Valutazione degli alunni
La valutazione degli alunni è sia formativa che sommativa e riguarda il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo. La valutazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) di ciascuna scuola, con le Indicazioni nazionali per il curricolo e con la personalizzazione dei percorsi. Nel PTOF il Collegio dei docenti definisce anche le modalità e i criteri per garantire che la valutazione avvenga in modo omogeneo, trasparente ed equo.
Gli alunni sono valutati dagli insegnanti della classe. La valutazione è quotidiana, periodica e finale. Ai fini della valutazione, l'anno scolastico viene suddiviso in periodi che generalmente vanno da tre a cinque mesi, in base a quanto stabilito dalla singola scuola. La valutazione periodica si svolge al termine di ogni periodo mentre per finale si intende quella svolta al termine di ciascun anno scolastico. Non sono previsti esami al termine della scuola primaria.
Alla valutazione periodica e finale (scrutinio) degli alunni di una classe partecipano collegialmente tutti gli insegnanti contitolari della classe, inclusi l’insegnante di religione cattolica o delle attività alternativa, a seconda della scelta degli alunni, e gli insegnanti che hanno svolto attività e insegnamenti nella classe.
Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni nelle singole discipline avviene con l'attribuzione di giudizi descrittivi (DL 22/2020 modificato con legge 41/2020). Come stabilito nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, ogni materia ha i propri obiettivi specifici di apprendimento che sono poi descritti dalla scuola nel proprio curricolo di istituto inserito nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) della scuola. L’insegnante valuta il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento da parte dell'alunno per ogni materia in base a quattro livelli: Avanzato, Intermedio, Base, In via di prima acquisizione. Ogni livello deve corrispondere a una definizione dettagliata che la scuola include nel proprio PTOF. Le definizioni fanno riferimento ad almeno quattro ‘dimensioni’: il livello di autonomia dell’alunno nel raggiungimento dell’obiettivo, il tipo di situazione, nota o non nota, in cui l’alunno ha raggiunto l’obiettivo, le risorse utilizzate, la continuità nell’apprendimento. Nel documento di valutazione, gli insegnanti possono collegare il livello raggiunto alla descrizione adottata dalla scuola o, invece, a un giudizio descrittivo personalizzato ed elaborato dal docente, sempre tenendo presenti le quattro dimensioni. Il Ministero ha pubblicato un’Ordinanza e Linee guida (n. 172/2021) per fornire alle scuole indicazioni operative ed esempi di giudizi descrittivi e ha avviato iniziative di formazione rivolte a tutti i dirigenti scolastici e docenti delle scuole primarie.
Il comportamento viene valutato dai docenti della classe attraverso un giudizio sintetico. La valutazione del comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
La valutazione della religione cattolica, o delle attività alternative, a seconda della scelta dell’alunno, viene svolta dal relativo docente attraverso un giudizio sintetico sull’interesse mostrato dagli alunni per la materia e sui risultati raggiunti. Il giudizio è reso con una nota distinta.
Fino all’anno scolastico 2019/2020, le valutazioni periodiche e finali avvenivano con l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi, che corrispondeva ad altrettanti livelli di apprendimento. Un voto uguale o superiore a 6/10 indicava che l’alunna/o aveva raggiunto i livelli di apprendimento previsti per la scuola primaria. Un voto inferiore a 6/10 non influiva sull’ammissione alla classe successiva.
Disposizioni speciali si applicano per gli alunni con bisogni educativi speciali (cfr. cap. 12) e per gli alunni ospedalizzati. Nel caso di alunni ospedalizzati, i docenti in ospedale lavorano sempre in collaborazione con gli insegnanti della classe per condividere elementi utili alla valutazione dell'alunna/o. lo stesso accade nel caso di alunni che ricevono istruzione domiciliare perché impossibilitati alla frequenza a causa di lunghe degenze a casa. Nel caso in cui l'ospedalizzazione abbia tempi più lunghi rispetto alla frequenza della scuola, la valutazione viene svolta dai docenti delle classi in ospedale (per ulteriori dettagli cfr. par. 'Varianti organizzative e strutture alternative nella scuola primaria').
Gli apprendimenti degli alunni sono oggetto anche di una valutazione esterna svolta dall'Invalsi (Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione). Le rilevazioni nazionali sugli apprendimenti si svolgono per le classi seconda e quinta della scuola primaria, entro il mese di maggio. Per le classi seconde, le rilevazioni sono finalizzate a verificare gli apprendimenti degli alunni in italiano e matematica, mentre quelle per le classi quinte comprendono anche l’inglese. Le prove di inglese devono essere coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito ufficiale Invalsi dedicato alle prove.
Gli alunni avanzano alla classe successiva anche se hanno parzialmente raggiunto gli obiettivi di apprendimento previsti. La non ammissione alla classe successiva può essere decisa solo in casi eccezionali con decisione motivata, presa dai docenti della classe all’unanimità.
Avanzamento degli alunni
Gli alunni sono ammessi alla classe successiva della scuola primaria e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In questi casi, a seguito della valutazione periodica e finale, la scuola avvisa tempestivamente le famiglie e autonomamente organizza specifiche misure e azioni per aiutare gli alunni a migliorare i loro livelli di apprendimento. La non ammissione di un alunno alla classe successiva può avvenire solo in casi eccezionali con decisione presa all'unanimità dai docenti della classe e specificatamente motivata (D.Lgs 62/2017).
Gli alunni non devono sostenere un esame conclusivo al termine della scuola primaria in quanto questa costituisce, insieme alla scuola secondaria di I grado il primo ciclo di istruzione e la Costituzione italiana prevede gli esami finali solo al termine di ciascun ciclo di istruzione.
Certificazione
A seguito delle valutazioni periodiche e finali, l'alunno riceve il documento personale di valutazione predisposto autonomamente dalla scuola (D.Lgs. 62/2017 e Linee guida per la valutazione nella scuola primaria del 2020).
Il documento personale di valutazione contiene:
- gli obiettivi di apprendimento per ciascuna materia e il livello raggiunto dall'alunna/o
- la descrizione dei quattro livelli (avanzato, intermedio, base, invia di prima acquisizione)
- il giudizio sintetico sul comportamento
- il giudizio sintetico relativo alla Religione cattolica/attività alternativa
- la descrizione globale del processo di apprendimento e dello sviluppo raggiunto
Chi si avvale dell'insegnamento della religione Cattolica, oppure opta per le attività alternative, riceve una nota descrittiva redatta dal relativo docente e consegnata separatamente, sull'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne consegue.
Il documento di valutazione è consegnato in forma telematica e può essere accompagnato da un colloquio esplicativo.
Al termine della scuola primaria gli alunni ricevono una certificazione delle competenze acquisite. La certificazione delle competenze fa riferimento al ‘Profilo dello studente’, incluso nelle Indicazioni nazionali per il curricolo, che descrive le competenze che un alunno dovrebbe possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Inoltre, la certificazione delle competenze fa riferimento alle otto competenze per l’apprendimento permanente definite a livello europeo (2006/962/CE) e tengono conto anche di importanti competenze sviluppate dall’alunno attraverso l’apprendimento non formale e informale. Le competenze sono valutate attraverso una scala su quattro livelli, ognuno dei quali decritto con indicatori esplicativi (D.Lgs. 62/2017). Per gli studenti con disabilità certificata può essere inserita una nota di accompagnamento che esplichi come la descrizione delle competenze si raccorda con gli obiettivi specifici del piano educativo personalizzato. Il Ministero ha fornito alle scuole un modello valido su tutto il territorio nazionale per la certificazione delle competenze (D.M. 14/2024, Allegato A).
Non è previsto il rilascio di una certificazione specifica che attesti il completamento della scuola primaria. Gli alunni ricevono la certificazione di completamento del primo ciclo di istruzione, di cui la scuola primaria è il primo segmento e che termina con la fine della scuola secondaria di I grado.
Ultima revisione contenuti: febbraio 2024