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Finanziamento dell'istruzione superiore
Switzerland

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3.Finanziamento dell'istruzione

3.2Finanziamento dell'istruzione superiore

Last update: 14 December 2023

Finanziamento

Formazione professionale superiore

La formazione professionale superiore costituisce, così come la formazione professionale di base, un compito comune di Confederazione, Cantoni ed organizzazioni del mondo del lavoro (OML). I corsi preparatori per gli esami federali di professione e gli esami professionali sono in larga misura a carico degli studenti e dei loro datori di lavoro. Secondo il rilevamento dei costi della formazione professionale cantonale nel 2017, la pubblica amministrazione versa circa 130 (€ 119) milioni di CHF per i corsi preparatori a esami federali e la formazione continua a fini professionali. La Confederazione sovvenziona inoltre lo svolgimento degli esami federali di professione e degli esami professionali superiori.

Dal 2018 si istituisce un nuovo modello di finanziamento orientato alla persona. Il contributo della Confederazione viene corrisposto direttamente a coloro che hanno seguito un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e che poi hanno sostenuto un esame federale. Inoltre vengono sensibilmente aumentati i contributi a favore della formazione professionale superiore.

Il finanziamento di cicli di formazione presso scuole specializzate superiori è principalmente a carico della pubblica amministrazione (circa 351 (€ 322) milioni di CHF secondo il rilevamento dei costi della SEFRI 2017). La Confederazione sovvenziona anche i cicli di formazione presso le scuole specializzate superiori gestite da privati, offerte da OML che operano in tutta la Svizzera e che non percepiscono un sostegno finanziario cantonale.

Flussi finanziari nella formazione professionale superiore:

  • importi forfettari corrisposti dalla Confederazione ai Cantoni a sostegno della formazione professionale

  • contributi dei Cantoni alle istituzioni di formazione proprie ed extracantonali

  • contributi della Confederazione a persone che hanno seguito un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore

  • contributi della Confederazione per lo svolgimento di esami federali di professione e di esami professionali superiori

  • contributi della Confederazione per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori con istituzioni responsabili private operanti a livello nazionale che non percepiscono sostegno cantonale

  • tasse di studio

  • contributi delle associazioni alle istituzioni di formazione

  • contributi dei fondi per la formazione alle istituzioni di formazione

  • contributi dei datori di lavoro alle associazioni e ai fondi per la formazione

  • contributi dei datori di lavoro ai dipendenti per la frequenza dei corsi

  • aiuti all’istruzione dei Cantoni

 

Scuole universitarie

Confederazione e Cantoni contribuiscono in base alle proprie competenze al finanziamento delle scuole universitarie. Anche i privati (i soggetti privati, gli studenti, le imprese) partecipano al finanziamento.

La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) uniforma il finanziamento alle università in base a criteri uniformi e incentrati sulle prestazioni. Essa disciplina - assieme ad un accordo intercantonale ed una convenzione tra la Confederazione e i cantoni sulla cooperazione nel settore universitario - il cofinanziamento delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali da parte della Confederazione.

Meccanismi di finanziamento del sistema universitario svizzero:

  • i Cantoni si fanno carico della maggior parte del finanziamento delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali. I Cantoni di competenza delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali gestiscono le proprie scuole universitarie perlopiù attraverso incarichi per prestazioni con un corrispondente budget globale.

  • La Confederazione eroga i sussidi di base per l’insegnamento e la ricerca delle università cantonali e delle scuole universitarie professionali. Inoltre essa eroga contributi agli investimenti (ad es. costruzione e/o ristrutturazione di edifici, affitto) e partecipa al finanziamento di progetti di rilevanza nazionale (di norma partecipazione delle scuole universitarie con contributi propri). Il fondamento giuridico è costituito dalla Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU).

  • Il finanziamento dei politecnici federali (PF), gestiti dalla Confederazione, avviene mediante un budget globale da parte della Confederazione. Il fondamento giuridico è la Legge federale sui politecnici federali (legge sui PF).

  • Le alte scuole pedagogiche sono finanziate quasi esclusivamente dai Cantoni.

  • Ogni Cantone versa contributi forfettari per i propri studenti che frequentano l’università in un altro Cantone. Le basi giuridiche sono rappresentate dall’Accordo intercantonale sulle università (AIU) e dall’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali(ASUP). Inoltre singoli Cantoni hanno stipulato accordi analoghi tra di loro.

  • I mezzi di terzi per i quali le scuole universitarie devono concorrere attivamente: erogano ad esempio contributi finanziari alle scuole universitarie svizzere per progetti di ricerca ed innovazione il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS), l’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (innosuisse) o l’Unione europea (UE), su base competitiva. I mezzi di terzi possono essere anche ottenuti attraverso mandati, da fondazioni o con incarichi di ricerca.

  • I privati partecipano al finanziamento delle scuole universitarie tra l’altro attraverso le tasse di studio, conferendo incarichi per servizi o mandati di ricerca.



Finanziamento della spesa del settore universitario, 2017

in CHF 1'000, in 1000 € e in % (UST 2018)

  Confederazione Cantoni Privati Totale
in CHF (€) 1'000  % in CHF (€) 1'000  % in CHF (€) 1'000  % in CHF (€) 1'000

Politecnici federali (PF)

2 335 819 

(2 142 953)

89,5%

14 969

(13 733)

0,6%

260 440

(238 936)

10%

2 611 228 

(2 395 622)

Università cantonali

1 472 488 

(1 350 906)

27,8%

2 796 713 

(2 565 792)

52,9%

1 021 638 

(937 283)

19,3%

5 290 839 

(4 853 981)

Altre istituz. universitarie

38 849 

(35 641)

38,1%

27 572 

(25 295)

25,3%

35 656 

(32 712)

34,9%

102 077 

(93 649)

Totale

3 847 157 

(3 529 502)

48,1%

2 839 254 

(2 604 820)

35,5%

1 317 734 

(1 208 930)

16,5%

8 004 144 

(7 343 251)



Finanziamento delle spese delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche, 2018

in CH 1'000, in € e in %, senza i ricavi delle infrastrutture (UST 2019)

  Confederazione Cantoni Privati Totale
in CHF (€) 1'000  % in CHF (€) 1'000  % in CHF (€) 1'000  % in CHF (€) 1'000
Scuole universitarie

professionali  
683 554 

(627 114)
  28% 1 243 030

(1 140 394)
  50,9% 514 028 

(471 585)
  21,1% 2 440 612

(2 239 094)
Alte scuole pedagogiche

(ASP)*
14 773 

(13 553)
  2,1% 575 334 

(527 829)
  82,7% 105 773

(97 039)
  15,2% 695 880

(638 422)
Totale SUP

incl. ASP

698 327 

(640 667)

  22,3% 1 818 364 

(1 668 224)
  58% 619 801

(568 625)
  19,8% 3 136 492

(2 877 516)

 

Accordi per finanziamenti e libera circolazione

Gli Accordi intercantonali sui finanziamenti e la libera circolazione danno ad allievi e studenti parità di accesso alle istituzioni di formazione in tutta la Svizzera e disciplinano la ripartizione degli oneri tra i Cantoni.

Tali accordi sono retti dai seguenti principi fondamentali:

  • libera circolazione: il Cantone in cui si trova il centro di formazione offre i cicli di formazione agli studenti ed allievi di altri Cantoni alle medesime condizioni concesse a chi risiede nel Cantone.

  • Finanziamento: i Cantoni di provenienza degli studenti e degli allievi versano al Cantone in cui si trova il centro di formazione un importo concretamente determinato ai fini della ripartizione degli oneri.

Per il livello terziario valgono i seguenti accordi nazionali:

  • Accordo intercantonale sulle università (AIU)

  • Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP)

  • Accordo sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS)

Ogni Cantone decide se aderire ad un accordo intercantonale. Oltre a questi accordi nazionali, vi sono anche accordi scolastici regionali, che regolamentano la ripartizione degli oneri.

 

Autonomia finanziaria e controllo

Formazione professionale superiore

Nella formazione professionale, la Confederazione eroga contributi forfettari ai Cantoni, che impiegano i mezzi nelle diverse offerte e nei vari settori della formazione professionale. Di norma il Cantone stipula con le istituzioni di formazione degli accordi per prestazioni con un budget globale. Le istituzioni impiegano i mezzi e rendicontano in merito.

 

Università e politecnici federali

Anche il finanziamento delle scuole universitarie avviene di norma con budget globali legati a determinati obiettivi e prestazioni definite: la pubblica amministrazione (il Cantone di competenza ovvero la Confederazione) stipula con le scuole universitarie degli accordi di prestazioni. Di norma viene messo a disposizione un budget globale per il conseguimento degli obiettivi prestazionali. I parlamenti cantonali ovvero le Camere federali nel caso dei PF devono approvare gli accordi di prestazioni. Nel caso del budget globale, le scuole universitarie possono decidere con ampia autonomia come impiegare i mezzi, la cosa fondamentale è conseguire l’obiettivo. La rendicontazione avviene attraverso rapporti di gestione e rapporti periodici sulle prestazioni ai gestori, che sono soggetti ad approvazione. In questo modo è possibile distinguere il controllo politico da quello operativo.

 

Tariffe nell’ambito dell’istruzione superiore pubblica

Formazione professionale superiore

La regolamentazione tariffaria della formazione professionale superiore varia a seconda di chi gestisce, del settore, del ciclo, del corso preparatorio e del Cantone. Gli eventuali corsi preparatori e le tasse d’esame per gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori sono a carico dei candidati. Le tasse d'iscrizione medie annue delle scuole specializzate superiori sono tendenzialmente più basse rispetto a quelle previste per corsi di preparazione agli esami federali di professione e in particolare a quelle degli esami professionali superiori, poiché le scuole specializzate superiori ricevono finanziamenti pubblici in misura maggiore. Al fine di compensare queste differenze, dal 2018 la Confederazione sostiene direttamente e uniformemente a livello nazionale le persone che abbiano frequentato un corso di preparazione a un esame federale di professione o a un esame professionale federale superiore e che poi abbiano sostenuto un esame federale. A richiesta la Confederazione si accolla fino al 50% dei costi dei corsi. 

La libera circolazione degli studenti della formazione professionale superiore è largamente assicurata grazie all’Accordo sui contributi per i cicli di studio delle scuole specializzate superiori (ASSS). Gli studenti di altri Cantoni non versano tasse di studio più elevate rispetto agli studenti domiciliati nel Cantone in cui si trova la scuola. Agli studenti stranieri si applicano talora tasse di studio più elevate.

Università e politecnici

Gli studenti devono versare delle tasse alle scuole universitarie, che variano, a seconda dell’istituzione e della sua tipologia, da CHF 1000 (€ 917) a CHF 4'000 (€ 3'670) l'anno. La libera circolazione degli studenti è assicurata dall'Accordo intercantonale sulle università (AIU) e dall'Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Gli studenti di altri cantoni non pagano tasse superiori a quelle corrisposte dagli studenti domiciliati nel cantone in cui risiede l'università. Per gli studenti stranieri le tasse di studio sono in parte più elevate. Inoltre bisogna far fronte alle spese per i materiali didattici e per il proprio sostentamento. Gli studenti di altri Cantoni non pagano tasse superiori a quelle corrisposte dagli studenti domiciliati nel Cantone in cui risiede l'università. Per gli studenti stranieri le tasse di studio sono in parte più elevate. Inoltre bisogna far fronte alle spese per i materiali didattici e per il proprio sostentamento. Gli studenti con difficoltà finanziarie possono richiedere l’esenzione dal pagamento delle tasse di studio o una loro riduzione presso la maggior parte delle scuole universitarie.

 

Aiuti finanziari per le famiglie

I titolari dell’autorità parentale sono sostanzialmente tenuti a far fronte alle spese per i propri figli fino all’assolvimento da parte loro della formazione iniziale. In caso di disponibilità finanziaria limitata, gli studenti possono richiedere borse o prestiti di studio. Secondo la Legge federale sugli assegni familiari (Legge sugli assegni familiari, LAFam) hanno diritto agli assegni familiari tutti i salariati, le persone prive di attività lucrativa che conseguono un reddito modesto e i lavoratori indipendenti. In tutti i Cantoni viene così corrisposto almeno un assegno di formazione mensile di CHF 250 (€ 299) per i figli di età compresa tra i 16 e i 25 anni, per ciascun figlio. I Cantoni possono prevedere assegni familiari più elevati.

I titolari dell’autorità parentale possono far valere una deduzione fiscale per ciascun figlio, per i figli minorenni o per i figli maggiorenni che ancora frequentano la formazione iniziale professionale e che sono bisognosi. L’importo e le condizioni sono disciplinate a livello cantonale.

 

 

Aiuti finanziari per gli studenti

Aiuti all’istruzione

Il finanziamento della formazione nel settore postobbligatorio spetta sostanzialmente ai titolari dell’autorità parentale e ai soggetti in formazione stessi. Se non si riesce a finanziare completamente una formazione con mezzi propri, malgrado il sostegno dei titolari dell’autorità parentale, si possono richiedere degli aiuti all’istruzione. Sono finanziate di regola le formazioni che conferiscono un diploma riconosciuto dallo Stato. Il calcolo dei contributi e i criteri per ricevere gli aiuti all’istruzione si basano sulle legislazioni cantonali in materia di borse di studio. Al fine di armonizzare le legislazioni cantonali in materia di borse di studio, la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha varato l’Accordo intercantonale sull’armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (concordato sulle borse di studio). Il concordato stabilisce standard minimi e principi per l'assegnazione di aiuti all'istruzione.

Nel 2018 i Cantoni hanno pagato CHF 364 (€ 333,9) milioni per gli aiuti all'istruzione. Di questi, il 95% è stato pagato in forma di borse di studio e il 5% in forma di prestito. A differenza delle borse di studio, i prestiti devono essere restituiti al termine della formazione.

La percentuale di beneficiari di borse di studio sul totale delle persone in formazione post-obbligatoria era del 7,5%. La percentuale del livello terziario sul totale delle borse di studio erogate era del 46%. Il 38% di tutti i beneficiari di borse di studio era costituito da studenti del livello terziario.

L’importo medio di una borsa di studio del livello terziario era pari a CHF 8 876 (€ 8 143).

Poiché la regolamentazione e la corresponsione delle borse di studio rientrano nelle competenze dei Cantoni, possono esservi delle differenze a livello cantonale. 

Nel settore terziario, la Confederazione eroga contributi ai antoni per gli aiuti all’istruzione, a condizione che soddisfino gli standard minimi e i criteri per l’assegnazione di sussidi all’istruzione individuati nel concordato sulle borse di studio (Legge federale sui sussidi alle spese dei cantoni per borse e presiti di studio nella formazione terziaria [legge sui sussidi all’istruzione]). 

Nel 2018 i contributi della Confederazione per la spesa dei Cantoni per le borse di studio e i prestiti sono ammontati a CHF 25,4 (€ 23,3) milioni.

Le leggi cantonali sulle borse di studio disciplinano la concessione di borse cantonali anche per studi all'estero. Gli studenti che nell'ambito del proprio studio svolgono un soggiorno presso un'università europea ricevono un sussidio dalla Confederazione. Il sussidio ammonta a CHF 1600 (€ 1468) per un semestre.

Inoltre coloro che sono interessati a svolgere gli studi all'estero possono richiedere borse di studio governative. swissuniversities gestisce su incarico della Confederazione le borse governative estere offerte agli studenti svizzeri e/o a ricercatori di circa 30 Paesi per un soggiorno all'estero. In cambio la Svizzera offre a studenti stranieri borse di studio governative per studi in Svizzera.

Nel campo della promozione della ricerca e dello studio, il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) sostiene le giovani leve nel campo della scienza con un ricco programma di borse di studio e contributi. Sono in primo piano le borse di studio per i giovani ricercatori e i ricercatori avanzati. Vi sono inoltre istituzioni federali o private che assegnano borse di studio agli studenti particolarmente capaci.

 

Sostegno da parte dei datori di lavoro

Nel caso degli studenti lavoratori, segnatamente nella formazione professionale superiore, i datori di lavoro spesso sostengono gli studenti. In un sondaggio, quasi il 60% degli studenti lavoratori ha indicato di essere sostenuto dal proprio datore di lavoro finanziariamente (contributi per la formazione o pagamento continuato del salario in caso di assenza per formazione) o con una riduzione dell’orario di lavoro (Büro Bass 2009).

Deduzioni fiscali

Gli studenti non possono applicare deduzioni fiscali per la formazione iniziale. Per chi dispone di un primo diploma del livello secondario II, la Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento professionali prevede che tutte le spese per la formazione e la formazione continua a fini professionali nonché riqualificazioni professionali volontarie possano essere dedotte fiscalmente fino ad un importo massimo di CHF 12 000 (€ 11 009). I Cantoni possono fissare importi massimi cantonali.

 

Istituti di formazione privati e finanziati dallo Stato

Le istituzioni private definiscono le tasse di studio. Le strutture private richiedono tasse di studio più elevate di quelle pubbliche. 

Le formazioni della formazione professionale superiore – segnatamente i corsi preparatori per gli esami federali di professione e gli esami professionali superiori – sono offerte anche da privati, che possono essere sovvenzionati dalla pubblica amministrazione. Per ricevere i contributi bisogna soddisfare determinate condizioni (misure di qualità, offerta idonea rispetto al fabbisogno, organizzazione adeguata allo scopo).

La Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) obbliga le scuole universitarie all'accrerditamento istituzionale. Con l'accreditamento istituzionale le scuole universitarie acquisiscono il diritto di denominarsi «università», «scuola universitaria professionale» o «alta scuola pedagogica» o di usare una denominazione derivata, come in particolare «istituto universitario» o «istituto di scuola universitaria professionale». Le istituzioni private devono svolgere lo stesso accreditamento se intendono avere la designazione protetta in tutta la Svizzera; esse non percepiscono sovvenzioni pubbliche e sono responsabili del proprio finanziamento.

Si può fare domanda di borse di studio anche per frequentare una struttura privata, a condizione però che il diploma che rilascia sia riconosciuto dallo Stato. Per gli assegni di formazione o le deduzioni fiscali valgono le stesse condizioni che si applicano alle strutture pubbliche.