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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Valutazione nell'istruzione secondaria superiore professionale
Italy

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5.Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria

5.9Valutazione nell'istruzione secondaria superiore professionale

Last update: 28 August 2026

Valutazione degli studenti

Istruzione secondaria di secondo grado tecnica e professionale 

Come principio generale, lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa e si focalizza sui processi di apprendimento degli studenti, nonché sui loro risultati generali di apprendimento e sulla loro condotta. Deve anche essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel piano dell’offerta formativa (PTOF) di ciascuna scuola, con le Linee guida per gli istituti tecnici e per gli istituti professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati e con i piani personalizzati degli studenti. Nel PTOF, il Collegio dei docenti di ogni scuola definisce anche i metodi e i criteri per garantire che la valutazione sia omogenea, equa e trasparente.

La valutazione del comportamento degli studenti fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, secondo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal patto educativo di corresponsabilità sottoscritto da alunni e genitori all'atto dell'iscrizione e da ciascun regolamento scolastico.

Gli insegnanti di classe sono responsabili della valutazione quotidiana, periodica e finale degli alunni e della verifica delle competenze degli studenti alla fine dell'istruzione obbligatoria e durante il percorso di studi.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato che gli alunni sostengono alla fine del quinto anno del percorso scolastico (esame di maturità). Nel percorso quadriennale tecnologico-professionale l'esame di maturità si svolge al termine del quarto anno, con la stessa organizzazione dell'esame finale nei percorsi quinquennali ordinari.

Disposizioni specifiche vengono applicate per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che si avvalgono dell'istruzione domiciliare. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo sulle varianti organizzative e strutture alternative. Per la valutazione degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, si veda il capitolo su sostegno educativo e orientamento.

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado, incluso l’esame di maturità, è regolata dal DPR 122/2009, come modificato dal DPR 135/2025, e dal D.Lgs. 62/2017, come modificato dal DL 127/2025.

Valutazione periodica e annuale

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti (scrutinio) ai singoli studenti per ciascuna materia e per il comportamento. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico. 

I voti vanno da 0 a 10. Una valutazione sufficiente corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Un voto nel comportamento inferiore a 6/10 comporta la non ammissione all’anno successivo o, nel caso, all’esame di maturità. Se il voto nel comportamento è uguale a 6/10, il consiglio di classe, durante la valutazione finale, sospende il giudizio e assegna allo studente un elaborato critico sulla cittadinanza attiva e solidale da presentare prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o al colloquio d’esame. La mancata presentazione dell’elaborato o una valutazione insufficiente comporterà la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo o all'esame finale (DPR 122/2009). 

Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, agli studenti viene attribuito un apposito punteggio denominato credito scolastico, che è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica, le attività extrascolastiche, ecc. Gli studenti ottengono un massimo di 12 crediti nel terzo anno, 13 nel quarto e 15 nel quinto e ultimo anno, fino ad un totale di 40 crediti complessivamente per gli ultimi tre anni di studio. Il credito massimo può essere attribuito solo in presenza di un voto nel comportamento pari o superiore a 9/10.

Il Ministero fornisce alle scuole la tabella per la conversione dei voti in crediti (allegato A al D.Lgs.  62/2017).

Media dei voti

Fasce di credito

III ANNO

Fasce di credito

IV ANNO

Fasce di credito

V ANNO

M < 6 - - 7-8
M = 6 7-8 8-9 9-10
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11
6< M ≤7 9-10 10-11 11-12
6< M ≤7 10-11 11-12 12-13
6< M ≤7 11-12 12-13 14-15

Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico.

Infine, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua la valutazione esterna degli studenti. Le prove nazionali standardizzate vengono somministrate durante il secondo e l’ultimo anno. Tali prove verificano i risultati di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e inglese. La partecipazione alle prove nazionali durante il quinto anno è uno dei requisiti obbligatori per l'ammissione all'esame finale. Gli studenti che, per motivi seri e motivati, non possono sostenere le prove di valutazione esterne possono farlo in una sessione supplementare. 

Tutti gli studenti sostengono le prove standardizzate, inclusi quelli che si avvalgono dell'istruzione domiciliare, per i test che si svolgono durante l'istruzione obbligatoria e per poter essere ammessi all'esame di stato finale come candidati esterni. Per gli studenti con disabilità e per quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, il consiglio di classe può prevedere specifici strumenti compensativi e misure dispensative.

La valutazione del comportamento 

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998, come modificato dalla legge 150/2024) stabilisce i diritti e i doveri degli studenti che frequentano le scuole secondarie di I e II grado.

Gli studenti hanno diritto a un'istruzione culturale e professionale qualificata, a una partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica, alla libertà di apprendimento, a una valutazione trasparente e tempestiva e al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di appartenenza.

D'altra parte, gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente, adempiere agli obblighi di studio, comportarsi in modo corretto nei confronti del dirigente scolastico, degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e dei compagni, rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza della scuola.

In quanto enti autonomi, tutte le scuole dispongono di regolamenti che stabiliscono quali comportamenti costituiscono un'infrazione disciplinare, nel rispetto del principio fondamentale secondo cui le misure disciplinari devono avere uno scopo educativo, ovvero devono essere sempre temporanee e ispirate al principio della riparazione del danno. L'allontanamento temporaneo dalle lezioni può essere disposto dai consigli di classe solo per infrazioni disciplinari gravi e ripetute, per periodi non superiori a 15 giorni. Se l’allontanamento è inferiore a tre giorni, lo studente svolgerà attività di approfondimento sulla propria condotta e sulle sue conseguenze, mentre per periodi di allontanamento più lunghi, allo studente sarà chiesto di svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale. Per condotte particolarmente gravi, compresi comportamenti che violano la dignità o il rispetto di altre persone o mettono in pericolo la loro vita, il Consiglio di istituto può ordinare l’allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni. In questo caso, la scuola promuoverà un programma di recupero educativo finalizzato all'inclusione, al rafforzamento e, dove possibile, al reinserimento nella comunità scolastica. Le scuole collaborano con le famiglie degli studenti e possono coinvolgere i servizi sociali e le autorità giudiziarie. Per reati gravi o recidiva, l’allontanamento può essere disposto anche fino alla fine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, con l'esclusione dalle procedure di valutazione finale, compreso l'esame di Stato finale. È possibile presentare ricorso contro le misure disciplinari a un organo di garanzia interno, la cui attività è disciplinata dai regolamenti di ciascuna scuola e che è, di norma, composto da rappresentanti della scuola, compresi i genitori e, solo nelle scuole secondarie superiori, gli studenti.

Esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado (esame di maturità)

Alla conclusione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, lo studente sostiene un ‘esame di Stato/maturità conclusivo dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado’, detto anche ‘esame di maturità’. Ogni anno, il Ministero pubblica il calendario con le date degli esami scritti e le date di inizio dei colloqui. Le procedure di esame devono terminare entro il mese di luglio.

L’esame di maturità è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nel corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e valuta il grado di maturazione personale dello studente, anche in termini di autonomia e responsabilità. Ha, inoltre, funzione orientativa per il proseguimento degli studi o per l’ingresso nel mondo del lavoro. L’esame tiene conto anche delle attività svolte nell’ambito della formazione scuola-lavoro (ex PCTO), dello sviluppo delle competenze digitali e di quelle maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica, nonché di altri apprendimenti che hanno arricchito il percorso dello studente. 

L’esame di maturità è attualmente disciplinato dal D.Lgs 62/2017, come modificato dal DL 127/2025, e dal DM 769/2018 che contiene i quadri di riferimento delle due prove scritte e le griglie di valutazione. 

Ammissione all’esame

Gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione secondaria di II grado tecnica o professionale negli istituti statali o paritari, sostengono l'esame conclusivo come candidati interni. Gli esami si svolgono nella scuola che hanno frequentato.

Sono candidati interni anche gli studenti che hanno ottenuto una qualifica quadriennale nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale, a condizione che abbiano concluso con successo il corso annuale aggiuntivo.

Il Consiglio di classe di ciascuna scuola decide l'ammissione degli studenti all'esame al termine dell’ultimo anno del corso di studi. Gli studenti sono ammessi all'esame finale se:

  • hanno frequentato almeno il 75% del tempo di insegnamento annuale;
  • hanno ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento;
  • hanno partecipato alle prove standardizzate esterne svolte durante l'ultimo anno;
  • hanno partecipato alle attività di formazione scuola-lavoro previste per ogni percorso di studi.

In casi eccezionali, il Consiglio di classe può ammettere all'esame studenti con una frequenza inferiore al 75%, a meno che le assenze ne impediscano una valutazione regolare, così come può ammettere all’esame in caso di voto inferiore a 6/10 in una materia o in un gruppo di materie, con decisione debitamente motivata e condivisa da tutti gli insegnanti di classe. Nel caso in cui uno studente abbia un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, il Consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame. Nel caso di voto nel comportamento uguale a 6/10, è richiesta la presentazione, durante il colloquio d’esame, di un elaborato critico sui temi della cittadinanza attiva e solidale.

Il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, dopo una valutazione globale che prende in considerazione anche i crediti scolastici attribuiti allo studente. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo della scuola sede d’esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>, mentre i voti attribuiti nelle singole materie e nel comportamento sono riportati nella scheda personale di valutazione.

A richiesta, sono ammessi all’esame anche gli studenti del quarto anno, ammessi al quinto anno con almeno di 8/10 in ciascuna materia e nel comportamento, che abbiano seguito regolarmente e che abbiano avuto una votazione finale non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento nei due anni precedenti.

Gli studenti con disabilità sono ammessi all’esame di maturità sulla base dei requisiti descritti sopra.

Sono ammessi all’esame di Stato, come candidati esterni, coloro che:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
  • siano in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado quadriennale, nei vecchi programmi o nel sistema di formazione professionale regionale;
  • abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo
  • abbiano svolto le attività di formazione scuola-lavoro.

Sono ammessi anche coloro che non hanno frequentato l’ultimo anno di corso, anche se in possesso della promozione, oppure uno o più anni precedenti all’ultimo, previo superamento di un esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’anno non frequentati. I candidati esterni sostengono l’esame di maturità presso una scuola secondaria di II grado statale o paritaria.

Commissione d’esame

Presso ogni scuola viene istituita una commissione d’esame ogni due classi. Ogni commissione è composta da un presidente esterno due docenti esterni alla scuola e due insegnanti per ciascuna delle due classi. La commissione è nominata dall'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale. Il presidente può essere un dirigente scolastico o un insegnante, mentre i docenti afferiscono alle aree disciplinari oggetto dell’esame. In ogni caso, è assicurata la presenza di commissari delle materie oggetto della prima e della seconda prova scritta. 

Prove di esame

All'esame di maturità gli studenti e le studentesse devono svolgere tre prove: due prove scritte ed un colloquio. 

Le tracce della prima e seconda prova scritta sono selezionate dal Ministro tra una serie di tracce elaborate da una commissione di esperti e valgono su tutto il territorio nazionale. I quadri di riferimento per la prima e per la seconda prova scritta sono allegati al DM 164/2022.

La prima prova scritta ‘accerta la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato.’ (D.Lgs. 62/2027)

Le studentesse e gli studenti hanno la possibilità di scegliere fra tre tipologie di prove, per un totale di sette tracce:

Tipo A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano (due tracce);

Tipo B - analisi e produzione di un testo argomentativo (tre tracce);

Tipo C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (due tracce).

Le tracce vertono sugli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. 

Gli studenti hanno sei ore per completare la prima prova scritta.

La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è finalizzata ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

Il Ministero ha stabilito una serie di materie specifiche per ogni indirizzo di studio (DM 10/2015). Tra questa gamma di materie, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Ministro ne sceglie una o più oggetto della seconda prova.

Negli istituti tecnici, la seconda prova scritta consta di una prima parte, comune a tutti gli studenti, e di una seconda parte nella quale gli studenti devono scegliere fra più tracce. Gli studenti hanno da sei a otto ore per completare il test.

Negli istituti professionali, la prima parte è comune a tutti gli studenti ed è scelta dal Ministro fra una serie di prove predisposte da una commissione specifica. La seconda parte è predisposta dalla commissione d’esame in base al Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) della scuola e ha un approccio più pratico. Gli studenti hanno da sei a otto ore, distribuite in uno o due giorni, per completare la prova.

Il colloquio verte su quattro materie individuate ogni anno dal Ministero entro il mese di gennaio. È finalizzato a ‘verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, le capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto’ (D.Lgs. 62/2017). La commissione tiene conto anche delle competenze maturate nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica e delle attività svolte in ambito scolastico ed extrascolastico, inerenti comunque al percorso di studio. 

Nel caso di alunni con disabilità, la commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone una o più prove differenziate che possono avere o non avere valore equipollente a quelle ordinarie. Gli studenti con DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato possono avere a disposizione modalità diversificate per sostenere le prove scritte. La valutazione e lo svolgimento dell’esame di maturità per gli studenti e le studentesse con disabilità e DSA sono descritti nel capitolo dedicato sostegno educativo e orientamento. 

Valutazione delle prove d’esame e voto finale

La commissione d’esame attribuisce un massimo di 20 punti per ciascuna prova scritta e per il colloquio. Inoltre, ciascun candidato ha il credito scolastico acquisito nei tre anni precedenti per un massimo di 40 punti. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti ottenuti alle prove scritte, al colloquio e per il credito scolastico. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. La Commissione può, con decisione unanime e motivata, conferire la lode a chi ha ottenuto il punteggio massimo in tutte le prove e nel credito scolastico.

I risultati dell’esame sono pubblicati contemporaneamente per tutti i candidati di una classe all’albo della scuola dove si è svolto l’esame. Viene riportato il punteggio finale conseguito da ciascun alunno o la dicitura “non diplomato”, senza indicazione del punteggio, nel caso di mancato superamento dell’esame.

A coloro che superano l’esame con esito positivo viene rilasciato un diploma a cui è allegato il curriculum della studentessa e dello studente (si veda sotto la sezione ‘Certificazioni’).

Istruzione e formazione professionale regionale (IeFP)

La valutazione continua viene effettuata attraverso diversi strumenti che vanno dai più tradizionali colloqui e lavori in classe, finalizzati alla verifica dei contenuti, a prove pratiche (ad esempio la realizzazione di progetti tecnici) per una valutazione più efficace dell’apprendimento e dell’insegnamento delle competenze.

La valutazione finale, ovvero l’esame di qualifica, varia da una Regione all’altra, ma presenta una serie di elementi comuni.

Le prove di esame sono generalmente di tre tipologie:

  • prova teorica o scritta
  • prova pratica che avviene in laboratorio o con le macchine o simulando la risoluzione di un problema attraverso uno studio di caso
  • prova orale o colloquio

In alcune Regioni, gli istituti preparano autonomamente le proprie prove, mentre in altre le prove vengono elaborate a livello provinciale o regionale, e utilizzate da tutti gli istituti o enti (a condizione che gli esami finali si svolgano contemporaneamente); in altre Regioni ancora, le prove teoriche vengono elaborate a livello centrale, mentre quelle pratiche sono organizzate a livello di istituto o ente.

Il voto complessivo finale che porta al conseguimento del titolo di studio è dato dalla somma di diverse valutazioni, la cui ponderazione varia da Regione a Regione. Tali valutazioni comprendono la media dei voti dell’ultimo anno di studio, il punteggio complessivo ottenuto nell’esame finale e, in alcuni casi, la valutazione dell’azienda di tirocinio.

La composizione delle commissioni d’esame varia da una Regione all’altra. Le commissioni possono essere di piccole dimensioni (tre membri e un presidente) e composte da membri interni, oppure più numerose con membri prevalentemente esterni provenienti dalle Regioni, dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell’istruzione e del merito, dai sindacati e dai datori di lavoro, nonché da docenti e dal responsabile dell’ente/istituzione.

Sebbene le procedure di valutazione, le prove e i requisiti di ammissione all’esame finale siano generalmente uniformi a livello nazionale, lo stesso non vale per le scale di valutazione. Infatti, alcune Regioni utilizzano valutazioni scritte, mentre altre utilizzano scale numeriche diverse, che possono variare su una base di cento, sei o trenta.

Gli allievi valutano una o più volte l’anno, attraverso questionari di gradimento, la didattica dei docenti, l’organizzazione del corso e la struttura. In alcuni enti, questo avviene all’interno di procedure standardizzate relative al controllo di qualità.

Avanzamento degli studenti

Istruzione secondaria di secondo grado tecnica e professionale 

Perché l'anno scolastico sia valido, gli studenti devono frequentare almeno tre quarti del tempo di insegnamento annuale. In casi eccezionali, le scuole possono autonomamente prevedere deroghe giustificate. Tuttavia, se il numero di assenze compromette la possibilità di una valutazione regolare, lo studente non può essere ammesso all’anno successivo o all'esame di maturità. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le scuole devono definire il tempo di insegnamento annuale da utilizzare per calcolare il 75% di frequenza richiesta per convalidare quell'anno scolastico. Allo stesso tempo, la scuola deve definire anche le circostanze delle deroghe.

Per essere ammessi all'anno successivo è, inoltre, necessario aver ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e superiore a 6/10 nel comportamento.

Se il voto in una o più materie è inferiore a 6/10 e l'insufficienza non è grave, il giudizio viene sospeso e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Le scuole hanno autonomia per l'organizzazione di corsi di recupero o di altre modalità di aiuto per gli studenti che debbano colmare le loro carenze. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene svolta la verifica sui livelli di apprendimento dello studente che, se ha ottenuto la sufficienza, è ammesso all'anno successivo. Se le insufficienze permangono, viene deliberata la non ammissione. Se il voto nel comportamento è uguale a 6/10, il consiglio di classe, durante la valutazione finale, sospende il giudizio e assegna allo studente un elaborato critico sulla cittadinanza attiva e solidale da presentare prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo o al colloquio d’esame. La mancata presentazione dell’elaborato o una valutazione insufficiente comporterà la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo. Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale (DPR 122/2009).

Gli studenti possono trasferirsi in un’altra scuola o indirizzo. Nel primo biennio gli studenti possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l'iscrizione alla corrispondente classe di altro indirizzo, articolazione o opzione. La scuola di destinazione adotterà misure didattiche supplementari finalizzate a garantire l'acquisizione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per l'inserimento nel corso prescelto. A partire dal terzo anno, gli studenti possono, a seguito della valutazione finale, richiedere l'iscrizione a una classe corrispondente di un altro tipo di scuola, indirizzo o opzione, previo superamento di un esame supplementare (D.Lgs 226/2005, come modificato dal DL 127/2025).

A partire dall’anno scolastico 2024/2025 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo percorso tecnologico-professionale. I percorsi sperimentali hanno una durata complessiva di 4 anni, anziché dei cinque previsti dal corso ordinario e si concludono con l’esame finale di Stato, come tutti gli altri percorsi della scuola secondaria superiore, garantendo l’acquisizione delle stesse competenze dei corsi quinquennali. Al termine del percorso quadriennale, gli studenti avranno acquisito le competenze necessarie per accedere direttamente al mondo del lavoro oppure potranno decidere di proseguire gli studi frequentando l’università o specializzandosi con due anni aggiuntivi presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS Academy). A partire dall’anno scolastico 2026/2027, i percorsi della filiera tecnologico-professionale entreranno a far parte dell’offerta formativa ordinaria della scuola secondaria superiore (DM 221/2025, DL 127/2025)

Istruzione e formazione professionale regionale (IeFP)

Lo scopo dei corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) triennali e quadriennali è quello di qualificare i giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro dopo un breve periodo di formazione. Tuttavia, questi corsi garantiscono l’acquisizione delle competenze chiave e delle abilità richieste al termine della scuola dell’obbligo. Infatti, il conseguimento di un titolo triennale è riconosciuto come adempimento dell’obbligo scolastico.

Inoltre, l’acquisizione della qualifica triennale rende possibile l’iscrizione al quarto anno di specializzazione erogato solo da alcuni enti formativi di alcune Regioni e solo per alcune figure professionali; rende possibile l’iscrizione al terzo o quarto anno delle scuole secondarie superiori (soprattutto istituti tecnici e professionali) con qualifica corrispondente. Inoltre, con la qualifica professionale è possibile iscriversi ai percorsi di formazione professionale post qualifica o post diploma o essere assunti con un contratto di apprendistato professionalizzante (per i giovani di età superiore a 18 anni). Attraverso l’accertamento delle competenze in entrata è inoltre possibile iscriversi ai percorsi degli IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore).

Certificazione

Istruzione secondaria di secondo grado tecnica e professionale 

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli studenti i risultati delle valutazioni periodiche e finali. La comunicazione deve essere efficace e trasparente. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentati nella scheda individuale di valutazione dello studente, che contiene i voti ottenuti in ciascuna materia e nel comportamento e che viene consegnata alle famiglie al termine del trimestre/quadrimestre e dell’anno scolastico. La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo. Nella scheda di valutazione rilasciata alla fine di ogni anno scolastico, viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva ovvero, al termine dell’ultimo anno, l'ammissione o non ammissione all’esame di maturità.

Coloro che superano l'esame di maturità ricevono il Diploma accompagnato dal Curriculum della studentessa e dello studente. Entrambi i documenti sono rilasciati dalla scuola dopo il completamento di tutte le procedure di esame che devono concludersi entro il mese di luglio.

Il Diploma riporta, oltre ai dati anagrafici dello studente, l’indirizzo di studi, la durata dell’intero corso di studi e punteggio finale ottenuto all'esame. Il Diploma consente l’accesso all’istruzione terziaria.

Il Curriculum della studentessa e dello studente è il documento che descrive il percorso scolastico ed extrascolastico svolto nel corso degli anni dallo studente. La prima parte del curriculum contiene le informazioni relative al percorso di studi, al titolo di studio conseguito, ad eventuali altri titoli posseduti, ad altre esperienze svolte in ambito formale. La seconda parte riguarda le certificazioni ottenute ad esempio in ambito linguistico, o informatico o di altro genere. La terza parte riporta le attività extrascolastiche svolte ad esempio in ambito professionale, sportivo, musicale, culturale e artistico, di cittadinanza attiva e di volontariato. 

Le scuole integrano le informazioni del curriculum inserendo, ad esempio, il punteggio del credito scolastico o il voto finale ottenuto all’esame. Gli studenti inseriscono le informazioni su competenze e certificazioni aggiuntive e sulle attività extrascolastiche tramite l’e-portfolio dove, una volta diplomati, accedono alla versione definitiva del proprio curriculum e al Supplemento Europass. Il curriculum e l’e-portfolio sono accessibili tramite la piattaforma Unica.

Le stesse disposizioni sul diploma e sul curriculum della studentessa e dello studente si applicano agli studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. Se le prove d’esame hanno avuto valore equipollente, allo studente viene rilasciato il titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione, senza menzione dello svolgimento di prove differenziate. Nel caso di studenti che sostengono prove non equipollenti o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo che riporta l'indirizzo, la durata del corso di studi seguito e le discipline comprese nel piano di studi.

Al termine dei dieci anni di istruzione obbligatoria, cioè al termine del secondo anno del secondo ciclo di istruzione, gli studenti ricevono la certificazione delle competenze acquisite con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La certificazione fa riferimento alle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/CE) e tiene conto di eventuali competenze significative, sviluppate anche nell'apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso una scala a quattro livelli, ognuno dei quali è definito da frasi descrittive. Il consiglio di classe redige il certificato che è messo a disposizione delle famiglie nell'e-portfolio orientativo personale dello studente. Data la finalità orientativa della certificazione, su richiesta delle famiglie, le scuole rilasciano il certificato anche al termine del primo anno del secondo ciclo. Il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fornito il modello di certificato valido a livello nazionale (DM 14/2024, Allegato C). 

Considerata la complessità e la diversità dei percorsi, sia generali che tecnici/professionali, per dall'a.s. 2023/2024 il modello di certificazione delle competenze acquisite al termine del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado è stato introdotto gradualmente in via sperimentale, coinvolgendo reti di scuole. In attesa che il modello definito venga adottato, i modelli previsti dal DM 14/2024 sono integrati dai modelli di certificato allegati al DL 144/2022 e al DM 267/2021, rispettivamente per gli istituti tecnici e gli istituti professionali (DM 14/2024).

Istruzione e formazione professionale regionale (IFP)

Per quanto riguarda la certificazione finale, i percorsi rilasciano l’attestato di qualifica professionale (Operatore), nel caso siano triennali; rilasciano il diploma professionale di Tecnico se durano quattro anni.

Le certificazioni servono al riconoscimento di titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale. Le competenze certificate costituiscono credito formativo. La funzione della certificazione finale e intermedia è svolta dalle Regioni che disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi e delle tipologie certificatorie determinate a livello nazionale.