Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Sostegno educativo e orientamento

Switzerland

12.Sostegno educativo e orientamento

Last update: 14 December 2023

Condizioni quadro giuridiche

I diritti dei portatori di handicap e dei bambini e giovani con esigenze educative particolari sono fissati nella Costituzione federale svizzera, nel diritto federale e anche in quello cantonale.

La Costituzione federale vieta ogni forma di discriminazione nei confronti delle persone portatrici di handicap fisico, mentale o psichico (art. 8, cpv. 2 Cost.), prevede misure volte all'eliminazione degli svantaggi nei confronti dei disabili (art. 8, cpv. 4, Cost.), garantisce un insegnamento di base sufficiente e gratuito (art. 19 Cost.) e obbliga i cantoni a provvedere a una formazione speciale sufficiente per i bambini ed i giovani disabili, fino al massimo al compimento del 20° anno (art. 62, cpv. 3, Cost.).

Le basi legali definiscono le diverse responsabilità, le condizioni per l'ottenimento di prestazioni ed il diritto alle prestazioni. In questo campo le basi legali sono costituite essenzialmente dalla legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (Legge sui disabili, LDis). Ai sensi della legge sui disabili si considera "disabile" una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica prevedibilmente persistente che le rende difficile o le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, d'intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione e un perfezionamento o di esercitare un'attività lucrativa (art 2, cpv. 1, LDis). La legge sui disabili precisa che vi è svantaggio in particolare quando l'utilizzazione dei mezzi ausiliari adatti alle esigenze dei disabili nonché l'assistenza personale loro necessaria sono ostacolate oppure quando la durata e l'assetto delle formazioni offerte e degli esami non sono adeguati alle esigenze specifiche dei disabili (art. 2, cpv. 5, lett. a e b, LDis). 

Inoltre la legge sancisce il principio di un insegnamento adeguato per i bambini e i giovani disabili: "I cantoni provvedono affinché i fanciulli e gli adolescenti disabili possano beneficiare di una scolarizzazione di base adeguata alle loro esigenze specifiche." (art. 20 cpv. 1 LDis) e "I cantoni promuovono l'integrazione dei fanciulli e degli adolescenti disabili nelle scuole regolari mediante forme di scolarizzazione adeguate, nel limite del possibile e per il bene dei fanciulli e degli adolescenti disabili." (art. 20 cpv. 2 LDis). 

La formazione professionale iniziale delle persone con difficoltà di apprendimento o portatrici di handicap è disciplinata nella legge federale sulla formazione professionale (art. 18 LFPr).

Dal 1° gennaio 2008 la responsabilità formale, giuridica e finanziaria della scolarizzazione speciale dei bambini e dei giovani e le misure di pedagogia speciale rientrano nella competenza dei cantoni. L’assicurazione per l'invalidità si è ritirata da questo settore e non partecipa più al finanziamento né alla regolamentazione. In seguito la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) ha elaborato l'Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale (concordato sulla pedagogia speciale). I cantoni che vi aderiscono s'impegnano a rispettare determinate condizioni quadro. Indipendentemente dalla loro adesione al concordato, tutti i cantoni sviluppano un piano in merito alla scolarizzazione speciale, il quale deve servire da base per la legislazione cantonale e dev'essere adottato a livello di governo o di parlamento.

 

Principi di base del concordato sulla pedagogia speciale

La formazione nel settore della pedagogia speciale si basa sui seguenti principi:

  • la pedagogia speciale è parte integrante del mandato pubblico di formazione;
  • le soluzioni integrative sono da preferire a quelle di separazione nel rispetto del benessere e delle possibilità di sviluppo del bambino o del giovane e tenendo conto dell'ambiente e dell'organizzazione scolastica;
  • il principio di gratuità prevale nel settore della pedagogia speciale; una partecipazione finanziaria può essere richiesta ai detentori dell'autorità parentale per i pasti e per la presa a carico;
  • i detentori dell'autorità parentale sono associati alla procedura decisionale relativa all'attribuzione delle misure di pedagogia speciale.

In base al concordato intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale, tutti i bambini e i giovani (da 0 a 20 anni) residenti in Svizzera e che hanno esigenze educative particolari hanno diritto a misure appropriate di pedagogia speciale. L’offerta delle misure è stabilita dai cantoni e comporta le prestazioni e le forme d'insegnamento speciale seguenti:

  • educazione speciale precoce: l’educazione speciale precoce è destinata ai bambini disabili, con ritardo di sviluppo o il cui sviluppo è limitato o compromesso. Possono beneficiare di misure di sostegno nel loro ambiente familiare, dalla nascita fino al più tardi a due anni dopo l'ingresso a scuola.
  • Scolarizzazione integrativa: integrazione a tempo pieno o tempo parziale dei bambini e dei giovani con bisogni educativi particolari in una classe della scuola regolare tramite il ricorso a misure di pedagogia speciale.
  • Classi speciali: queste classi accolgono solamente bambini e giovani con bisogni educativi particolari (p.es. classi d'introduzione, classi a numero ridotto a livello di scuola elementare, classi aziendali al livello secondario I). Solo pochi cantoni propongono ancora classi speciali.
  • Scuola speciale: queste scuole sono specializzate in forme specifiche di disabilità o difficoltà di apprendimento o comportamentali. Le scuole speciali accolgono esclusivamente bambini e giovani aventi diritto a misure intensificate. Si tratta di misure che vanno al di là di quelle disponibili a livello locale. Esse sono caratterizzate dai seguenti aspetti: lunga durata, intensità sostenuta, alto livello di specializzazione degli operatori, conseguenze decisive sulla vita quotidiana, sull'ambiente o sulla vita successiva del bambino o del giovane. Le misure intensificate devono essere oggetto di una procedura di autorizzazione cantonale. L'insegnamento speciale può essere combinato con un'offerta di assistenza a carattere residenziale in strutture diurne.
  • Offerte pedagogico-terapeutiche quali la logopedia e la terapia psicomotoria.
  • I cantoni assumono inoltre l’organizzazione dei necessari trasporti e i relativi costi per i bambini e i giovani in situazioni di handicap che non possono spostarsi con i propri mezzi dal domicilio alla scuola e/o all’ambulatorio.

Al di là del settore della pedagogia speciale, ai bambini e ai giovani migranti e/o provenienti da famiglie svantaggiate, sono offerte delle misure specifiche di sostegno. Un'attenzione particolare è dedicata al periodo di transizione dalla scuola obbligatoria alla formazione postobbligatoria. L'aumento della percentuale di diplomati al livello secondario II è un obiettivo comune dei diversi partner della formazione professionale, vale a dire della Confederazione, dei cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro. I servizi di orientamento professionale, universitario e di carriera assistono i giovani e gli adulti nella scelta della loro professione o di un ciclo di studi e nella pianificazione del loro percorso professionale. Ogni cantone dispone di un servizio di orientamento professionale, universitario e di carriera. I disabili che hanno bisogno di consigli per pianificare il loro percorso professionale possono rivolgersi ai servizi di orientamento professionale dell'assicurazione per l'invalidità.

 

 

Riferimenti

Costituzione federale della Confederazione Svizzera

Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili

Accordo intercantonale sulla collaborazione nel settore della pedagogia speciale

Legge federale sulla formazione professionale