Skip to main content
European Commission logo

Eurydice

EACEA National Policies Platform:Eurydice
Sviluppo professionale continuo degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica
Italy

Italy

9.Insegnanti e altro personale dell'istruzione

9.3Sviluppo professionale continuo degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Last update: 12 December 2024

Lo sviluppo professionale continuo delle educatrici/educatori nei nidi d'infanzia pubblici è regolato dai contratti di lavoro nazionali che possono essere integrati a livello locale attraverso accordi con i sindacati di settore. A causa della varietà di normative di riferimento, lo sviluppo professionale continuo delle educatrici/educatori nei nidi d'infanzia pubblici non può essere descritto in dettaglio.

Lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti delle scuole statali, comprese le scuole dell'infanzia, è regolato a livello centrale e dai contratti collettivi nazionali.

Aspetti organizzativi

Il CCNL vigente stabilisce il concetto per cui lo sviluppo professionale continuo costituisce un diritto e un dovere professionale dei docenti, in quanto contribuisce allo sviluppo della loro vita professionale. La legge 107/2015, e il successivo D.Lgs. 59/2017, hanno stabilito che lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti è obbligatorio, permanente, strutturale. 

Ogni scuola definisce e organizza le attività di formazione in servizio, anche in rete con altre scuole del territorio. Le attività devono essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, con il Rapporto di autovalutazione e con il piano di miglioramento della scuola, sulla base delle priorità indicate annualmente dal Ministero responsabile per l'istruzione, attualmente denominato Ministero dell'istruzione e del merito.

Nell'Atto di indirizzo per il 2024, Ministro dell’istruzione e del merito ha individuato, fra le priorità politiche, la formazione iniziale e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, quali elementi chiave per migliorare e innovare il sistema di istruzione e formazione e aiutare le scuole ad affrontare i cambiamenti sociali, culturali ed economici in corso. Un’attenzione particolare è data al proseguimento del piano di reclutamento dei docenti, all’aggiornamento dei metodi didattici dei docenti STEM e al ridare autorevolezza alla figura del docente rivedendo, ad esempio, le misure di valutazione del comportamento degli studenti con uno sguardo alla partecipazione più responsabile alla vita scolastica. 

Lo sviluppo professionale continuo riguarda anche le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali. Le iniziative formative si svolgono ordinariamente al di fuori dell’orario di insegnamento, e gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio.

Oltre alla formazione obbligatoria, la legge 79/0222 ha introdotto un sistema di sviluppo professionale, programmato ogni tre anni, che offre agli insegnanti l'opportunità di acquisire competenze utili per praticare metodi di insegnamento innovativi. La formazione è volontaria per i docenti già in servizio con contratto a tempo indeterminato ed è obbligatoria per i docenti neoassunti. Le attività di formazione si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro e gli insegnanti possono ricevere un compenso economico in caso di valutazione positiva di tre programmi di formazione consecutivi o, in alternativa, ricevere 5 giorni di astensione dal servizio per lo svolgimento delle attività di formazione. La Scuola di alta formazione dell'istruzione (SAFI), di recente istituzione, è impegnata nella definizione di questo sistema formativo, nell'erogazione di linee guida, nell'accreditamento e nel monitoraggio delle strutture che erogano i corsi (D.Lgs 59/2017, modificato dalla legge 79/2022 e DM 113/2024). 

Incentivi per la partecipazione alle attività di sviluppo professionale continuo

Al fine di aiutare gli insegnanti a partecipare alle attività di formazione in servizio, la legge 107/2015 prevede un incentivo economico attribuito nella forma di una carta elettronica. La carta è personale e non trasferibile ed è destinata agli insegnanti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale delle scuole statali, compresi quelli in periodo di prova. Il Ministero dell’istruzione e il ministero delle finanze hanno definito i criteri e le modalità di attribuzione della carta. Ogni anno, ogni insegnante riceve un massimo di 500,00 € per:

  • acquisto di libri, riviste, hardware e software;
  • frequenza di corsi offerti da enti accreditati o da istituti di istruzione superiore;
  • partecipazione a eventi culturali (rappresentazioni, film, eventi dal vivo) e visite a musei e mostre;
  • attività coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con il Piano nazionale di formazione.

La somma non è considerata retribuzione accessoria e non è tassata. Entro la fine del mese di agosto di ogni anno, gli insegnanti devono rendicontare le spese per lo sviluppo professionale continuo all’amministrazione scolastica che metterà la documentazione a disposizione dei revisori. In caso di documentazione incompleta, le spese non giustificate saranno recuperate dalla somma assegnata all’insegnante l’anno successivo.

La legge 79/2022 ha introdotto la formazione in servizio su base volontaria che porta, in caso di valutazione positiva al termine tre periodi di formazione, a un elemento retributivo una tantum di natura accessoria, stabilito dai contratti collettivi integrativi. Le somme sono prese dai fondi che ciascuna scuola ha a disposizione per il miglioramento dell’offerta formativa. Come alternativa al compenso, agli insegnanti possono essere riconosciuti 5 giorni di assenza per frequentare la formazione durante l’orario di servizio (DM 113/2024).

 

 

Ultimo aggiornamento contenuti: novembre 2024