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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Principi fondamentali e politiche nazionali

Italy

2.Organizzazione e gestione

2.1Principi fondamentali e politiche nazionali

Last update: 14 December 2023

La legislazione scolastica italiana ha il suo fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948 che stabilisce il diritto-dovere dei genitori di istruire ed educare i figli (art. 30).

L’art. 34 stabilisce quali sono i doveri da parte dello Stato:

'La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.’

Altri principi fondamentali e inderogabili sono la libertà di insegnamento, il diritto delle università, accademie e istituzioni di alta cultura di darsi ordinamenti autonomi, il diritto dei privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

L’art. 38 stabilisce il principio in base al quale il diritto all’istruzione e alla formazione dei cittadini si estende ai cittadini con disabilità.

Tali principi sono elencati all’art. 33:

‘L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.’

L'applicazione dei principi fondamentali della Costituzione ha ispirato tutta la legislazione successiva.

Per i livelli scolastici, il quadro normativo è molto complesso. In estrema sintesi, le norme di riferimento sono:

  • Regolamento 8 marzo 1999, n. 275 che ha attribuito e regolamentato l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca delle scuole;
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (e successivo D.M. 22 agosto 2007, n. 139) che, fra le altre cose, ha stabilito l'elevamento a dieci anni della durata dell’obbligo scolastico di istruzione;
  • Legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha dettato le misure di contenimento della spesa pubblica anche per quanto riguarda l'organizzazione scolastica. Fra i provvedimenti previsti dalla legge, la riorganizzazione della rete scolastica (DPR 81/2009), il riordino del primo ciclo e degli orari (DPR 89/2009) e il riordino del secondo ciclo di istruzione (DPR 87/2010, DPR 88/2010, DPR 89/2010);
  • Legge n. 107 del 13 luglio 2015 di riforma del sistema di istruzione (per esempio, introduzione del sistema integrato zero-sei, valutazione degli alunni, formazione professionale).

Per quanto riguarda i percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale (IeFP), la normativa di riferimento può essere sintetizzata come segue:

  • DM n. 139/2007 che ha elevato l'obbligo di istruzione e che contiene gli obiettivi di apprendimento generali da far raggiungere agli studenti che assolvono l'obbligo di istruzione nei percorsi triennali e quadriennali.
  • Decreto interministeriale del 29 novembre 2007 che definisce i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi di istruzione e formazione regionali;
  • Linee guida del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e quelle della Conferenza delle Regioni emesse allo scopo di fornire indicazioni comuni per lo sviluppo delle competenze chiave per il biennio finale dell’obbligo, a prescindere dal canale prescelto.

Per l'istruzione superiore, la normativa di base è costituita da:

  • Regolamento 3 novembre 1999 n. 509, modificato dal DM 270/2004, che ha ampliato l'autonomia universitaria e determinato la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università sulla base del Processo di Bologna;
  • Legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha istituito il nuovo settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam);
  • Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha introdotto delle novità in materia di organizzazione delle università, del personale accademico e ha incentivato la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

Un elenco più completo della normativa vigente nel settore dell’istruzione e formazione è disponibile nella sezione ‘Normativa’.

Tutta la normativa italiana, anche nella versione multivigente, è consultabile sulla banca dati ufficiale ‘Normattiva

 

Ultimo aggiornamento contenuti: 22 maggio 2023