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Unità italiana di Eurydice
Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, Indire
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Valutazione degli alunni
Lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria prevede, come principio generale il diritto dello studente ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.
La valutazione interna degli alunni, sia formativa che sommativa, ha come oggetto il processo di apprendimento, il rendimento scolastico complessivo degli alunni e il loro comportamento. La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ogni istituto, con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con la personalizzazione dei percorsi nel caso di alunni con bisogni educativi speciali. Nel PTOF, il Collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.
La valutazione del comportamento degli studenti fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal patto di corresponsabilità firmato dagli studenti e dai genitori al momento dell’iscrizione e dai regolamenti delle singole scuole.
Gli insegnanti della classe svolgono la valutazione giornaliera, periodica e finale, così come la valutazione delle competenze acquisite al termine del primo ciclo di istruzione.
La valutazione giornaliera è svolta attraverso interrogazioni, prove scritte o qualsiasi altro processo valutativo come lavori in classe o compiti a casa.
La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre. Infatti, ai fini della valutazione, l’anno scolastico è suddiviso in trimestri o quadrimestri, secondo quanto stabilito dal singolo istituto.
Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del terzo anno del percorso scolastico.
Misure speciali si applicano agli alunni con bisogni educativi speciali e per gli alunni ospedalizzati o che frequentano la scuola parentale. Dettagli sono disponibili alla sezione ‘Varianti organizzative e strutture alternative’.
La valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I grado è regolamentata dal D.lgs. 62/2017 modificato da 150/2024, dall’Ordinanza 3/2025, e dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/1998).
Valutazione periodica e annuale
Alla fine di ogni trimestre, o quadrimestre, e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, durante lo scrutinio, attribuiscono i voti finali ai singoli studenti. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. Se non viene raggiunta la maggioranza, prevale il voto del dirigente scolastico. Allo scrutinio partecipano tutti gli insegnanti della classe: insegnanti disciplinari, di sostegno, l’insegnante di religione cattolica e delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, gli insegnanti che hanno svolto altre attività nella classe (per esempio, l’insegnante di strumento per gli alunni che frequentano l’indirizzo musicale).
La valutazione viene effettuata con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi che corrisponde ad altrettanti livelli di apprendimento. Un voto pari o superiore a 6/10 significa che i livelli di apprendimento attesi per il relativo anno sono stati raggiunti. Un voto inferiore a 6/10 significa una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento attesi. Un voto inferiore a 6/10 in una o più materie non comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato finale. Il consiglio di classe può deliberare la non ammissione a maggioranza dei voti e con decisione motivata. Il voto numerico è integrato dalla descrizione dei processi di apprendimento di ciascun alunno e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. Gli insegnanti di religione cattolica e delle attività alternative valutano gli alunni attraverso una nota sintetica distinta che descrive l’interesse mostrato nella materia e i risultati raggiunti.
Il comportamento viene valutato con l’attribuzione di un voto in decimi. Un voto in condotta inferiore a 6/10, attribuito in caso di gravi e ripetute infrazioni diciplinari, comporta la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale.
Le scuole stabiliscono nei propri regolamenti quali comportamenti costituiscono un'infrazione disciplinare, nel rispetto del principio fondamentale secondo cui le misure disciplinari devono avere uno scopo educativo, ovvero devono essere sempre temporanee e ispirate al principio della riparazione del danno. L'allontanamento temporaneo dalle lezioni può essere disposto dalle scuole solo per infrazioni disciplinari gravi e ripetute, per periodi non superiori a 15 giorni. Se l’allontanamento è inferiore a tre giorni, lo studente svolgerà attività di approfondimento sulla propria condotta e sulle sue conseguenze, mentre per periodi di allontanamento più lunghi, allo studente sarà chiesto di svolgere attività di cittadinanza attiva e solidale. Per condotte particolarmente gravi, compresi comportamenti che violano la dignità o il rispetto di altre persone o mettono in pericolo la loro vita, il consiglio di istituto può ordinare l’allontanamento dalla scuola per periodi superiori a 15 giorni. In questo caso, la scuola promuoverà un programma di recupero educativo finalizzato all'inclusione, al rafforzamento e, dove possibile, al reinserimento nella comunità scolastica. Le scuole collaborano con le famiglie degli studenti e possono coinvolgere i servizi sociali e le autorità giudiziarie. Per reati gravi o recidiva, l’allontanamento può essere disposto anche fino alla fine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, con l'esclusione dalle procedure di valutazione finale, compreso l'esame di Stato finale. È possibile presentare ricorso contro le misure disciplinari a un organo di garanzia interno, la cui attività è disciplinata dai regolamenti di ciascuna scuola e che è, di norma, composto da rappresentanti della scuola, compresi i genitori e, solo nelle scuole secondarie superiori, gli studenti.
Gli insegnanti valutano anche le competenze acquisite dagli alunni al termine dell'intero primo ciclo di istruzione, tenendo conto delle competenze che ogni alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione, delle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/CE) e delle competenze sviluppate dagli alunni attraverso le loro esperienze di apprendimento non formale e informale.
Le competenze sono valutate attraverso una scala a quattro livelli, ciascuno dei quali è descritto con indicatori esplicativi (DM 742/2017, Allegato B):
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
Gli insegnanti redigono un certificato specifico sulla valutazione delle competenze che viene consegnato insieme al diploma finale.
Infine, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e formazione (INVALSI) effettua la valutazione esterna degli apprendimenti degli alunni. Le rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate si svolgono durante il terzo anno, entro il mese di aprile. Le rilevazioni hanno lo scopo di verificare i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni in italiano, matematica e inglese. La partecipazione ai test è uno dei requisiti obbligatori di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Gli alunni impossibilitati a prendere parte alle prove per ragioni gravi e motivate, hanno la possibilità di svolgere le prove in una sessione suppletiva. Alle prove standardizzate partecipano tutti gli studenti, anche coloro che frequentano l’istruzione parentale. Per gli studenti con bisogni educativi speciali il consiglio di classe può prevedere strumenti compensativi e altre misure dispensative.
Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge al termine del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. L’esame ha lo scopo di verificare le conoscenze, abilità e competenze acquisite dagli alunni alla fine del primo ciclo di istruzione, sulla base degli obiettivi stabiliti nelle Indicazioni nazionali per il curricolo.
L’esame finale è attualmente regolamentato dal D.Lgs. 62/2017, come modificato dalla legge 150/2024, e dal DM 741/2017 che definisce l’organizzazione dell’esame.
Ammissione all’esame
Per essere ammessi all'esame sono necessari i seguenti requisiti:
- avere frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale;
- avere un voto in condotta uguale o superiore a 6/10 e non essere incorsi in sanzioni disciplinari che implichino la non ammissione all’esame di Stato;
- avere partecipato alle prove standardizzate per la valutazione esterna degli apprendimenti in italiano, matematica e inglese.
Sono ammessi all’esame anche gli alunni che abbiano ottenuto voti inferiori a 6/10 in una o più materie. Tuttavia, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all’esame finale di alunni con voti insufficienti in una o più materie con decisione presa a maggioranza e adeguatamente motivata.
Durante lo scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno ammesso all’esame un voto di ammissione in decimi, che tiene conto del percorso globale nel triennio di scuola secondaria di primo grado. Il voto di ammissione, che può essere inferiore a 6/10, fa media per il calcolo del voto finale dell’esame di Stato.
Commissione esaminatrice e organizzazione dell’esame
Per lo svolgimento degli esami, in ogni scuola viene costituita una commissione composta dagli insegnanti delle classi e presieduta dal dirigente scolastico. La commissione si articola in sottocommissioni, corrispondenti alle classi, che si occupano dello svolgimento e della valutazione delle prove d'esame.
L'esame prevede tre prove scritte e una prova orale. Le prove scritte si tengono in tre giorni non necessariamente consecutivi, in base al calendario delle prove stabilito in ogni istituto.
Le prove scritte sono predisposte dalla commissione d’esame in coerenza con i traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. La commissione stabilisce la durata di ciascuna prova, che non può comunque eccedere le quattro ore, e i criteri di valutazione delle prove comuni a tutte le sottocommissioni.
L’esame si svolge fra la fine dell’anno scolastico e il 30 giugno.
Contenuti dell’esame di Stato
La prima prova scritta è finalizzata a verificare la padronanza e l’uso corretto della lingua italiana da parte degli alunni, così come la capacità di espressione personale e l’organica esposizione del pensiero dell’alunna/o.
Lo studente sceglie fra tre diverse tracce per ciascuno dei seguenti tipi di prove, preparate dalla commissione:
- testo narrativo o descrittivo sulla base di specifiche indicazioni fornite (per es. scopo, argomento, destinatario, ecc.)
- testo argomentativo, con esposizione di riflessioni personali su temi indicati
- comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico.
- testo argomentativo, con esposizione di riflessioni personali su temi indicati
La seconda prova scritta ha lo scopo di verificare le competenze logico matematiche relative ai numeri, spazio e figure, funzioni, dati.
La commissione d’esame prepara almeno tre tracce ognuna con riferimento alle seguenti tipologie di prove:
- risoluzione di problemi articolati su una o più richieste;
- quesiti a risposta aperta.
La terza prova scritta ha il fine di verificare le competenze di comprensione scritta e di produzione relative ai livelli del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, A2 per l’inglese a A1 per la seconda lingua comunitaria. Le due lingue sono valutate in due sezioni distinte.
Per ogni sezione, gli studenti scelgono fra tre tracce preparate dalla commissione d’esame con riferimento a una o a un mix delle seguenti tipologie di prova:
- questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta
- completamento o riscrittura di un testo
- elaborazione di un dialogo in base a una traccia
- scrittura di una lettera personale sulla base di una traccia
- sintesi di un testo
- completamento o riscrittura di un testo
Gli alunni che hanno scelto di utilizzare le due ore della seconda lingua comunitaria per il rafforzamento dell’inglese o dell’italiano (solo per gli alunni stranieri), l’esame verte solo sulla lingua studiata.
Il colloquio si svolge generalmente dopo le tre prove scritte. Ha carattere interdisciplinare su tutte le materie dell’ultimo anno, con particolare attenzione alle capacità argomentative, di risoluzione dei problemi, di pensiero critico, così come ai livelli di competenze nelle lingue straniere e connesse all’insegnamento dell’educazione civica. Gli alunni che hanno frequentato l’indirizzo musicale svolgono una prova pratica di strumento.
Risultati dell’esame
Agli alunni viene assegnato un voto in decimi per ogni prova scritta e al colloquio.
Ogni sottocommissione calcola, per ogni alunno, la media dei voti ottenuti alle prove. Il voto finale dell’esame di Stato viene calcolato facendo la media fra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove. L'esame è superato con esito positivo se la valutazione complessiva è uguale o superiore a 6/10. A coloro che ottengono un voto finale di 10/10 può essere attribuita la lode, con decisione della commissione assunta all'unanimità.
I risultati dell’esame sono affissi all’albo della scuola. Per i candidati che non hanno superato l’esame viene pubblicata la frase ‘esame non superato’, senza il voto finale.
Gli alunni che hanno superato l’esame ricevono il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione e accedono al secondo ciclo di istruzione.
Avanzamento degli alunni
Affinché l'anno scolastico sia valido e si possa passare all'anno successivo, gli alunni della scuola secondaria di primo grado devono frequentare almeno il 75% delle ore di insegnamento annuali. In casi eccezionali, le scuole possono prevedere autonomamente deroghe giustificate. Tuttavia, se il numero di assenze compromette la possibilità di una valutazione regolare, gli alunni non sono ammessi alla classe successiva o all'esame finale. Le scuole definiscono il tempo di insegnamento annuale da utilizzare per calcolare la frequenza del 75% richiesta per convalidare l'anno scolastico e le circostanze per le deroghe.
In generale, gli alunni passano alla classe successiva e sono ammessi all'esame finale anche se non hanno raggiunto pienamente o totalmente gli obiettivi di apprendimento in una o più materie, ovvero nel caso in cui abbiano voti inferiori a 6/10. In occasione della valutazione periodica o finale, la scuola avverte le famiglie degli alunni con risultati insufficienti e organizza autonomamente misure e azioni specifiche per aiutare gli alunni a migliorare i loro risultati di apprendimento
Il consiglio di classe (ovvero tutti gli insegnanti di una determinata classe) può decidere per la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale degli alunni che non hanno raggiunto, in tutto o in parte, gli obiettivi di apprendimento previsti (meno di 6/10). In tali casi, la decisione deve essere presa a maggioranza e deve essere adeguatamente motivata.
Gli alunni con un voto inferiore a 6/10 in condotta o che sono stati esclusi dalla valutazione periodica/finale per motivi disciplinari non sono ammessi alla classe successiva o all'esame finale. (D.lgs. 62/2017 modificato dalla legge 150/2024)
Gli alunni che superano l'esame finale e ottengono il diploma accedono al secondo ciclo di istruzione.
Certificazione
Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli alunni i risultati delle valutazioni periodiche e finali. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentati nella scheda individuale di valutazione dell'alunno, consegnata alle famiglie al termine del trimestre/quadrimestre e dell’anno scolastico. Per la valutazione della religione cattolica/materia alternativa, viene rilasciato separatamente un giudizio sintetico. La scheda di valutazione è consegnata in forma elettronica e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo.
Nella scheda di valutazione rilasciata al termine di ogni anno scolastico viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva o, nell’ultimo anno, all’esame di Stato.
Coloro che superano l'esame di Stato ricevono il diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione.
Il diploma riporta i dati personali dell’alunno/a, la votazione espressa in decimi attribuita in sede di esame, la durata degli studi, così come le lingue straniere studiate e, eventualmente, lo strumento musicale per il quale è stata sostenuta la prova all’esame finale. A ogni diploma viene attribuito un numero progressivo che viene riportato sul documento insieme all’anno di stampa. Inoltre, i diplomi sono stampati dall'Istituto Poligrafico dello Stato sulla base del modello fornito ogni anno dal Ministero e sono distribuiti alle scuole attraverso gli uffici territoriali degli Ufficio Scolastico Regionale (USR).
Gli alunni che superano l’esame di Stato finale ricevono anche una certificazione che attesta le competenze acquisite alla fine del primo ciclo di istruzione. La certificazione delle competenze fa riferimento al "Profilo dello studente", che è incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo e descrive le competenze che ogni alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione. La certificazione fa riferimento anche alle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/CE) e tiene conto di eventuali competenze sviluppate anche nell'apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso una scala a quattro livelli, ciascuno dei quali è definito da frasi descrittive (D.Lgs. 62/2017). Il consiglio di classe redige la certificazione in occasione della valutazione finale al termine della scuola secondaria di primo grado e la mette a disposizione delle famiglie e dell'istituzione scolastica o formativa del ciclo di istruzione successivo attraverso l'e-portfolio dello studente. Gli studenti con disabilità certificata possono ricevere, se necessario, una nota esplicativa che colleghi la descrizione delle competenze agli obiettivi specifici di apprendimento del piano educativo individualizzato dell'alunno. Il Ministero dell'istruzione e del merito ha fornito il modello di certificazione valido a livello nazionale (DM 14/2024, Allegato B). La certificazione è integrata con le descrizioni dei traguardi raggiunti dagli alunni nelle prove nazionali standardizzate di italiano e matematica e di inglese, incluse in due sezioni distinte redatte dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema di istruzione (Invalsi), responsabile della valutazione esterna degli studenti.