Piani di studio, materie e numero di ore
Obiettivi formativi
La Convenzione intercantonale sull’armonizzazione della scuola obbligatoria (concordato HarmoS) armonizza gli obiettivi formativi (standard di formazione) della scuola obbligatoria: definisce i settori dell'istruzione che rientrano nella formazione di base che ogni allievo deve acquisire nel corso della scuola obbligatoria. Tali settori sono: lingue, matematica e scienze naturali, scienze sociali e umane, musica, arte visiva e arte applicata, movimento e salute. Se necessario i Cantoni e le scuole possono aggiungere altri settori. Al fine di armonizzare gli obiettivi d’insegnamento in tutta la Svizzera, nel 2011 sono stati definiti per alcuni ambiti obiettivi formativi nazionali sotto forma di competenze fondamentali. Periodicamente si verifica la percentuale di allievi che raggiunge queste competenze fondamentali. I primi rilevamenti sono stati effettuati nel 2016 e 2017 e hanno avuto come oggetto la lingua d’insegnamento e la prima lingua straniera al termine del livello elementare (2017) e matematica al termine della scuola obbligatoria (2016). Le prossime verifiche sono previste per il 2023 (11° anno di scuola) e 2024 (4° anno di scuola).
Piani di studio
I Cantoni sono responsabili della definizione dei piani di studio. I piani di studio disciplinano l’insegnamento, determinando il profilo educativo, gli obiettivi dell’insegnamento e il numero di lezioni settimanali per materia e per classe. Tuttavia alle scuole e al corpo insegnante rimane un certo margine di manovra nell’insegnamento.
I piani di studio sono elaborati da comitati specializzati (comprendenti specialisti della materia, della didattica delle materie e insegnanti). Una volta concepito, il piano di studi è sottoposto ad una procedura di consultazione. Le diverse cerchie coinvolte (associazioni degli insegnanti, specialisti) possono prendere posizione in merito. Dopo la rielaborazione, il piano di studi viene adottato dall'autorità cantonale. Fino a non molto tempo fa i singoli Cantoni elaboravano i propri piani di studio o collaboravano per concepire piani di studio regionali.
Attualmente sono in fase di introduzione o sono già stati introdotti piani di studio specifici delle regioni linguistiche.
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I Cantoni della Svizzera romanda hanno introdotto il Plan d’études romand (PER). Dal 2015 nella Svizzera romanda tutti gli allievi della scuola obbligatoria (compresa la scuola dell'infanzia) seguono un insegnamento basato sul PER.
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Tutti i 21 Cantoni germanofoni e plurilingui hanno adottato piani di studio basati sul Lehrplan 21, la cui introduzione è attualmente in corso.
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Nel Canton Ticino è stata decisa l’introduzione del nuovo Piano di studio nell’anno scolastico 2018/19.
Questi piani di studio regionali si orientano ai settori della formazione di cui al concordato HarmoS e agli obiettivi formativi nazionali (standard di formazione) Contengono descrizioni delle discipline, della formazione generale e delle competenze trasversali. Contengono anche indicazioni sul tempo approssimativo necessario per ogni disciplina e anno scolastico. La gestione concreta degli orari continua a rientrare nelle competenze cantonali. I piani di studio elaborati per regione linguistica non limitano la libertà decisionale dei singoli Cantoni e non restringono il margine di manovra delle scuole a livello locale.
Materie insegnate
Dal terzo all’ottavo anno di scuola di regola sono insegnate le seguenti discipline e materie:
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lingue: lingua d'insegnamento, lingue straniere (una seconda lingua nazionale e l'inglese)
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matematica e scienze naturali
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scienze sociali e umane: in particolare geografia e storia
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musica, arti figurative e applicate: musica, arti visive, attività creative manuali
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movimento, corpo e salute
Certi temi, la promozione della salute, l’educazione allo sviluppo sostenibile o l'educazione civica, possono essere insegnate come disciplina a sé stante o integrate nell'insegnamento di altre discipline. L’insegnamento dei media e dell’informatica si svolge prevalentemente a livello interdisciplinare, ma talora anche nell’ambito di un apposito modulo.
La Costituzione federale garantisce la libertà di coscienza e di fede. Lo stato giuridico dell'insegnamento religioso e la gestione del relativo contenuto variano da un Cantone all'altro. Pochi Cantoni dispongono di una legislazione scolastica puramente laica, senza alcun insegnamento religioso incluso nei piani di studio. Vi sono differenti modelli d'insegnamento religioso scolastico o confessionale. In generale è obbligatorio un insegnamento religioso scolastico interconfessionale, nel quale si trattano diverse confessioni e che trasmette nozioni di etica. Può trattarsi di una disciplina a sé stante, oppure la materia può essere trattata in un’altra disciplina. La partecipazione alla formazione religiosa confessionale, la cui responsabilità è delle comunità religiose, non è obbligatoria.
Insegnamento delle lingue
Il coordinamento dell'insegnamento delle lingue in un Paese plurilingue come la Svizzera è particolarmente importante. Nel marzo 2004 la Conferenza svizzera dei direttori della pubblica educazione (CDPE) ha pubblicato una strategia nazionale per lo sviluppo dei corsi di lingua (francese). La strategia persegue i seguenti obiettivi:
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migliorare generalmente l'apprendimento delle lingue (compresa la lingua di scolarizzazione),
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approfittare maggiormente del vantaggio costituito dall'apprendimento precoce,
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rispettare il multilinguismo del Paese,
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continuare ad essere competitivi nel contesto europeo
I punti più importanti di questa strategia sono stati ripresi nel concordato HarmoS:
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insegnamento di due lingue straniere a partire dal livello elementare (una seconda lingua nazionale e l'inglese),
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insegnamento della prima lingua straniera al più tardi dal quinto anno di scuola, della seconda lingua straniera al più tardi dal settimo anno di scuola,
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offerta appropriata di insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale durante la scuola obbligatoria,
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i Cantoni decidono quale lingua nazionale debba essere insegnata per prima ( il coordinamento avviene a livello regionale),
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gli obiettivi formativi nazioniali (standard di formazione) definiscono le attitudini, le capacità ed il contenuto di sapere che praticamente tutti gli allievi devono acquisire. I livelli di conoscenze da raggiungere nelle due lingue straniere alla fine della scuola obbligatoria sono equivalenti.
Nel 2017 la CDPE ha emanato raccomandazioni (recommandations) sull’insegnamento delle lingue nazionali e dell’inglese nella scuola obbligatoria, che riguardano l’attuazione concreta del modello linguistico nelle scuole e con le quali si intende aiutare Cantoni e istituzioni di formazione del corpo insegnante a raggiungere un insegnamento delle lingue straniere di qualità e a svilupparlo ulteriormente. Le raccomandazioni puntano in modo particolare alla promozione di scambi e mobilità: scuole e allievi della scuola obbligatoria devono partecipare in misura maggiore a scambi di classe o individuali nelle diverse regioni linguistiche della Svizzera.
A integrazione delle raccomandazioni, sono stati pubblicati su mandato della CDPE esempi di buone pratiche nell’insegnamento delle lingue, che si rivolgono agli insegnanti dell’area linguistica e ai formatori di insegnanti e sono destinati a supportarli nel loro lavoro.
In 22 Cantoni gli allievi apprendono la prima lingua straniera al più tardi a partire dal quinto anno di scuola e la seconda lingua straniera a partire dal settimo anno di scuola. Il Cantone Ticino ha un proprio modello con tre lingue straniere obbligatorie. In 14 Cantoni la prima lingua straniera è l'inglese, mentre in 12 Cantoni la prima lingua straniera è un'altra lingua nazionale (tedesco, francese, italiano o romancio).
Gli allievi allofoni possono usufruire di misure di sostegno nella lingua di scolarizzazione. Gli allievi la cui prima lingua non è la lingua di scolarizzazione, in genere hanno la possibilità di seguire corsi nella lingua dei loro Paesi di origine (corsi LCO). I corsi di lingua e di cultura dei Paesi d'origine sono organizzati da istituzioni statali o private delle comunità migratorie e in qualche caso anche dai Cantoni, dalle autorità scolastiche o da organizzazioni caritative. La regolamentazione di questi corsi rientra nelle competenze dei Cantoni.
L’insegnamento bilingue / in immersione consiste nell'insegnamento di una materia (p.es. la geografia, la storia, lo sport) o in determinate ore di lezione utilizzando una lingua straniera. L’accento dell'insegnamento non è posto sulla lingua straniera, bensì sui temi trattati nella materia in questione. I progetti d'insegnamento bilingue / in immersione nella scuola obbligatoria sono stati lanciati più che altro nei Cantoni plurilingui.
Le scuole utilizzano portafogli delle lingue per la valutazione individuale degli allievi e per la documentazione delle conoscenze acquisite nelle lingue straniere. Nell'ambito della scuola obbligatoria, la Svizzera ha elaborato il Portfolino (portafoglio europeo delle lingue [PEL] per i bambini di età compresa tra 4 e 7 anni), il PEL I (per i bambini da 7 a 10 anni), il PEL II (per i giovani da 11 a 15 anni) e il PEL III (per i giovani e gli adulti a partire da 15 anni).
Metodi d'insegnamento e strumenti didattici
Metodi d'insegnamento
Gli insegnanti sono liberi nella scelta dei metodi d'insegnamento. Optano per il metodo che ritengono più adatto agli obiettivi perseguiti, ai contenuti da trasmettere e ai temi da trattare. Un ruolo importante nell'insegnamento quotidiano è svolto dai seguenti elementi: forme d'insegnamento e di apprendimento ampliate, insegnamento differenziato e apprendimento autonomo da parte degli allievi. Tali approcci permettono di tener conto dei diversi bisogni degli allievi e delle loro condizioni di apprendimento individuali. Gli allievi allofoni, gli allievi particolarmente dotati e quelli con bisogni educativi particolari possono beneficiare di offerte di sostegno adeguate.
La regolamentazione dei compiti a casa rientra nella competenza dei Cantoni, i quali possono p.es. fissare valori indicativi nei piani di studio. L'attuazione concreta è responsabilità degli insegnanti.
Strumenti didattici
Di regola i dipartimenti cantonali dell'istruzione pubblica definiscono gli strumenti didattici obbligatori oppure fanno raccomandazioni sulla scelta o pubblicano un elenco di materiali ammessi. Gli strumenti didattici sono pubblicati da editori scolastici cantonali o intercantonali o da editori privati.
Il concordato HarmoS prevede il coordinamento, all'interno delle regioni linguistiche, per l'elaborazione degli strumenti didattici. Essi vengono sviluppati sulla base degli obiettivi formativi nazionali (standard di formazione) e dei nuovi piani di studio adottati nelle regioni linguistiche.
In genere gli strumenti didattici sono messi a disposizione degli allievi gratuitamente. Talvolta per determinate materie sono richiesti contributi (come per le attività creative con tessuti). A seconda dei Cantoni, il materiale scolastico (quaderni, penne, matite ecc.) è messo a disposizione dall'amministrazione pubblica oppure è in parte a carico dei genitori.
Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione sono integrate nell’insegnamento a partire dal livello elementare (si veda anche capitolo Materie d’insegnamento). L’accesso a strumenti didattici digitali e servizi online è assicurato da Educa, un’agenzia specializzata della Confederazione e dei Cantoni per le ICT e l’educazione. Educa rappresenta inoltre gli interessi delle scuole nei confronti di operatori privati attraverso la negoziazione di contratti quadro.
La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha approvato nel 2018 una strategia nazionale per la digitalizzazione, che si riallaccia a una precedente strategia per le ICT, focalizzandosi però anche su nuovi temi, ad esempio in materia di utilizzo o sicurezza dei dati. Nell’ambito dell’attuazione della strategia per la digitalizzazione, la CDPE sta per esempio lavorando a un quadro normativo per la competenza digitale delle scuole e a raccomandazioni nazionali per dotare le scuole di infrastrutture ICT (p. es. 1:1 computing, Bring Your Own Device, servizi in cloud ecc.).