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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Condizioni di servizio del personale accademico

Switzerland

9.Insegnanti e altro personale dell'istruzione

9.5Condizioni di servizio del personale accademico

Last update: 14 December 2023

Le condizioni di servizio che si applicano al personale insegnante nei diversi tipi di università sono disciplinati in leggi e regolamenti specifici:

  • i requisiti che i docenti delle università cantonali devono soddisfare sono disciplinati nelle leggi e nei regolamenti cantonali sulle università.

  • Le condizioni di servizio per gli insegnanti delle scuole universitarie professionali sono disciplinate dalle leggi cantonali sulle scuole universitarie professionali.

  • I Regolamenti di riconoscimento concernenti i diversi diplomi d'insegnamento disciplinano la qualifica dei docenti e degli insegnanti di pratica nel settore della formazione degli insegnanti.

  • Il personale dei politecnici federali (PF) è impiegato dalla Confederazione. I rapporti di lavoro del personale sono disciplinati dalla legge sul personale della Confederazione e dalla legge federale sui politecnici federali (legge sui PF) e da altre disposizioni sulla materia.

  • Anche il personale dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IFFP) e della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) (Haute école fédérale de sport de Macolin) è impiegato dalla Confederazione. I rapporti di lavoro sono disciplinati dalla legge sul personale della Confederazione, l'Ordinanza sull'IFFB ovvero sul SUFSM e da altre disposizioni sulla materia.

 

 

Politica di pianificazione

Non vi è una politica di pianificazione a livello nazionale. Di regola ogni università pianifica le proprie esigenze, in parte nel quadro della relativa Conferenza dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities).A tale scopo può ricorrere a diversi strumenti, quali p.es. le statistiche e gli indicatori sugli studenti e sul personale docente delle università svizzere fornite dall'Ufficio federale di statistica (UST).

 

Accesso alla professione

Generalmente i posti vacanti sono oggetto di concorso pubblicato sui quotidiani e nelle raccolte di annunci specializzate. La procedura di assunzione varia a seconda del tipo di università e d'istituzione, della funzione e dell'attività dei docenti e dei collaboratori. Coinvolge diversi organi e diverse persone (per es. assunzione di professori tramite una procedura di reclutamento svolta dai competenti organi di ciascuna scuola universitaria, assunzione di professori assistenti su proposta della facoltà, decisioni relative al personale prese dalla direzione dell'istituzione).

 

Status professionale

I collaboratori delle università sono assunti dai Cantoni tramite contratto di diritto pubblico, ma talvolta anche di diritto privato, oppure da parte della Confederazione per quanto concerne i politecnici federali (PF), da parte dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IFFP) e della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). L'impiego può essere a tempo determinato o indeterminato, a seconda del gruppo di docenti in questione. A livello universitario si distinguono diverse categorie di professionisti operanti nell'insegnamento; le designazioni, le funzioni e le condizioni variano a seconda del tipo di università e d'istituzione. Nelle università per esempio si trovano generalmente le seguenti categorie:

  • professori: ordinari, straordinari, assistenti (con o senza Tenure Track)

  • altri docenti: docenti privati, ospiti accademici, incaricati di corsi

  • assistenti capo, assistenti e collaboratori scientifici

 

Salario

Il salario degli insegnanti delle università si basa generalmente sull'Ordinanza cantonale relativa al trattamento degli impiegati del Cantone in questione. Gli insegnanti dei politecnici federali (PF), dell'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IFFP) e della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM) sono sottomessi alla regolamentazione federale. Il salario varia a seconda della funzione e della classe salariale. I professori appartengono a una classe salariale più elevata degli altri insegnanti. Nella maggior parte dei casi, chi assume mansioni direttive e di gestione ricevono una remunerazione supplementare.

Fino ad oggi la pratica di far dipendere il salario dalla prestazione è poco diffusa.

 

Orario di lavoro e ferie

A parte l’insegnamento, il mandato degli insegnanti comprende anche la ricerca, la consulenza agli studenti e l'insegnamento in corsi di formazione continua. Il grado di occupazione da dedicare all'insegnamento varia a seconda dell'istituzione di formazione: l'orario di lavoro dei docenti delle università è disciplinato da regolamenti cantonali, eccetto che per i dipendenti della Confederazione. Di regola l'orario di lavoro è di 42 ore la settimana. A seconda della funzione che rivestono, agli insegnanti vengono affidati incarichi d'insegnamento settimanali. Un alleggerimento dell'attività d'insegnamento può essere concesso in caso di assunzione di funzioni complementari (per es. mansioni direttive). L'orario di lavoro degli insegnanti delle alte scuole pedagogiche è definito di regola in orario di lavoro annuale e corrisponde mediamente a 1'900 ore. In media 29 settimane di un anno accademico sono dedicate all'insegnamento nei corsi, 18 settimane di lavoro sono libere da corsi e 4–8 settimane sono vacanza. Il lavoro part time è molto diffuso all'università.

A seconda dell'istituzione in cui lavorano, gli insegnanti delle università hanno da 4 a 8 settimane di vacanza e a partire da una certa età hanno una settimana (in genere a partire da 50 anni) o due settimane (in genere a partire da 60 anni) di ferie supplementari. A certe condizioni hanno la possibilità di prendere un periodo sabbatico o un semestre di congedo o un periodo senza lezioni per svolgere attività di ricerca, di sviluppo personale o per fare esperienza pratica.

 

Promozione e mobilità

Una carriera accademica permette generalmente – passando attraverso un dottorato e un'abilitazione (e sempre più anche tramite post-dottorato), di occupare un posto di professore. La promozione ovvero la nomina dipendono dalle prestazioni e dai posti vacanti. Non vi è diritto alla promozione.

L’incoraggiamento delle nuove leve universitarie fa parte dei compiti centrali delle scuole universitarie. 

La Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) si impegna a fornire le migliori condizioni quadro possibili e sostiene le università nel loro lavoro. Coordina inoltre i programmi finanziati con contributi vincolati ai progetti che consentono di avviare misure volte a sviluppare ulteriormente i profili specifici delle giovani leve di università, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche.

Il Fondo nazionale svizzero (FNS) promuove le carriere delle nuove leve scientifiche tramite diversi programmi di sussidi e di borse che in parte sono disponibili anche per candidati stranieri a determinate condizioni:

  • Il programma Eccellenza (d/f/e) si rivolge a giovani ricercatori altamente qualificati che aspirano a ottenere una cattedra permanente.

  • Il programma Ambizione (d/f/e) si rivolge a giovani ricercatori qualificati di livello post-doc, che desiderano svolgere, gestire e dirigere in un'università svizzera un progetto di ricerca pianificato autonomamente.

  • I contributi PRIMA (d/f/e) si rivolgono a ricercatori di prim’ordine con un elevato potenziale a ricoprire una cattedra.

  • Le borse di mobilità del FNS offrono à giovani studiosi la possibilità di svolgere un soggiorno di ricerca all'estero per approfondire le proprie conoscenze e migliorare il proprio profilo scientifico. Le borse Doc.Mobility sono rivolte a dottorandi, mentre le borse Early Postdoc.Mobility sono rivolte ai postdottorandi all'inizio della carriera e le borse Postdoc.Mobility (d/f/e) a postdottorandi avanzati. 


  • Il FNS sostiene anche i dottorandi con lo strumento d'eccellenza Doc.CH che si rivolge a ricercatori promettenti che intendono svolgere una tesi di dottorato su un tema di propria scelta nel campo delle scienze umane e sociali.

  • I contributi Practice to Science (d/f/e) sostengono esperti con esperienza pratica pluriennale che aspirano alla carica di professore assistente in una scuola universitaria professionale o un’alta scuola pedagogica.

 

Altri strumenti di promovimento delle nuove leve:

  • la Commissione federale delle borse di studio per studenti stranieri offre Borse d’eccellenza per studenti stranieri con un primo titolo accademico.

  • La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione ogni anno sostiene finanziariamente progetti "cotutelles de thèse", basati su un contratto di cooperazione tra un'università svizzera ed una università partner in Europa.

  • L'European Research Council con il sussidio ERC Starting Grants sostiene giovani ricercatori di alto livello che desiderano costituire o rafforzare la propria équipe di ricerca per svolgere ricerca indipendente in Europa.

 

Pensionamento

In linea di principio le regole relative al pensionamento dei docenti sono le stesse che si applicano a tutte le altre persone che esercitano un'attività professionale: in Svizzera le donne vanno in pensione a 64 anni, gli uomini a 65 anni. A seconda dell'università l'età di pensionamento può essere anticipata da due a cinque anni, in presenza di motivi fondati. È possibile il pensionamento anticipato, con relativa riduzione della rendita. Tuttavia ciò non costituisce un diritto.