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Garanzia della qualità nell'istruzione superiore

Switzerland

11.Garanzia della qualità

11.2Garanzia della qualità nell'istruzione superiore

Last update: 14 December 2023

Scuole universitarie

Organi responsabili

Tutte le scuole universitarie sono obbligate a istituire l'accreditamento istituzionale (Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero LPSU del 2015). Per questo motivo, è stato creato ex-novo il Consiglio svizzero di accreditamento in quanto organo comune di Confederazione e Cantoni per l’accreditamento e la garanzia della qualità nel panorama svizzero delle scuole universitarie, il quale per le sue decisioni si avvale delle competenze dell'Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ). L’AAQ è membro dell’European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), dell'International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAHEE) ed è iscritta nel registro EQAR.

La sorveglianza delle università cantonali, delle scuole universitarie professionali e delle alte scuole pedagogiche spetta ai Cantoni. La sorveglianza dei politecnici federali (PF) compete alla Confederazione. L’autonomia delle università e dei politecnici è stata costantemente sviluppata a partire dagli anni Novanta. In varie scuole universitarie i consigli, in quanto organi decisionali e di vigilanza, si occupano della sorveglianza diretta delle università e dei politecnici.

Le funzioni direttive e di sorveglianza presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche variano a seconda dell’istituzione universitaria e sono in parte complesse, se alla gestione dell’istituzione universitaria partecipano vari Cantoni. Di regola le funzioni di sorveglianza nei confronti della gestione operativa (direzione, direzione scolastica) sono assunte da un organo di direzione strategica (ad es. il consiglio della scuola universitaria professionale).

Nel quadro del processo di Bologna, la Svizzera si è dichiarata a favore di un rafforzamento della cooperazione internazionale nel campo della garanzia della qualità e della creazione automatica di sistemi di garanzia della stessa a livello istituzionale, nazionale ed europeo. In tale ambito sono stati anche varati degli Standards and Guidelines for Quality Assurance. Inoltre, si è istituito un registro sulla affidabilità delle agenzie di garanzia della qualità (European Quality Assurance Register, EQAR), a cui partecipa anche la Svizzera.

 

Misure di garanzia della qualità

Livello istituzionale

Accreditamento

Una regolamentazione uniforme dell'accreditamento per tutte le scuole universitarie è stata introdotta per la prima volta nel 2015. Il fondamento giuridico è la Legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). La legislazione obbliga le scuole universitarie a istituire l’accreditamento istituzionale entro il 2022. Tutte le scuole universitarie, anche gli operatori privati, devono sottoporsi alla medesima procedura di accreditamento per potersi avvalere del diritto di utilizzare la denominazione protetta a livello nazionale di “università”, “scuola universitaria professionale”, “alta scuola pedagogica” o una delle denominazioni da queste derivanti. Per le università e le scuole universitarie professionali di diritto pubblico l’accreditamento istituzionale è un requisito necessario per accedere ai sussidi della Confederazione.

L'accreditamento di programmi è, in linea di principio, facoltativo. Questo non si applica ai corsi di formazione e di perfezionamento in medicina che comportano il conseguimento di un diploma federale o di titoli di perfezionamento, nonché ai cicli di studio per sette professioni sanitarie, che saranno soggetti all’obbligo di accreditamento. (Legge federale sulle professioni mediche universitarie (LPMed) o Legge federale sulle professioni sanitarie (LPSan)).

L’accreditamento istituzionale e l’accreditamento facoltativo di programmi sono due procedure formali per verificare, in base a standard definiti (direttive del Consiglio delle scuole universitarie per l’accreditamento nel settore universitario svizzero), se le istituzioni o i programmi di studio soddisfano i criteri di qualità previsti per l’insegnamento e la ricerca. Una procedura di accreditamento si svolge in tre fasi. Innanzitutto la scuola universitaria svolge un’autovalutazione. Segue poi un esame esterno da parte di un gruppo indipendente di esperti dell’Agenzia svizzera di accreditamento e garanzia della qualità (AAQ). In base ai risultati, il Consiglio di accreditamento decide in ordine all’accreditamento. L’accreditamento istituzionale deve essere rinnovato ogni sette anni.

Riconoscimento dei diplomi

Per le alte scuole pedagogiche finora non era previsto alcun accreditamento istituzionale. La LPSU ha introdotto la novità per cui ora anche le alte scuole pedagogiche devono ottenere un accreditamento istituzionale. A prescindere da ciò, la Conferenza svizzera della pubblica educazione (CDPE) continuerà a occuparsi del riconoscimento dei diplomi connesso all’autorizzazione all’esercizio delle professioni. La CDPE disciplina il riconoscimento professionale a livello nazionale dei diplomi di insegnamento e dei diplomi concernenti le professioni nel campo della pedagogia speciale. A tal fine, la CDPE verifica, se i cicli di studio soddisfano i requisiti minimi concernenti gli obiettivi e i contenuti formativi, il volume della formazione, le condizioni di ammissione, nonché la qualifica dei docenti e dei docenti della pratica professionale. In tal modo si garantirà un minimo di qualità nella formazione degli insegnanti e si consentirà la libera circolazione.

Il riconoscimento dei diplomi per gli insegnanti nella formazione professionale (scuole professionali, scuole specializzate superiori) compete alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI). L’Ordinanza sulla formazione professionale disciplina i requisiti minimi per quanto concerne i contenuti formativi, il volume della formazione, le condizioni di ammissione, nonché la procedura di riconoscimento.

Ranking delle scuole universitarie

Le scuole universitarie possono confrontarsi con le loro omologhe svizzere ed internazionali nel quadro di ranking. Elementi centrali del ranking sono tra l’altro la definizione di qualità, i criteri per la misurazione della qualità e la loro ponderazione o il metodo scelto. A seconda di ciò che si sceglie, si possono avere classificazioni diverse.

Valutazione interna

In tutti i tipi di scuola universitaria, la valutazione interna forma parte integrante del processo di garanzia e di sviluppo della qualità. La disponibilità di un sistema interno di garanzia della qualità costituisce requisito per l’ammissione alla procedura di accreditamento istituzionale. La qualità di tale sistema interno è poi verificata, nel quadro della procedura di accreditamento istituzionale dall’AAQ.

Per le scuole universitarie professionali è stato creato un sistema di gestione della qualità trasversale alle diverse scuole universitarie professionali. Sulla base del modello dell’European Foundation for Quality Management (EFQM), è stato predisposto un catalogo di parametri [Bewertungskatalog für Fachhochschulen], quale strumento di autovalutazione, integralmente rivisto nel 2014.

Per le alte scuole pedagogiche esistono dal 2014 le Raccomandazioni concernenti la pianificazione, lo sviluppo e l’implementazione di un sistema di gestione della qualità. Anche tali raccomandazioni si basano sul modello EFQM, lasciando però alle alte scuole pedagogiche libertà di scelta in ordine all’adozione di un sistema di gestione della qualità.

Formazione professionale superiore (al di fuori della formazione universitaria)

Organi responsabili

Tutti gli operatori della formazione professionale sono tenuti ad assicurare lo sviluppo della qualità in base alla Legge federale sulla formazione professionale (LFPr). La Confederazione stessa promuove lo sviluppo della qualità, stabilisce gli standard di qualità e controlla che vengano rispettati.

Le scuole specializzate superiori devono sottoporsi ad una procedura federale di riconoscimento, se vogliono rilasciare titoli riconosciuti dalla Confederazione. La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), è l’autorità competente per il riconoscimento.

La sorveglianza delle scuole specializzate superiori compete ai Cantoni e di regola viene svolta da apposite commissioni. 

Per gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori, sono disciplinati solo i regolamenti d’esame. La SEFRI approva i regolamenti d’esame ed è competente in materia di sorveglianza degli esami.

Misure di garanzia della qualità

Livello istituzionale

Le scuole specializzate superiori devono sottoporsi ad una procedura federale di riconoscimento, se vogliono rilasciare titoli riconosciuti dalla Confederazione. Sono condizioni per il riconoscimento anche l’orientamento dei cicli di formazione ai Piani quadro degli studi nazionali, nonché le misure di garanzia e di sviluppo della qualità. Due guide definiscono attualmente la procedura di riconoscimento, che di regola comprende lo svolgimento di un intero ciclo di formazione. Gli esperti verificano, su incarico della SEFRI, se un determinato ciclo di formazione soddisfi i requisiti per il riconoscimento. Essi sottopongono alla SEFRI un rapporto finale e una richiesta. La SEFRI decide, in ultima analisi, in merito al riconoscimento.

Le scuole specializzate superiori, così come tutti gli operatori della formazione professionale, sono tenuti ad assicurare il proprio sviluppo della qualità. Nella procedura di riconoscimento, devono fornire informazioni sul proprio sistema di garanzia e di sviluppo della qualità. Possono sviluppare modelli propri di garanzia della qualità o applicare un modello già esistente (tra cui la certificazione ISO, EduQua, il modello di eccellenza EFQM).

Livello di sistema

Nella formazione professionale superiore, i regolamenti d'esame per gli esami federali di professione e per gli esami professionali federali superiori, nonché i Piani quadro degli studi delle scuole specializzate superiori, sono strumenti di garanzia della qualità di provata efficacia.

L'organo responsabile per l’esame federale di professione o per l’esame professionale federale superiore (di regola un'organizzazione del mondo del lavoro attiva a livello nazionale) definisce il contenuto, la struttura e la durata dell'esame nel regolamento d'esame e, se necessario, lo adegua in base agli sviluppi attuali. La SEFRI esamina i regolamenti d'esame e li approva. È anche compente in materia di sorveglianza degli esami.

I circa 35 Piani quadro degli studi delle scuole specializzate superiori regolano, tra l'altro, il profilo professionale, le competenze da acquisire, nonché i contenuti e i requisiti della procedura di qualificazione. I Piani quadro degli studi sono elaborati dalle organizzazioni del mondo del lavoro in collaborazione con le scuole specializzate superiori e approvati dalla SEFRI.