Il presente capitolo descrive il personale educativo e docente che lavora nei servizi per la prima infanzia e nell’istruzione scolastica, nell’istruzione superiore e nel sistema di istruzione degli adulti. Per ognuno dei tre settori, la descrizione è organizzata su tre aspetti principali: la formazione iniziale, le condizioni di servizio e lo sviluppo professionale continuo. I contenuti del capitolo si riferiscono al personale educativo e docente dei nidi d’infanzia pubblici e delle istituzioni statali di istruzione scolastica, superiore e degli adulti.
Diverse modalità di formazione iniziale e di reclutamento che si sono susseguite negli anni e gli insegnanti attualmente impegnati nelle scuole sono stati reclutati anche in base a quelle procedure. Tuttavia, le sezioni di questo capitolo fanno riferimento alla più recente normativa in vigore.
La figura di educatore/educatrice dei nidi d’infanzia è descritta separatamente nei paragrafi ‘Nidi d’infanzia (0-3)’. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia seguono la stessa formazione iniziale, hanno condizioni di servizio assimilabili e sono sottoposti agli stessi obblighi di formazione in servizio dei docenti di scuola primaria. Perciò le due figure sono descritte insieme sotto il paragrafo ‘Istruzione scolastica’.
Nidi d’infanzia (0-3)
I nidi d’infanzia pubblici sono gestiti direttamente dai comuni in base ai criteri stabiliti dalla normativa centrale e regionale.
Le politiche nazionali più recenti relative al personale educativo hanno riguardato principalmente l’innalzamento dei livelli di qualifica richiesti per lavorare con i bambini più piccoli.
Dall’a.s. 2019/2020, gli educatori/educatrici nei nidi d'infanzia pubblici devono possedere almeno una laurea triennale (livello ISCED 6) ottenuta dopo il completamento di un corso di studi di tre anni in scienze dell'educazione specifico per lavorare nei servizi educativi per l’infanzia. Chi ha una laurea magistrale in scienze della formazione primaria (ISCED 7) può lavorare nei nidi d’infanzia purché completi un corso di specializzazione che abbia contenuti di pedagogia, sociologia e psicologia specifici per la prima infanzia, con il conseguimento di 60 CFU.
Sono previste deroghe per chi possiede qualifiche ottenute prima che le nuove disposizioni fossero pubblicate, anche sulla base delle norme regionali.
Le condizioni di servizio e lo sviluppo professionale continuo sono regolamentati dai rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro.
Istruzione scolastica
Nell'Atto di indirizzo per il 2024, Ministro dell’istruzione e del merito ha individuato, fra le priorità politiche, la formazione iniziale e lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti e di tutto il personale della scuola, quali elementi chiave per migliorare e innovare il sistema di istruzione e formazione e aiutare le scuole ad affrontare i cambiamenti sociali, culturali ed economici in corso. Un’attenzione particolare è data al proseguimento del piano di reclutamento dei docenti, all’aggiornamento dei metodi didattici dei docenti STEM e al ridare autorevolezza alla figura del docente rivedendo, ad esempio, le misure di valutazione del comportamento degli studenti con uno sguardo alla partecipazione più responsabile alla vita scolastica.
In base alla normativa vigente, gli insegnanti nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali devono aver completato un corso di laurea magistrale e aver conseguito il rispettivo titolo (ISCED 7). Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria è previsto un corso di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria comprensivo di un tirocinio abilitante (DM 249/2010). Gli insegnanti delle scuole secondarie di I e II grado, oltre alla laurea magistrale nella materia inclusa nella relativa classe di concorso, devono acquisire anche competenze culturali, pedagogiche, linguistiche e tecnologiche attraverso il completamento di uno specifico percorso abilitante per un totale di 60 CFU.
La formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria di I e II grado è stata recentemente riformata ed è attualmente regolamentata dal D.Lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 79/2022.
Gli insegnanti di sostegno, a tutti i livelli, oltre ai requisiti descritti sopra, devono aver completato e superato un programma di tirocinio formativo attivo, organizzato dalle università (TFA per il sostegno) (DM 30.09.2011).
La formazione iniziale di altre tipologie di insegnanti presenti nella scuola statale, come gli insegnanti di religione cattolica e i tecnico-pratici, è brevemente descritta nel paragrafo dedicato alla formazione inziale dei docenti nell’istruzione scolastica.
Gli insegnanti sono principalmente assunti tramite concorso pubblico a cui si accede se in possesso delle qualifiche sopra descritte. Coloro che superano il concorso devono completare con successo un periodo annuale di prova in servizio per essere confermati nel ruolo. Gli insegnanti nelle scuole statali sono dipendenti pubblici con contratto di tipo privato che può essere a tempo determinato o indeterminato. I CCNL e i contratti integrativi regolamentano le condizioni di servizio dei docenti.
Lo sviluppo professionale continuo è obbligatorio per tutti i docenti delle scuole statali. In base al CCNL, le attività di formazione in servizio sono sia un diritto che un dovere professionale in quanto funzionali alla piena realizzazione e allo sviluppo della professionalità docente. La formazione in servizio è svolta durante l'orario di lavoro e comprende, fra le altre priorità, anche l'acquisizione di competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali.
Oltre a quello obbligatorio, un ulteriore sistema di sviluppo professionale organizzato su base triennale dà la possibilità ai docenti di acquisire competenze utili per sviluppare metodi di insegnamento innovative. Questa formazione è volontaria per i docenti di ruolo ed è obbligatoria per I nuovi assunti. Le attività di formazione sono svolte fuori dall’orario di servizio e i docenti possono ricevere un incentivo economico a seguito di valutazione positive per tre periodi di formazione consecutive (DM 113/2024).
Quanto detto si applica anche agli insegnanti che lavorano nell’ambito dell’istruzione degli adulti.
Istruzione superiore
Il reclutamento e le condizioni di servizio dei professori e dei ricercatori sono regolamentati dalla legge (legge 240/2010). I professori universitari non seguono alcuna formazione iniziale o in servizio. Per accedere alle procedure di reclutamento per i professori ordinari e associati è necessario il possesso dell’abilitazione scientifica nazionale che è stata introdotta nel 2010. Ai ricercatori è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o di altre qualifiche richieste specificatamente per alcuni settori.
Le procedure per il reclutamento dei professori e dei ricercatori avvengono a livello di ateneo attraverso la pubblicazione di bandi pubblici. I professori a tempo determinato sono chiamati direttamente dalle università per bisogni didattici. Fino al 2010 i professori e i ricercatori erano selezionati attraverso concorsi pubblici che ne valutavano i titoli e le pubblicazioni.
I docenti dell’Alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono reclutati mediante graduatorie nazionali.
Ultimo aggiornamento contenuti: novembre 2024