Nelle scuole opera in forma stabile personale non insegnante che appartiene ai ruoli dello Stato, definito complessivamente come personale ATA (Amministrativo-tecnico-ausiliario). Possono esserci anche altre figure (es. psicologo, medico, assistente sociale, ecc.) ma non sono inserite nella pianta organica delle scuole e dipendono da altre istituzioni (Comuni, Province, Aziende Sanitarie, ecc.) che con le scuole intrattengono rapporti di collaborazione, a volte anche attraverso apposite convenzioni.
Il rapporto di lavoro del personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro.
Il personale ATA è organizzato in ruoli provinciali.
Le dotazioni organiche del personale non insegnante sono stabilite in sede provinciale, in base a parametri fissati da norme di legge e criteri indicati dal MIUR. Questi criteri tengono conto del numero delle classi funzionanti, dei laboratori tecnici e scientifici, delle palestre, degli eventuali convitti annessi per ciascun tipo di scuola e dell'orario di funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Il Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede i seguenti profili professionali:
Direttore dei servizi generali e amministrativi
- Coordinatore amministrativo
- Coordinatore tecnico
- Assistente amministrativo
- Assistente tecnico
- Collaboratore scolastico
- Collaboratore scolastico dei servizi (per l'assistenza ai bisogni educativi speciali e all'igiene dei minori)
- Cuoco
- Infermiere
- Guardarobiere
- Addetto alle aziende agrarie