I programmi del secondo ciclo sono organizzati sia dalle università che dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Una descrizione più dettagliata dei tipi di istituti è disponibile nella sezione dedicata.
I programmi del secondo ciclo hanno durata biennale, corrispondente a 120 crediti (CFU/CFA) o, nel caso dei programmi a ciclo unico, 5-6 anni corrispondenti a 300-360 crediti. I corsi di studio offerti dalle università e dalle istituzioni AFAM hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
Al termine del rispettivo programma, gli studenti universitari ottengono una laurea magistrale, mentre gli studenti AFAM acquisiscono un diploma accademico di II livello.
Oltre ai programmi citati, le università e le istituzioni AFAM offrono ulteriori corsi di studio, che portano al rilascio di altri titoli del secondo ciclo, diversi dalla laurea triennale e dalla laurea magistrale.
I titoli riconosciuti nel sistema di istruzione e formazione sono descritti nel Quadro nazionale delle qualifiche (NQF) e corrispondono al Quadro europeo delle qualifiche (EQF). I titoli rilasciati dalle università e dalle istituzioni Afam sono descritti anche nel Quadro dei titoli italiani dell'istruzione superiore (QTI).
Ambiti di studio
Istruzione universitaria
I corsi del secondo ciclo sono organizzati nelle aree di studio sanitaria, scientifica, sociale, umanistica. Gli studi in medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, odontoiatria, giurisprudenza, scienze della formazione primaria e, solo per alcuni corsi, ingegneria edile-architettura, sono organizzati in un unico ciclo. I programmi del secondo ciclo, sia biennali che a ciclo unico, portano al conseguimento di una laurea magistrale.
A ogni area afferiscono le 'classi di laurea magistrale'. Una classe raggruppa più corsi che hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e, di conseguenza, le stesse attività formative indispensabili individuati a livello nazionale per ogni classe di laurea magistrale (per es. il corso di laurea magistrale 'Arti visive' e il corso 'Patrimonio storico' appartengono alla stessa classe LM-89 'Storia dell'arte', incluso nell'area umanistica). Le classi, con i relativi obiettivi formativi e il numero minimo di crediti richiesti, sono state definite a livello nazionale per tutte le università. Al momento, le classi di laurea magistrale sono 94. Una lista completa delle classi di è accessibile da una banca dati nazionale, costantemente aggiornata.
Le università decidono autonomamente sull’attivazione dei corsi e ne disciplinano l’organizzazione (nome, obiettivi formativi, curricoli e relative attività formative, crediti, modalità della prova finale) nel proprio regolamento didattico di ateneo.
Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
I programmi del secondo ciclo presso le istituzioni AFAM hanno la durata di due anni, corrispondenti a 120 CFA, e portano al conseguimento di un diploma accademico di II livello.
Le istituzioni dell'AFAM offrono una specializzazione altamente qualificata nei seguenti campi:
- delle arti visive, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione, scenografia,, fotografia, multimedialità, nuove tecnologie per l'arte, scenografia cinematografica e televisiva, conservazione e restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee;
- arte drammatica, con i corsi di recitazione e di regia;
- danza, con i corsi di danza classica e contemporanea e il corso di coreografia;
- musica, con tutti gli strumenti musicali, ma anche jazz e la musica elettronica;
- design, il design del prodotto, della comunicazione, dei sistemi e della moda.
Requisiti di ammissione
Istruzione universitaria
Per l'accesso ai corsi biennali occorre il possesso della laurea o di un altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per accedere ai corsi a ciclo unico, è necessario possedere un diploma di istruzione secondaria superiore o altro titolo di studio conseguito all'esterno e riconosciuto idoneo.
I requisiti generali per l'accesso ai corsi universitari così come i corsi di studio per i quali l'accesso è limitato, sono stabiliti dalla legge.
L'accesso è limitato per i corsi a ciclo unico delle facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, odontoiatria, scienze della formazione primaria e architettura; l'accesso è limitato anche ai corsi di laurea magistrale nelle professioni sanitarie e ai corsi il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio. Il Ministero dell'università e della ricerca stabilisce ogni anno le date dei test di ingresso obbligatori. Inoltre, gli studenti dell'ultimo anno dell'istruzione secondaria devono presentare una domanda di pre-iscrizione in modo che le università possano pianificare e migliorare la propria offerta organizzativa e didattica e farsi conoscere a loro volta dagli studenti.
Le università possono anche richiedere un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine, ogni università, nel proprio regolamento, deve stabilire le conoscenze richieste per l'ammissione e le modalità di svolgimento delle prove. I test possono svolgersi al termine di attività formative preparatorie svolte in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore. Un risultato negativo non preclude l'iscrizione; i regolamenti didattici devono specificare gli ulteriori requisiti formativi da soddisfare entro il primo anno di corso.
Nel caso dei programmi biennali, tutti i crediti ottenuti nel ciclo precedente (180 CFU) sono riconosciuti se il corso di laurea magistrale è pienamente coerente con i contenuti del corso di laurea triennale concluso; in caso contrario, lo studente sarà iscritto con un debito formativo.
Ai fini dell'iscrizione ai corsi, il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero è deciso dall'istituzione stessa, nel rispetto delle normative europee e degli accordi internazionali vigenti.
Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Per accedere ai corsi è richiesto un titolo del primo ciclo ottenuto nell'ambito del sistema AFAM (Diploma accademico di I livello) o nell'istruzione universitaria (laurea), ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.
Piani di studio
La normativa a livello centrale stabilisce i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e del settore AFAM.
Il piano di studio del corso è l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento). Per il conseguimento della laurea è obbligatoria la conoscenza di una lingua dell'Unione Europea.
Per quanto riguarda l'università, a livello nazionale, il Ministero dell’università e della ricerca stabilisce le aree disciplinari chiamate 'classi di laurea magistrale' e, per ogni classe, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti attività formative ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi stessi.
In base alla normativa emanata a livello centrale, le attività formative per ogni classe di laurea (università) e per ogni corso di studio (AFAM) comprendono:
- attività formative di base;
- attività formative in uno o più ambiti caratterizzanti la classe o il corso
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti dell'ambito di studio;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- attività di laboratorio o produzioni artistiche, se applicabile.
A livello centrale è stabilito anche il numero minimo di crediti che gli istituti, nei propri regolamenti didattici, devono riservare a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare. Tuttavia, il numero totale di crediti riservati non può eccedere il 66% e il 60% rispettivamente per l'università e il settore AFAM.
Ogni università e istituzione AFAM determina, nel proprio regolamento approvato dal MUR, i seguenti aspetti dei corsi e delle attività didattiche:
- la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; le procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; alle modalità di valutazione degli studenti, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello centrale; la valutazione della preparazione iniziale degli studenti e all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; la valutazione della qualità delle attività svolte.
Perciò, è impossibile dare un quadro dettagliato dei programmi e delle materie di ciascun corso.
La lingua di insegnamento è l'italiano. Tuttavia, molti istituti offrono sia attività formative (seminari, conferenze, ecc.) che corsi di studio o singole materie in una lingua straniera, principalmente l'inglese.
Metodi di insegnamento
Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo e delle istituzioni AFAM, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.
I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici. Possono essere date indicazioni metodologiche che, però, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante.
Alcuni corsi si tengono in lingua inglese.
Avanzamento degli studenti
Gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM devono ottenere tutti i crediti previsti dal piano di studi di ogni anno, superando gli esami previsti. Gli studenti che non superano gli esami programmati non possono frequentare i corsi previsti per il successivo anno accademico.
Per poter terminare gli studi e ottenere il titolo di studio, gli studenti devono aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi dell'intero corso, altrimenti devono farlo entro i termini stabiliti dai regolamenti dei singoli istituti.
Chi ha ottenuto un titolo del secondo ciclo presso un'università o una istituzione AFAM, può accedere ai programmi del terzo ciclo, entro i limiti dei requisiti di ammissioni previsti per questo livello di istruzione.
I regolamenti didattici dei singoli istituti determinano le procedure e i criteri da seguire nel caso in cui uno studente chieda di passare a un altro corso della stessa o di altra università, o da un'università a una istituzione AFAM e viceversa. Gli stessi regolamenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti didattici – relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a un altro, ovvero da una università a un’altra – devono assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. Nel caso di trasferimento all'interno della stessa classe di laurea magistrale, il riconoscimento dei crediti non potrà essere inferiore al 50%. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere comunque adeguatamente motivato.
Sbocchi professionali
Istruzione universitaria
Le università hanno un ruolo ufficiale di intermediazione tra studenti e mondo del lavoro, a condizione che siano iscritte nell’Albo delle Agenzie per il lavoro, il registro informatico in cui sono inseriti tutti i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro a svolgere attività di intermediazione (D.M. 20 settembre 2011).
L’intermediazione avviene tramite il portale Cliclavoro sul quale le università rendono accessibili i CV dei propri studenti e laureati (entro 12 mesi) in modo che possano essere consultati dalle aziende interessate. Le aziende a loro volta possono inserire sul portale le proprie richieste di personale.
Chi intende svolgere una libera professione, nella maggior parte dei casi (per es., dottori agronomi e forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri, ecc.) deve superare un esame di Stato che permette l’iscrizione all’albo professionale. Gli albi sono gestiti dagli Ordini e dai Collegi e sono divisi in due sezioni, a seconda del titolo di studio acquisito al termine del percorso universitario: alla sezione A si accede con il titolo di laurea specialistica/magistrale (LS/LM); alla sezione B si accede con il titolo di laurea (L).
Per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, le università svolgono anche attività di orientamento che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo. Nell’ambito delle attività di orientamento, le università attivano diverse iniziative, sia interne che esterne, mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro come, ad esempio, la promozione di consorzi e convenzioni con imprese che prevedano borse di studio, stage e tirocini, ecc.
I tirocini devono essere svolti nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione e sulla base di convenzioni stipulate fra università e aziende private o associazioni di imprese, in alcuni casi con il coinvolgimento di altri soggetti, quali associazioni professionali, enti locali ed enti pubblici.
Inoltre, i tirocinanti devono essere assicurati (responsabilità civile e infortuni sul lavoro), deve essere prevista la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività e deve essere possibile attribuire alle attività svolte un valore come credito formativo universitario (CFU).
Molte università hanno creato un ufficio apposito per razionalizzare l'offerta di tirocini e diffondere più efficacemente l'informazione fra gli studenti sulle diverse tipologie di tirocini previsti.
A fianco degli uffici stage operano anche, in molte sedi, associazioni studentesche specializzate nell'offerta di stage. Si tratta prevalentemente di associazioni internazionali che raggruppano gli studenti di determinate aree disciplinari (economia, ingegneria, diritto, medicina, ecc.) e che operano attraverso una rete di sedi locali. Anche molte associazioni di laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende e di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di stage.
Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Non è possibile dare un'unica descrizione delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.
In generale, le iniziative richiamano quelle messe in atto dalle università (si veda sopra).
Valutazione degli studenti
Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di Ateneo e degli istituti AFAM.
La normativa vigente a livello nazionale richiede cha la votazione sia espressa in trentesimi per ogni esame (scala 0-30, con 18 come voto minimo) e in centodecimi per la prova finale (scala 0-110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la Lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).
Sia il settore universitario che quello AFAM hanno adottato un sistema di crediti per il riconoscimento del carico di lavoro degli studenti, corrispondente al sistema dei crediti ECTS. Agli studenti universitari vengono attribuiti i CFU (crediti formativi universitari), mentre gli istituti AFAM assegnano i CFA (crediti formativi accademici).
Le caratteristiche dei CFU e dei CFA sono le seguenti:
- a un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente;
- un anno il carico di lavoro per studente è convenzionalmente fissato in 60 crediti;
- il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
- i regolamenti didattici possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
- le università possono riconoscere come crediti, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.
I CFU e i CFA corrispondono ai crediti ECTS. Ogni università o istituto AFAM, nel proprio regolamento, stabilisce una tabella di conversione specifica per facilitare la conversione fra i voti attribuiti dall'istituto e la scala di valutazione ECTS.
Per conseguire un titolo del secondo ciclo presso un'università o istituto AFAM, lo studente deve sostenere una prova finale individuale davanti a una commissione d'esame. Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi e aver acquisito un totale di 120 crediti, corrispondenti a due anni di studio nei programmi del secondo ciclo, o 300-360, corrispondenti a 5-6 anni di studio nei programmi a ciclo unico.
Certificazione
Istruzione universitaria
Gli studenti che hanno completato il programma di laurea magistrale, hanno acquisito i corrispondenti 120 CFU (o 300-360 nel caso di programmi a ciclo unico) e hanno passato con successo l'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi originale scritta sotto la guida di un relatore, ottengono la laurea magistrale.
Il Rettore dell'università, in quanto legale rappresentante, è l'autorità responsabile del rilascio dei titoli di studio. I titoli rilasciati hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alle professioni regolamentate. Fanno eccezione alcuni titoli rilasciati al termine di programmi triennali professionalizzanti che abilitano alla relativa professione, quali le professioni tecniche per l'edilizia e il territorio, professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali e in professioni tecniche industriali e dell'informazione.
I regolamenti didattici di Ateneo disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio della relativa certificazione e del Supplemento al diploma. Quest'ultimo, redatto secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico completato dallo studente per conseguire un determinato titolo.
Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (titoli congiunti).
Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
Gli studenti che hanno completato il programma biennale, hanno acquisito i corrispondenti 120 CFU e hanno passato con successo l'esame finale, che consiste nella discussione di una tesi originale scritta sotto la guida di un relatore, ottengono il diploma accademico di II livello.
Il Direttore dell'istituto AFAM, in quanto legale rappresentante, è l'autorità responsabile del rilascio dei titoli di studio.
I regolamenti didattici delle istituzioni AFAM disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio della relativa certificazione e del Supplemento al diploma. Quest'ultimo, redatto secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum specifico completato dallo studente per conseguire un determinato titolo.
Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (titoli congiunti).