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Italia:Valutazione nell'istruzione secondaria superiore generale

Italy

6.Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria

6.6Italia:Valutazione nell'istruzione secondaria superiore generale

Last update: 17 April 2024

Valutazione degli studenti

Come principio generale, lo 'Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria' prevede, tra i diritti dello studente, quello ad “una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento”.

La valutazione degli studenti della scuola secondaria di II grado è regolata dalla legge 107/2015 e dal successivo decreto legislativo 62/2017 che ha parzialmente modificato la precedente normativa, in particolare il DPR 122/2009.

La valutazione degli studenti è sia formativa che sommativa e si focalizza sui processi di apprendimento degli studenti, nonché sui loro risultati generali di apprendimento e sulla loro condotta. Dovrebbe anche essere coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel piano dell’offerta formativa (PTOF) di ciascuna scuola, con le linee guida per ogni tipo di indirizzo di studio secondario di II grado e con i piani personalizzati degli studenti. Nel PTOF, il Collegio dei docenti di ogni scuola definisce anche i metodi e i criteri per garantire che la valutazione sia omogenea, equa e trasparente.

La valutazione del comportamento degli studenti fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, secondo quanto stabilito dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, dal patto educativo di corresponsabilità sottoscritto da alunni e genitori all'atto dell'iscrizione e da ciascun regolamento scolastico.

Gli insegnanti di classe sono responsabili della valutazione quotidiana, periodica e finale degli alunni e della verifica delle competenze degli studenti alla fine dell'istruzione obbligatoria e durante il percorso di studi.

La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o quadrimestre, a seconda della suddivisione dell'anno scolastico stabilita a livello di singolo istituto.

Per valutazione finale si intende quella che si svolge al termine di ciascun anno scolastico e in occasione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine del quinto anno del percorso scolastico (vedi sotto).

Disposizioni specifiche vengono applicate per la valutazione degli studenti temporaneamente ospedalizzati e per coloro che si avvalgono dell'istruzione domiciliare.

Valutazione periodica e annuale

Alla fine di ogni periodo (trimestre o quadrimestre) e di ogni anno scolastico gli insegnanti della classe, riuniti nel Consiglio di classe, attribuiscono i voti (scrutinio) ai singoli studenti per ciascuna materia e per il comportamento. I voti vengono proposti dai docenti delle singole discipline al Consiglio di classe, discussi e approvati a maggioranza. A parità di voto, prevale il voto del dirigente scolastico.

I voti vanno da 0 a 10. Una valutazione sufficiente corrisponde a un voto pari ad almeno 6/10. Gli studenti con un voto inferiore a 6/10 in comportamento non possono passare all’anno successivo né accedere all'esame finale.

Inoltre, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, agli studenti ritenuti meritevoli viene attribuito un apposito punteggio denominato credito scolastico, che è dato dalla media dei voti finali ottenuti nelle singole discipline e nel comportamento, tenendo conto anche di altri fattori come la frequenza scolastica, le attività extrascolastiche, ecc.

Gli studenti ottengono un massimo di 12 crediti nel terzo anno, 13 nel quarto e 15 nel quinto e ultimo anno, fino ad un totale di 40 crediti complessivamente per gli ultimi tre anni di studio.

Il Ministero fornisce alle scuole la tabella per la conversione dei voti in crediti (allegato A al decreto 62/2017).

Media dei voti Fasce di credito per il 3° anno Fasce di credito per il 4° anno Fasce di credito per il 5° anno
M<6 - - 7-8
M=6 7-8 8-9 9-10
6< M ≤7 8-9 9-10 10-11
7< M ≤8 9-10 10-11 11-12
8< M ≤9 10-11 11-12 12-13
9< M ≤10 11-12 12-13 14-15

Inoltre, agli studenti sono riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte al di fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene inglobato dal credito scolastico.

Infine, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI) effettua la valutazione esterna degli studenti. Le prove nazionali standardizzate vengono somministrate durante il secondo e il quinto anno. Tali prove verificano i risultati di apprendimento degli studenti in italiano, matematica e inglese. In base al decreto n. 62/2017, la partecipazione alle prove nazionali durante il quinto anno è uno dei requisiti obbligatori per l'ammissione all'esame finale. Gli studenti che, per motivi seri e motivati, non possono sostenere le prove di valutazione esterne possono farlo in una sessione supplementare. Questa disposizione si applicherà a partire dall'anno scolastico 2019/2020.

Tutti gli studenti sostengono le prove standardizzate, inclusi quelli che si avvalgono dell'istruzione domiciliare, per i test che si svolgono durante l'istruzione obbligatoria e per poter essere ammessi all'esame di stato finale come candidati esterni. Per gli studenti con disabilità e per quelli con disturbi specifici dell'apprendimento, il consiglio di classe può prevedere specifici strumenti compensativi e misure dispensative.

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione

Alla conclusione dei percorsi di scuola secondaria di secondo grado, sia generale che tecnica e professionale, lo studente sostiene un esame di Stato.

L’esame di Stato conclusivo è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche dei candidati.

La legge 107/2015 ha parzialmente riformato l'esame finale di Stato. I paragrafi seguenti descrivono l'esame di Stato secondo la normativa più recente.

Ammissione dei candidati interni

Gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno dell’istruzione secondaria generale di II grado nei licei statali o paritari sostengono l'esame conclusivo come candidati interni. Gli esami si svolgono nella scuola che hanno frequentato.

Il Consiglio di classe di ciascuna scuola decide l'ammissione degli studenti all'esame di Stato durante la valutazione finale al termine del quinto anno del corso di studi. Gli studenti sono ammessi all'esame finale se:

  • hanno frequentato almeno il 75% del tempo di insegnamento annuale;
  • hanno ottenuto un voto uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento;
  • hanno partecipato alle prove standardizzate esterne svolte durante l'ultimo anno;
  • hanno partecipato alle attività nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento previste per ogni percorso di studi.

In casi eccezionali, il Consiglio di classe può ammettere all'esame studenti con una frequenza inferiore al 75%, a meno che le assenze ne impediscano una valutazione regolare.

Il Consiglio di classe può ammettere uno studente all'esame di Stato anche in caso di voti inferiori a 6/10 in una materia o in un gruppo di materie. La decisione deve essere debitamente motivata e deve essere condivisa da tutti gli insegnanti di classe, inclusi gli insegnanti di religione cattolica e delle materie alternative. Nel caso in cui uno studente abbia un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, il Consiglio di classe deve rifiutare l'ammissione all'esame.

Il Consiglio di classe formula il giudizio di ammissione o non ammissione all'esame, dopo una valutazione globale che prende in considerazione anche i crediti scolastici attribuiti allo studente. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione <<Ammesso>> o <<Non ammesso>>, mentre i voti attribuiti nelle singole materie e nel comportamento sono riportati nella singola scheda di valutazione.

All’esame di Stato sono anche ammessi gli studenti iscritti alle penultime classi che nello scrutinio finale per la promozione all’ultima classe abbiano riportato non meno di 8/10 in ciascuna materia, esclusa la religione cattolica, e nel comportamento, che abbiano seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che abbiano riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina e 8/10 nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo.

Ammissione dei candidati esterni

Sono ammessi all’esame di Stato come candidati esterni anche coloro che:

  • compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo scolastico;
  • siano in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
  • siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di II grado quadriennale, nei vecchi programmi o nel sistema di formazione professionale regionale;
  • abbiano cessato la frequenza del quinto e ultimo anno di corso prima del 15 marzo.

Infine, devono sostenere l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno però frequentato tale anno, ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.

Nel caso in cui i candidati manchino della promozione ad uno degli anni precedenti all'ultimo, sono tenuti a superare un esame preliminare sulle materie degli anni mancanti e nel piano di studio dell'ultimo anno.

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame (Legge 176/2007).

Commissione d’esame

La commissione esaminatrice dell’esame di Stato è composta da non più di sei commissari, più il presidente, esterno. Una commissione esaminatrice esamina gli studenti di due classi. Tre membri e il presidente sono esterni, mentre tre membri sono insegnanti di ciascuna classe. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

Il presidente è un dirigente o un insegnante di una scuola statale secondaria di II grado, mentre i membri esterni sono insegnanti di scuole statali secondarie di II grado. In ogni caso, è assicurata la presenza di commissari delle materie oggetto dell'esame finale.

Contenuti dell’esame

L'esame di Stato comprende due prove scritte nazionali ed un colloquio. Le tracce della prima e seconda prova scritta sono selezionate dal Ministro tra una serie di tracce elaborate da una commissione di esperti. Il Ministero spedisce le tracce selezionate alle scuole per via telematica.

La commissione esaminatrice assegna un massimo di 20 punti su 100 per ciascuna prova, per un totale di 60 punti.

Ogni anno, il Ministero pubblica il calendario con le date degli esami scritti e le date di inizio dei colloqui. Le procedure di esame devono terminare entro il mese di luglio.

Prima prova scritta

La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche dei candidati.

La commissione esaminatrice sottopone agli studenti tre tipi di tracce:

Tipo A - analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;

Tipo B - analisi e produzione di un testo argomentativo;

Tipo C - riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.

I tre tipi di elaborati vertono sull’ambito artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico e sociale. 

Gli studenti hanno sei ore per completare la prima prova scritta.

Seconda prova scritta

La seconda prova ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico indirizzo.

Il Ministero ha stabilito una serie di materie specifiche per ogni tipo di programma - generale o professionale - e per ogni indirizzo di studio (DM 10/2015). Tra questa gamma di materie, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Ministro ne sceglie una o più oggetto della seconda prova. Per esempio, per il liceo scientifico, le materie della seconda prova possono essere matematica, fisica o entrambe.

Nei percorsi artistici, musicali e coreutici, la "prova scritta" può constare in un lavoro grafico o in un'esibizione musicale/di danza.

La durata della seconda prova varia da sei ore in un giorno a più giorni, a seconda dell’indirizzo di studio. Ad esempio, negli indirizzi artistici, la prova può durare fino a sei ore al giorno per tre giorni.

Colloquio

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale degli studenti. A tal fine la commissione propone ai candidati di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, le capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.

Nell’ambito del colloquio i candidati espongono, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza fatta nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) svolte nel percorso di studi.

Il colloquio accerta anche le conoscenze e competenze maturate dai candidati nell’ambito delle attività relative a Educazione civica.

Esiti dell’esame

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato per un massimo di 40 punti.

La commissione di esame dispone di un massimo di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte, e di un massimo di 20 punti per la valutazione del colloquio. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100.

L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a 50 punti.

La commissione può, all'unanimità, motivatamente conferire la lode a chi raggiunge il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:

  • abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
  • abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.

L’esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all’albo dell’istituto sede della commissione, con la sola indicazione “non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Per premiare le eccellenze sono possibili i seguenti riconoscimenti:

  • benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, istituti e luoghi della cultura;
  • ammissione a tirocini formativi;
  • partecipazione ad iniziative formative organizzate da centri scientifici nazionali con destinazione rivolta alla qualità della formazione scolastica;
  • viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici;
  • benefici di tipo economico;
  • altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Infine, negli esami di ammissione ai corsi universitari 25 punti su 105 complessivi sono assegnati sulla base della qualità del percorso scolastico nella scuola secondaria superiore.

A coloro che superano l’esame con esito positivo viene rilasciato un diploma a cui è allegato il curriculum della studentessa e dello studente.

Disposizioni specifiche per gli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.

La commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone una o più prove differenziate. Tali prove, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

La commissione potrà assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove da parte del candidato con disabilità.

Agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione prove non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, viene rilasciato un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito e alle discipline comprese nel piano di studi.

Per gli studenti con disabilità il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Al termine dell'esame di Stato viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum della studentessa e dello studente.

Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.

Avanzamento degli studenti

Perché l'anno scolastico sia valido, gli studenti devono frequentare almeno tre quarti del tempo di insegnamento annuale. In casi eccezionali, le scuole possono autonomamente prevedere deroghe giustificate. Tuttavia, se il numero di assenze compromette la possibilità di una valutazione regolare, lo studente non può essere ammesso all’anno successivo o all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le scuole devono definire il tempo di insegnamento annuale da utilizzare per calcolare il 75% di frequenza richiesta per convalidare quell'anno scolastico. Allo stesso tempo, la scuola deve definire anche le circostanze delle deroghe.

Per essere ammessi all'anno successivo, oltre alla frequenza minima richiesta, è necessario aver ottenuto una votazione uguale o superiore a 6/10 in ciascuna materia, o gruppo di materie valutate con un unico voto, e nel comportamento.

Se il voto in una o più materie è inferiore a 6/10 e l'insufficienza non è grave, il giudizio viene sospeso e lo studente deve recuperare le lacune entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Le scuole hanno autonomia per l'organizzazione di corsi di recupero o di altre modalità di aiuto per gli studenti che debbano colmare le loro carenze. Prima dell'inizio dell'anno scolastico viene svolta la verifica sui livelli di apprendimento dello studente che, se ha ottenuto la sufficienza, è ammesso all'anno successivo. Se le insufficienze permangono, viene deliberata la non ammissione. 

Un voto inferiore a 6/10 nel comportamento, attribuito in casi gravi e debitamente motivato, comporta la non ammissione all'anno successivo e all'esame finale.

Gli studenti possono trasferirsi in un'altra scuola dello stesso indirizzo o di un altro indirizzo. In quest'ultimo caso, gli studenti devono superare un esame integrativo su tutti o parte delle materie non incluse nel curriculum della scuola di provenienza.

Sono previsti interventi didattici integrativi a carico della scuola già nel corso del primo o del secondo anno al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un indirizzo all'altro. Tali interventi sono progettati con il concorso dei docenti dell'indirizzo a cui lo studente intende passare e si svolgono, di norma, nel corso di studi frequentato. In particolare è previsto la co-progettazione di moduli di raccordo sulle discipline non comprese nell'indirizzo di provenienza al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione. A conclusione di questi corsi di raccordo viene rilasciata una certificazione attestante l'acquisizione delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie al passaggio.

Certificazione

Le scuole stabiliscono autonomamente le forme e le modalità per comunicare alle famiglie e agli studenti i risultati delle valutazioni periodiche e finali. La comunicazione deve essere efficace e trasparente. In generale, i risultati delle valutazioni sono documentate nella scheda individuale di valutazione dello studente, che contiene i voti ottenuti in ciascuna materia e nel comportamento e che viene consegnata alle famiglie al termine del trimestre/quadrimestre e dell’anno scolastico. La scheda di valutazione è consegnata in forma telematica e può essere accompagnata da un colloquio esplicativo.

Gli studenti che si sono avvalsi dell’insegnamento della religione cattolica ricevono un giudizio separato, in cui l’insegnante descrive l'interesse mostrato dallo studente nella materia e i risultati raggiunti.

Nella scheda di valutazione finale, rilasciata al termine di ogni anno scolastico, viene riportata anche l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva.

Nella scheda di valutazione che gli studenti ricevono al termine dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado, è riportata l'ammissione o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Coloro che superano l'esame di Stato ricevono un diploma liceale accompagnato dal “curriculum della studentessa e dello studente”.

Sul diploma sono indicati, oltre ai dati anagrafici dello studente, l’indirizzo di studi (vale a dire il tipo di liceo e l'eventuale specifica opzione), la lunghezza dell’intero corso di studi e la votazione finale ottenuta all'esame.

Il curriculum della studentessa e dello studente contiene le seguenti informazioni:

  • le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse,
  • i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione (italiano, matematica e inglese) e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese,
  • le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico,  
  • attività di alternanza scuola-lavoro,
  • altre eventuali certificazioni conseguite.

Le scuole rilasciano il diploma e il curriculum dopo il completamento di tutte le procedure di esame che devono concludersi entro il mese di luglio.

Le stesse disposizioni sul diploma e sul curriculum della studentessa e dello studente si applicano agli studenti con disabilità e agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento che hanno sostenuto un esame con prove personalizzate equipollenti alle prove svolte da tutti gli altri studenti.

Il Ministero consegnerà alle scuole i modelli per la redazione del Diploma e il curriculum della studentessa e dello studente.

In attesa della predisposizione del modello per il curriculum della studentessa e dello studente, le scuole rilasceranno il ‘Supplemento Europass al certificato’ che descrive in modo standard ciascun percorso di istruzione secondaria di II grado, il corso di studi, il livello EQF, così come le competenze generali e specifiche attese e gli sbocchi professionali.

Il rilascio del Diploma permette di accedere all’istruzione terziaria.

Al termine dei dieci anni di istruzione obbligatoria, cioè al termine del secondo anno del secondo ciclo di istruzione, gli studenti ricevono la certificazione delle competenze acquisite con l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La certificazione fa riferimento alle otto competenze chiave per l'apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/CE) e tiene conto di eventuali competenze significative, sviluppate anche nell'apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso una scala a quattro livelli, ognuno dei quali è definito da frasi descrittive. Il consiglio di classe redige il certificato che è messo a disposizione delle famiglie nell'e-portfolio orientativo personale dello studente. Data la finalità orientativa della certificazione, su richiesta delle famiglie, le scuole rilasciano il certificato anche al termine del primo anno del secondo ciclo. Gli studenti con disabilità certificata possono ricevere, se necessario, una nota esplicativa che collega la descrizione delle competenze agli obiettivi specifici di apprendimento del piano educativo individualizzato dell'alunno. Il Ministero dell'Istruzione e del merito ha fornito il modello di certificato valido a livello nazionale. Le agenzie formative che operano nell'ambito del sistema regionale di formazione professionale (Istruzione e formazione professionale - IeFP), utilizzano il modello di certificazione secondo le linee guida che saranno adottate da ciascuna Regione per adattare il modello alle specifiche esigenze locali e alle peculiarità dei propri sistemi formativi (DM 14/2024, Allegato C). 

Considerata la complessità e la diversità dei percorsi, sia generali che tecnici/professionali, per l'a.s. 2023/2024 il modello di certificazione delle competenze acquisite al termine del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di II grado viene introdotto gradualmente e in via sperimentale, coinvolgendo reti di scuole. Una volta che il modello sarà adottato, sarà data anche la possibilità di rilasciare la certificazione al termine di ciascun anno del secondo ciclo di istruzione (DM 14/2024).