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Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Misure di supporto agli studenti nell'istruzione superiore

Switzerland

12.Sostegno educativo e orientamento

12.5Misure di supporto agli studenti nell'istruzione superiore

Last update: 14 December 2023

Definizione dei destinatari

La Costituzione federale svizzera vieta ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone portatrici di handicap fisico, mentale o psichico. La legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis) specifica, per il settore della formazione iniziale e della formazione continua, che vi è svantaggio in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate oppure quando la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili. Ne risulta la necessità di prevedere, per le persone disabili, misure miranti a eliminare ogni forma di discriminazione (compensazione degli svantaggi) negli esami della formazione iniziale e della formazione continua.

Se la compensazione degli svantaggi è richiesta il più delle volte per persone con handicap sensoriali e/o corporali, riguarda anche le persone colpite da legastenia, discalcolia, forme gravi di autismo (sindrome di Asperger) o da sindrome da deficit di attenzione. Per avere diritto a misure di compensazione degli svantaggi occorre una perizia attuale di un'autorità competente in materia.

Negli ultimi anni, si sono incrementati gli sforzi per incoraggiare gli allievi con retroterra migratorio, sia a livello di asilo – ovvero nei primi due anni di scolarità obbligatoria (inizio del livello primario, che ne conta otto complessivamente) – che al livello secondario II. Questi allievi possono beneficiare per esempio dei corsi di sostegno nella lingua d'insegnamento. Inoltre per gli allievi e i loro genitori sono organizzati incontri informativi sulle varie offerte scolastiche esistenti e sulle condizioni da soddisfare per riuscire nel percorso scolastico. Si mira in tal modo a permettere al maggior numero possibile di giovani con retroterra migratorio di concludere almeno una formazione di livello secondario II e di renderli potenzialmente capaci di intraprendere una formazione al livello terziario.

I migranti titolari di un permesso di soggiorno possono iniziare lo studio universitario, se soddisfano le condizioni generali di ammissione. L'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (concordato sulle borse di studio) prevede un'estensione della possibilità di percepire borse di studio e prestiti ai titolari di un permesso di dimora (permesso B).

Per informazioni sulle misure di sostegno per studenti provenienti da famiglie a basso reddito consultare il capitolo Finanziamento del settore terziario.

 

Misure di sostegno specifiche

Nel settore dell'istruzione superiore non si trovano prescrizioni dettagliate su scala nazionale sul diritto delle persone disabili ad accedere all'insegnamento senza essere confrontate con svantaggi. Le varie istituzioni universitarie s'impegnano generalmente nelle proprie linee guida oppure adottando una dichiarazione specifica concernente le persone disabili ("disability statement"), in merito alle questioni dell'accessibilità architettonica, tecnica e digitale dell'infrastruttura e all’adattamento flessibile alle esigenze individuali delle persone disabili delle condizioni di insegnamento, di apprendimento e di lavoro. La maggior parte delle istituzioni universitarie dispone di servizi di consulenza il cui compito è quello di garantire un accesso senza svantaggi alle persone disabili. L'associazione mantello delle organizzazioni di aiuto reciproco di andicappati (AGILE) ha redatto raccomandazioni su come migliorare l'accessibilità delle università svizzere per le persone disabili.

La compensazione degli svantaggi è garantita negli esami universitari e di formazione professionale superiore, nel rispetto del principio di proporzionalità. Le condizioni, il contenuto e l'estensione della compensazione sono definite caso per caso.

La compensazione degli svantaggi può tradursi in diverse misure, come ad esempio:

  • prolungamento del tempo accordato per passare un esame
  • accompagnamento da parte di una terza persona, per esempio da un interprete della lingua dei segni durante un esame orale, nel caso di un allievo audioleso
  • gestione individuale delle pause
  • esame orale al posto di quello scritto o viceversa
  • messa a disposizione di strumenti di lavoro specifici (computer, registratore audio ecc.)
  • adattamento dei supporti o delle forme d'esame

 

 

Riferimenti

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili

Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio