L'attuazione delle strategie di lifelong learning provenienti dal livello europeo, che hanno come punto di riferimento la persona come soggetto che apprende, ha un carattere di trasversalità che coinvolge non solo il settore scolastico ma anche quello lavorativo e della formazione professionale continua. Le politiche nazionali attuate negli ultimi venti anni in ambito educativo si inquadrano, appunto, nel più ampio campo dell’apprendimento permanente.
La legge n. 53/2003 e i successivi decreti attuativi hanno riformato l’intero sistema di istruzione e formazione, introducendo alcune novità che possono essere inquadrate in una politica generale di apprendimento permanente. Ad esempio, la legge 53 e il successivo D.Lgs 59/2004, hanno sancito il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione per almeno 12 anni o almeno fino al conseguimento di una qualifica triennale entro il 18° anno di età.
Nel 2007 è stato innalzato l'obbligo di istruzione a 10 anni, includendo nel percorso obbligatorio anche i primi due anni di istruzione secondaria superiore. In concomitanza con questo provvedimento, sono state individuate sia le competenze chiave del cittadino, in analogia alle competenze chiave definite a livello europeo, sia le competenze e abilità che devono essere acquisite dagli studenti all'uscita del percorso obbligatorio di istruzione.
Inoltre, a partire dall'a.s. 2010/2011 tutti i percorsi di istruzione secondaria di II grado, sia generali che tecnici e professionali, hanno la durata complessiva di 5 anni e permettono direttamente l'accesso all’istruzione terziaria.
La Legge 28 giugno 2012 , n. 92, ha stabilito che “per apprendimento permanente si intende qualsiasi attività intrapresa dalle persone in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale”. Inoltre, ha fornito le definizioni di apprendimento formale, non-formale e informale e, con il successivo Decreto Legislativo n. 13/2013 ha stabilito le norme generali sul Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Il decreto si propone di far emergere e far crescere le competenze professionali acquisite non solo sul lavoro ma anche nel tempo libero, in modo da promuovere la mobilità geografica e professionale, favorire l'incontro tra domanda e offerta nel mercato del lavoro, accrescere la trasparenza degli apprendimenti e la spendibilità delle certificazioni in ambito nazionale ed europeo.
Per quanto riguarda la formazione di competenza regionale, i percorsi di istruzione e formazione professionale, sia di base che post-qualifica/post-diploma, permettono l'acquisizione di qualifiche professionali e di competenze spendibili nel mondo del lavoro. In questo senso sono inquadrabili, insieme agli altri percorsi di istruzione e formazione disponibili nel sistema educativo italiano, in un quadro più generale di apprendimento permanente. Va in questa direzione anche il recente riconoscimento dei corsi triennali e quadriennali di IeFP come percorsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Per l'istruzione terziaria sono state adottate misure a livello nazionale per creare opportunità di percorsi flessibili al fine di incoraggiare la partecipazione di gruppi non rappresentativi di studenti e di riconoscere percorsi di apprendimento pregresso (prior learning). Innanzitutto, è introdotta la possibilità di frequentare gli studi "part-time" riducendo l'impegno annuale nello studio - misurato in 60 crediti formativi CFU - e prolungando la durata degli studi. Poi, esistono le università telematiche riconosciute dal Ministero per facilitare l’accesso agli studi e ai programmi per alcune categorie di gruppi svantaggiati come gli studenti-lavoratori, studenti con disabilità, adulti ecc. Allo stesso modo, alle università tradizionali è permesso di offrire programmi più flessibili costituendo interi programmi o solo singoli corsi in modalità e-learning. Gli studenti di età superiore ai 25 anni che intendono accedere all’istruzione terziaria senza essere in possesso dei requisiti di scuola secondaria richiesti, potranno accedere all’esame di fine studi secondari superiori senza seguire i corsi scolastici.
Infine, le università possono istituire corsi che rientrano nella categoria della formazione permanente o continua, di solito della durata di pochi mesi (circa 60 CFU). Al termine dei corsi le istituzioni rilasciano o un’attestazione di frequenza o un diploma con denominazioni che possono differire da un’università all’altra. Le università possono stabilire regole proprie per il riconoscimento dell’apprendimento pregresso.
Per quanto riguarda l'istruzione degli adulti, il DPR n. 263/2012, ha ridefinito l'assetto organizzativo e didattico dei Centri territoriali permanenti (CTP) e dei corsi serali, riconducendoli nei nuovi Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA). I CPIA realizzano un'offerta formativa strutturata per livelli di apprendimento finalizzata al conseguimento di titoli di studio, così come all’acquisizione di competenze di base per stranieri. I CPIA sono presenti su tutto il territorio nazionale.
Ultimo aggiornamento contenuti: 22 maggio 2023