione intercantonale è di favorire – in questo settore di competenza – la cooperazione tra i Cantoni e quella tra la Confederazione e i Cantoni. Pertanto i direttori dei singoli dipartimenti / delle singole direzioni dei 26 governi cantonali coordinano i propri ambiti di competenze all'interno di conferenze svizzere dei direttori cantonali. Nel settore dell'istruzione e della cultura il coordinamento dei lavori dei Cantoni a livello nazionale è svolto dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). Oltre alle conferenze svizzere vi sono anche conferenze regionali per il coordinamento di determinati ambiti di competenze.

I parlamenti cantonali (potere legislativo)

I parlamenti cantonali hanno una diversa designazione a seconda dei Cantoni (Gran Consiglio, Grand Conseil, Parlement, Grosser Rat, Landrat) e sono eletti dal popolo, di regola per quattro anni. Il numero dei deputati varia molto a seconda dei Cantoni e attualmente va da 49 nel Cantone di Appenzello Interno (un membro per 300 abitanti) a 180 nel Cantone di Zurigo. Nella maggior parte dei Cantoni i deputati sono eletti a scrutinio proporzionale: i seggi vengono attribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti.
 Parallelamente al loro mandato parlamentare i deputati esercitano un'attività professionale. I parlamenti cantonali emanano leggi e ordinanze, sorvegliano il governo, l'amministrazione e la gestione dei tribunali.

I governi cantonali (potere esecutivo)

I governi cantonali (detti a seconda del Cantone Consiglio di Stato, Conseil d’État, Gouvernement, Staatsrat, Landeskommission) sono eletti dal popolo in tutti i Cantoni. L'autorità esecutiva cantonale è eletta per quattro anni nella maggior parte dei Cantoni e in quattro Cantoni per cinque anni (Friburgo, Ginevra, Giura, Vaud). Nel Cantone d'Appenzello Interno l'elezione del governo (Landeskommission) avviene in occasione dell'assemblea pubblica detta «Landsgemeinde» che si riunisce una volta l'anno. In 25 Cantoni i governi cantonali sono eletti a scrutinio maggioritario, mentre il Cantone Ticino adotta il sistema proporzionale.

A seconda dei Cantoni il governo cantonale conta cinque o sette membri, ognuno dei quali dirige un dipartimento o una direzione dell'amministrazione cantonale. I settori di attività principali di un'amministrazione cantonale sono i lavori pubblici e l'ambiente, l'istruzione, le finanze, la giustizia, la sicurezza, gli affari sociali, la sanità e l'economia. In genere i membri dei governi cantonali esercitano la loro funzione a tempo pieno. Come per il consiglio federale, l'attività del governo cantonale si svolge in base al principio della collegialità.

Nei Cantoni, il governo cantonale rappresenta la più alta autorità direttiva ed esecutiva: esso rappresenta il Cantone verso l'esterno, nelle relazioni con la Confederazione e con gli altri Cantoni.
 

 

I Comuni

I Comuni sono l'unità amministrativa più piccola sul piano politico in Svizzera. In base alla Costituzione federale (art. 50 Cost.) l'autonomia comunale è garantita nei limiti fissati dal diritto cantonale. Questa autonomia comprende in particolare il diritto dei Comuni di definire le loro norme – nel rispetto del diritto superiore – e di gestirsi. Oltre ai compiti conferiti loro dalla Confederazione e dal Cantone, i Comuni e le città hanno anche altre competenze, che variano da un Cantone all'altro. A seconda del regolamento cantonale i Comuni hanno anche competenze proprie nel settore dell'istruzione e della protezione sociale, ma anche a livello dei servizi di approvvigionamento e di smaltimento (acqua, elettricità, gas, rifiuti, acque di scarico), della gestione del territorio, dello sviluppo e della manutenzione delle infrastrutture stradali e del fisco.

A livello nazionale gli interessi dei Comuni e delle città sono rappresentati dall'Associazione dei comuni svizzeri e dall'Unione delle città svizzere (Union des villes suisses).

 

Il potere legislativo comunale

Circa un Comune su cinque dispone di un proprio parlamento, la cui designazione varia: per esempio, Consiglio comunale, Conseil communal, Stadtrat, Gemeinderat in alcuni Comuni designa il potere legislativo comunale, in altri quello esecutivo. Altre designazioni: Conseil de ville, Gemeindeparlament, Grosser Stadtrat ecc.

In quattro Comuni su cinque gli abitanti aventi il diritto di voto prendono decisioni in merito agli affari comunali all'assemblea comunale.
 

Il potere esecutivo comunale

Gli esecutivi comunali (Municipio, Conseil municipal, Conseil communal, Gemeinderat, Stadtrat ecc.) sono eletti dai cittadini aventi diritto di voto e residenti nel Comune. Questi consigli sono composti in genere da tre a nove membri che esercitano la loro attività a titolo accessorio, part-time o a tempo pieno. Di regola il consiglio comunale è diretto da un presidente. Anche questa funzione ha diverse designazioni (Sindaco, Syndic, Maire, Gemeindeammann, Stadtpräsident/Stadtpräsidentin, Stadtammann, Talammann ecc.).
I membri degli esecutivi comunali sono responsabili di unità amministrative che gestiscono diversi settori.