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Italia:Programmi del secondo ciclo

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7.Italia:Istruzione superiore

7.3Italia:Programmi del secondo ciclo

Last update: 14 December 2023

I programmi del secondo ciclo sono organizzati sia dalle università che dalle istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale (Afam).

I programmi del secondo ciclo hanno durata biennale, corrispondente a 120 crediti (CFU/CFA) o, nel caso dei programmi a ciclo unico, 5-6 anni corrispondenti a 300-360 crediti.

Al termine del rispettivo programma, gli studenti universitari ottengono una Laurea magistrale, mentre gli studenti Afam acquisiscono un Diploma accademico di secondo livello.

I corsi di studio offerti dalle università e dalle istituzioni Afam hanno l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.

Oltre ai programmi citati, le università e le istituzioni Afam offrono ulteriori corsi di studio, che portano al rilascio di altri titoli del secondo ciclo.

I titoli riconosciuti nel sistema di istruzione e formazione sono descritti nel Quadro nazionale delle qualifiche (NQF). I titoli rilasciati dalle università e dalle istituzioni Afam sono descritti anche nel Quadro dei titoli italiani (QTI).

Ambiti di studio

Istruzione universitaria

In base al Quadro nazionale delle qualifiche, i programmi del secondo ciclo (corsi biennali corrispondenti a 120 credit), portano al conseguimento di una laurea magistrale.

I corsi del secondo ciclo sono organizzati nelle seguenti aree di studio: sanitaria, scientifica, sociale, umanistica.

A ogni area afferiscono le 'classi'. Una classe raggruppa più corsi che hanno gli stessi obiettivi formativi qualificanti e, di conseguenza, le stesse attività formative indispensabili individuati a livello nazionale per ogni classe di laurea magistrale (per es. il corso di laurea magistrale 'Arti visive' e il corso 'Patrimonio storico' appartengono alla stessa classe LM-89 'Storia dell'arte', incluso nell'area umanistica).

Le classi, con i relativi obiettivi formativi e il numero minimo di crediti richiesti, sono state definite a livello nazionale per tutte le università. Al momento, le classi di laurea magistrale sono 94. Una lista completa delle classi di è accessibile da una banca dati nazionale, costantemente aggiornata.

Gli studi in medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, odontoiatria, giurisprudenza, scienze della formazione primaria e, solo per alcuni corsi, ingegneria edile-architettura, sono organizzati in un unico ciclo (da 5 a 6 anni, corrispondenti a 300-360 crediti) e portano direttamente all'acquisizione di un titolo del secondo ciclo (laurea magistrale a ciclo unico).

Le università decidono autonomamente sull’attivazione dei corsi e ne disciplinano l’organizzazione nel proprio regolamento didattico di ateneo determinando il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Le istituzioni dell'Afam offrono una specializzazione altamente qualificata nel campo delle arti visive, con le specializzazioni in pittura, scultura, decorazione, scenografia e, più recentemente, fotografia, multimedialità, nuove tecnologie per l'arte, scenografia cinematografica e televisiva, conservazione e restauro delle opere d'arte moderne e contemporanee; nel campo dell'arte drammatica, con i corsi di recitazione e di regia; nel campo della danza, con i corsi di danza classica e contemporanea e il corso di coreografia; nel campo della musica, con tutti gli strumenti musicali, ma anche jazz e la musica elettronica; nel campo del design, il design del prodotto, della comunicazione, dei sistemi e della moda.

Requisiti di ammissione

Istruzione universitaria

I requisiti generali per l'accesso ai corsi universitari così come i corsi di studio per i quali l'accesso è limitato, sono stabiliti dalla legge.

Attualmente, l'accesso è limitato per tutti i corsi delle facoltà di medicina e chirurgia, di veterinaria, di architettura, e ai corsi di laurea magistrale il cui ordinamento didattico prevede l'obbligo del tirocinio. La selezione all’ingresso per i Corsi di medicina e chirurgia viene effettuata in lingua inglese (e non in lingua italiana come negli altri casi) laddove l’intero Corso di studio sia proposto con tale lingua come lingua di insegnamento.

Per l'accesso ai corsi, occorre il possesso della laurea (titolo del ciclo unico occorre il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un laro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Le università, nei propri regolamenti, stabiliscono specifici criteri di ammissione tra cui il possesso di determinati requisiti curriculari e la verifica della preparazione personale del singolo studente. Il riconoscimento del titolo e dei crediti ottenuti nel ciclo precedente (180 CFU) è totale se il corso Laurea specialistica/magistrale scelto dal candidato è pienamente coerente con i contenuti del percorso triennale svolto; altrimenti, lo studente è iscritto al corso con un debito formativo.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Per accedere ai corsi è richiesto un titolo del primo ciclo ottenuto nell'ambito del sistema Afam (Diploma accademico di primo livello) o nell'istruzione universitaria (laurea), ovvero con altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Il riconoscimento dell'idoneità dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dalla istituzione interessata, nel rispetto delle norme, delle direttive dell'Unione europea e degli accordi internazionali vigenti.

Piani di studio

La normativa a livello centrale stabilisce i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e del settore Afam, nonché la tipologia dei titoli di studio rilasciati da università e istituzioni Afam.

Per quanto riguarda l'università, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (classi di laurea e, per ogni classe, gli obiettivi da raggiungere e le conseguenti attività formative ritenute indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi stessi.

In base alla normativa emanata a livello centrale, le attività formative per ogni classe di laurea (università) e per ogni corso di studio (Afam) sono raggruppate nelle seguenti tipologie:

  • attività formative relative alla formazione di base;
  • attività formative in uno o più ambiti caratterizzanti la classe o il corso.

Ogni classe o corso di studio deve inoltre prevedere:

  • attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi di quelli caratterizzanti dell'ambito di studio;
  • attività formative autonomamente scelte dallo studente;
  • attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
  • altre attività formative volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento.

Inoltre, alcune attività formative comprendono anche attività di laboratorio o di produzione artistica.

Ogni corso di studio può essere articolato al suo interno in più indirizzi od orientamenti, con le relative specificità curricolari.

A livello centrale è stabilito anche il numero minimo di crediti che gli istituti, nei propri regolamenti didattici, devono riservare a ogni attività formativa e a ogni ambito disciplinare. Tuttavia, il numero totale di crediti riservati non può eccedere il 66% e il 60% rispettivamente per l'università e il settore Afam.

Ogni università e istituzione Afam emana il proprio regolamento, approvato dal Miur. In particolare, ogni regolamento determina:

  • la denominazione e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricoli, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
  • gli aspetti dell'organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento agli obiettivi, tempi e modi con cui le competenti strutture didattiche debbono provvedere alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative; le procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori; le procedure per lo svolgimento degli esami, compreso quello finale; alle modalità di valutazione degli studenti, nel rispetto dei criteri stabiliti a livello centrale; la valutazione della preparazione iniziale degli studenti e all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale; la valutazione della qualità delle attività svolte.

Perciò, è impossibile dare un quadro dettagliato dei programmi e delle materie di ciascun corso.

I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano l'elenco degli insegnamenti, gli obiettivi formativi specifici e i relativi crediti, i piani di studio offerti agli studenti e le regole per la presentazione dei piani di studio individuali, le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.

Il piano di studio del corso è l'insieme delle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio (corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni pratiche e di laboratorio, attività didattiche a piccoli gruppi, tutorato, orientamento, tirocinio, progetti, tesi, attività di studio individuale e di auto-apprendimento).

Per il conseguimento della laurea è obbligatoria la conoscenza di una lingua dell'Unione Europea.

La lingua di insegnamento è l'italiano. Tuttavia, molti istituti offrono sia attività formative (seminari, conferenze, ecc.) che corsi di studio o singole materie in una lingua straniera, principalmente l'inglese.

Metodi di insegnamento

Le modalità di svolgimento dell'attività didattica sono stabilite dai regolamenti didattici di Ateneo e delle istituzioni Afam, nel rispetto della libertà di insegnamento nonché dei diritti e dei doveri dei docenti e degli studenti.

I docenti sono liberi di scegliere i metodi didattici. Possono essere date indicazioni metodologiche che, però, hanno valore di suggerimenti ma non carattere vincolante. L'uso di nuove tecnologie si va sempre più diffondendo, come anche i seminari, i lavori di gruppo e l'interdisciplinarità.

Avanzamento degli studenti

Gli studenti devono superare gli esami previsti dal loro piano di studi per ogni anno accademico. Gli studenti possono frequentare i corsi del piano di studi dell'anno successivo se hanno superato gli esami previsti per l’anno accademico in corso.

Per poter terminare gli studi, gli studenti devono aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi, altrimenti devono farlo entro i termini stabiliti dai regolamenti dei singoli istituti.

Chi ha ottenuto un titolo del secondo ciclo presso un'università o una istituzione Afam, può accedere ai programmi del terzo ciclo.

Attualmente, i regolamenti didattici dei singoli istituti determinano le procedure e i criteri da seguire nel caso in cui uno studente chieda di passare a un altro corso della stessa o di altra università, o da un'università a una istituzione Afam e viceversa. Gli stessi regolamenti possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. I regolamenti didattici – relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea a un altro, ovvero da una università a un’altra – devono assicurare il riconoscimento del maggior numero possibile di crediti già maturati dallo studente. Nel caso di trasferimento tra corsi di laurea appartenenti alla stessa classe il riconoscimento dei crediti non potrà essere inferiore al 50%. Il mancato riconoscimento dei crediti deve essere comunque adeguatamente motivato.

Sbocchi professionali

Istruzione universitaria

In generale, la recente normativa in materia di lavoro (D.M. del 20 settembre 2011) ha ufficialmente inserito le università fra i soggetti che possono avere un ruolo di intermediazione tra studenti e mondo del lavoro, a condizione che siano iscritte nell’Albo delle Agenzie per il lavoro, il registro informatico in cui sono inseriti tutti i soggetti autorizzati dal Ministero del lavoro a svolgere attività di intermediazione.

L’intermediazione avviene tramite il portale Cliclavoro sul quale le università rendono accessibili i CV dei propri studenti e neolaureati (entro 12 mesi) in modo che possano essere consultati dalle aziende interessate. Le aziende a loro volta possono inserire sul portale le proprie richieste di personale.

Chi, invece, esce da un percorso universitario e intende svolgere una libera professione, nella maggior parte dei casi (per es., dottori agronomi e forestali, agrotecnici, architetti, assistenti sociali, attuari, biologi, chimici, geologi, ingegneri, ecc.) deve superare un esame di Stato che permette l’iscrizione all’albo professionale. Gli albi gestiti dagli Ordini e dai Collegi e sono divisi in due sezioni, a seconda del titolo di studio acquisito al termine del percorso universitario: alla sezione A si accede con il titolo di laurea specialistica/magistrale (LS/LM); alla sezione B si accede con il titolo di laurea (L). Nelle sezioni degli albi professionali possono essere istituiti distinti settori, in relazione a specifici percorsi formativi a cui corrispondono circoscritte e individuate attività professionali.

Per agevolare l’ingresso nel mondo del lavoro, le università svolgono anche attività di orientamento che devono obbligatoriamente essere previste nei regolamenti didattici di ateneo. Nell’ambito delle attività di orientamento, le università attivano diverse iniziative, sia interne che esterne, mirate a facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro come, ad esempio, la promozione di consorzi e convenzioni con imprese che prevedano borse di studio, stage e tirocini, ecc.

Il tirocinio, o stage, si realizza in varie forme:

  • tirocinio effettuato durante gli studi universitari o dopo la loro conclusione, in combinazione con l'esame di Stato, per l'accesso alle professioni regolamentate (ordini professionali e rispettivi albi);
  • tirocinio previsto esplicitamente dall'ordinamento didattico di un corso;
  • tirocinio previsto da programmi internazionali
  • tirocinio effettuato in forma libera, sulla base di un’offerta presentata dall’azienda agli studenti e ai docenti.

I tirocini devono essere svolti nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione e sulla base di convenzioni stipulate fra università e aziende private o associazioni di imprese, in alcuni casi con il coinvolgimento di altri soggetti, quali associazioni professionali, enti locali ed enti pubblici.

Inoltre, i tirocinanti devono essere assicurati (responsabilità civile e infortuni sul lavoro), deve essere prevista la presenza di un tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività e deve essere possibile attribuire alle attività svolte un valore come credito formativo universitario (CFU).

Molte università hanno creato un ufficio apposito per razionalizzare l'offerta di tirocini e diffondere più efficacemente l'informazione fra gli studenti sulle diverse tipologie di tirocini previsti.

A fianco degli uffici stage operano anche, in molte sedi, associazioni studentesche specializzate nell'offerta di stage. Si tratta prevalentemente di associazioni internazionali che raggruppano gli studenti di determinate aree disciplinari (economia, ingegneria, diritto, medicina, ecc.) e che operano attraverso una rete di sedi locali. Anche molte associazioni di laureati si occupano di creare collegamenti tra l'università e le aziende e di agevolare il passaggio dall'università al mondo del lavoro anche attraverso la promozione di stage.

Alta formazione artistica e musicale (Afam)

Non è possibile dare un'unica descrizione delle procedure che ogni istituzione mette in atto per facilitare l'accesso al mercato del lavoro, anche perché queste non sono per lo più istituzionalizzate e dipendono dal tipo di professionalità che si forma presso i singoli istituti.

Valutazione degli studenti

Le procedure e le modalità di valutazione degli studenti sono demandate ai regolamenti didattici di Ateneo e degli istituti Afam. Tuttavia, la normativa vigente a livello nazionale, richiede cha la votazione sia espressa in trentesimi per ogni esame (scala 0-30, con 18 come voto minimo) e in centodecimi per la prova finale (scala 0-110, con 66 quale voto minimo). Al valore massimo di ciascuna delle due scale valutative si può aggiungere la Lode come nota di particolare merito (30 e/con lode; 110 e/con lode).

Sia il settore universitario che quello Afam hanno adottato un sistema di crediti per il riconoscimento del carico di lavoro degli studenti, corrispondente al sistema dei crediti Ects. Agli studenti universitari vengono attribuiti i CFU (crediti formativi universitari), mentre gli istituti Afam assegnano i CFA (crediti formativi accademici). Le caratteristiche dei CFU e dei CA sono le seguenti:

  • i crediti formativi universitari/accademici rappresentano la quantità di lavoro, compreso lo studio individuale, richiesto a uno studente nelle attività formative previste per i diversi corsi di studio. A un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente;
  • in un anno il carico di lavoro per studente è convenzionalmente fissato in 60 crediti;
  • il riconoscimento totale o parziale dei crediti acquisiti da uno studente ai fini della prosecuzione degli studi compete alla struttura didattica che accoglie lo studente;
  • i regolamenti didattici possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti e il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi predeterminati;
  • le università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le competenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

Per conseguire un titolo del secondo ciclo presso un'università o istituzione Afam, lo studente deve sostenere una prova finale davanti a una commissione d'esame.

Per essere ammessi all'esame finale è necessario aver passato tutti gli esami previsti dal piano di studi e aver acquisito un totale di 120 crediti corrispondenti ai due anni di studio o, nel caso dei programmi a ciclo unico, 300-360 crediti corrispondenti a 5-6 anni di studio.

La prova consiste nella presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

Certificazione

Gli studenti universitari che hanno completato un programma del secondo ciclo, hanno acquisito i corrispondenti 120 CFU/CA (o 300-360 crediti nel caso di programmi a ciclo unico) e hanno passato con successo l'esame finale, ottengono la laurea magistrale. Sulla base delle stesse condizioni, agli studenti del settore Afam viene rilasciato un diploma accademico di secondo livello.

Il Rettore dell'Università e il Direttore dell'istituto Afam, in quanto legali rappresentanti dei rispettivi istituti, è l'autorità responsabile del rilascio dei titoli di studio. I titoli rilasciati hanno valore di qualifiche accademiche e non abilitano alle professioni regolamentate. Essi danno accesso agli esami di Stato per l'abilitazione alla professione il cui superamento permette l'iscrizione al relativo albo professionale.

I regolamenti didattici di Ateneo e delle istituzioni Afam disciplinano le modalità e le procedure per il rilascio della relativa certificazione e del Supplemento al diploma, una relazione informativa che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al piano di studi specifico dello studente per conseguire un determinato titolo.

Sulla base di apposite convenzioni le istituzioni possono rilasciare i titoli anche congiuntamente ad altre istituzioni italiane e straniere di corrispondente livello, abilitate a rilasciare titoli di studio riconosciuti nell'ordinamento italiano secondo la disciplina di diritto comunitario ed internazionale (titoli congiunti).

Normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (organizzazione delle università)

DPR 8 luglio 2005, n. 212 (ordinamenti didattici Afam)

DPR 28 febbraio 2003, n. 132 (autonomia delle istituzioni Afam)

DM 22 ottobre 2004, n. 270 (organizzazione didattica università)

Legge 2 agosto 1999, n. 264 (requisiti generali di accesso ai corsi universitari)

DM 3 novembre 1999, n. 509 (organizzazione didattica università)

Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (riforma Afam)

DM 21 luglio 1997, n. 245 (disposizioni generali sulle pre-iscrizioni e la programmazione dei corsi universitari)