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Italia:Organizzazione dell'istruzione secondaria superiore generale

Italy

6.Istruzione secondaria e post-secondaria non terziaria

6.4Italia:Organizzazione dell'istruzione secondaria superiore generale

Last update: 14 December 2023

L’istruzione secondaria statale è amministrata a livello centrale dal ministero competente, attualmente denominato Ministero dell'istruzione e del merito, di seguito indicato come 'Ministero'.

L'istruzione è obbligatoria per 10 anni (fino a 16 anni di età) e copre il primo ciclo di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado) e i primi due anni del secondo ciclo.

Perciò, dopo aver completato il primo ciclo di istruzione, gli studenti accedono obbligatoriamente al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione che offre due possibilità:

  • la scuola secondaria di secondo grado;
  • i corsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP).

La scuola secondaria di secondo grado è di competenza statale ed è organizzata in un indirizzo generale offerto nei licei e in un indirizzo professionale offerto dagli istituti tecnici e professionali.

L’istruzione secondaria di II grado, generale e professionale, ha una durata complessiva di 5 anni.

L’istruzione e formazione professionale (IFP) è di competenza regionale ed è offerta da agenzie formative accreditate o da agenzie formative in partenariato con le scuole secondarie di secondo grado.

Tipi di istituti

L'istruzione secondaria di secondo grado di tipo generale, della durata di 5 anni, si svolge in 6 tipi di licei: artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane.

Il liceo artistico offre i seguenti indirizzi: arti figurative, architettura e ambiente, design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia. Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi.

Il liceo scientifico offre, oltre al percorso ordinario, anche un'opzione in scienze applicate, mentre il liceo delle scienze umane offre anche un'opzione economico-sociale.

Accessibilità geografica

La Costituzione Repubblicana (artt. 33-34) stabilisce che lo Stato ha il dovere di rendere possibile la frequenza della scuola a tutti i giovani residenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla collocazione geografica del luogo di residenza e dalle condizioni socio-economiche individuali. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, le amministrazioni regionali, provinciali e locali (Comuni) sono impegnate per il raggiungimento di questo fine.

Le funzioni di programmazione dell’offerta formativa e della rete scolastica sono attribuite alle Regioni, in modo da garantire un uso più razionale delle risorse e un sistema scolastico più efficiente.

Requisiti di ammissione e scelta della scuola

L'obbligo di istruzione dura complessivamente 10 anni e copre i primi due anni del secondo ciclo. Perciò, coloro che hanno concluso con successo il primo ciclo di istruzione, devono iscriversi alle scuole dell'istruzione secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti professionali), o ai percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale.

Oltre al Diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, non sono richiesti altri requisiti per essere ammessi al liceo.

In generale, la scelta della scuola da parte delle famiglie è libera. Tuttavia limitazioni possono essere stabilite in relazione alle capacità ricettive delle strutture edilizie o agli organici assegnati alle singole scuole dall'amministrazione scolastica. In caso di richieste di iscrizioni superiori alle capacità ricettive o agli organici, i criteri di accettazione delle domande sono stabiliti dalle singole scuole. La domanda di iscrizione viene trasmessa direttamente dalla scuola di appartenenza alla scuola secondaria di secondo grado prescelta.

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli studenti firmano il 'Patto di corresponsabilità', un documento che definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti (es. uso dei telefoni cellulari e di dispositivi elettronici a scuola).

Livelli di età e gruppi di alunni

I percorsi liceali sono destinati a studenti di età compresa di norma fra 14 e 19 anni e sono organizzati, solo a fini didattici, in due bienni seguiti da un ultimo anno.

In linea generale, nelle scuole secondarie di secondo grado le classi sono formate da un minimo di 27 e un massimo di 30 studenti; negli anni successivi le classi non possono avere meno di 22 studenti. Di norma, il numero massimo di alunni per classe è ridotto a 20 nel caso siano presenti alunni con disabilità.

I predetti numeri hanno valore indicativo e possono subire variazioni sia in aumento sia in diminuzione in relazione alla necessità di rispettare le dotazioni organiche stabilite dall'Ufficio Scolastico Regionale.

In una classe ci sono più insegnanti specialisti, che insegnano una materia o più materie appartenenti alla stessa area (per es., matematica e scienze).

Organizzazione dell'anno scolastico

Il Ministero definisce ogni anno le scadenze per lo svolgimento degli esami conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione e il calendario delle festività a rilevanza nazionale (D.Lgs. n. 297/1994). Le singole Regioni determinano il calendario scolastico (inizio e fine delle lezioni, periodi di chiusura delle scuole in coincidenza delle festività nazionali, altri periodi di vacanza) per adattarlo alle esigenze del proprio territorio (D.Lgs. 112/1998). Ogni anno, il Ministero pubblica sul suo sito un prospetto riassuntivo locale dei calendari scolastici per Regione.

L’anno scolastico ha inizio il 1° settembre e termina il 31 agosto. Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, nonché delle attività di aggiornamento del personale, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno (l'esame di Stato conclusivo dell'istruzione secondaria di secondo grado deve concludersi entro il mese di luglio). Allo svolgimento delle lezioni devono essere assegnati almeno 200 giorni, distribuiti su 33 settimane. Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno scolastico può essere suddiviso in due o tre periodi (quadrimestri o trimestri), con decisione del Collegio dei docenti.

Il monte orario obbligatorio annuale e settimanale (calcolato su 33 settimane l'anno) è definito a livello centrale (DPR 89/2010). Il monte orario minimo annuale e settimanale varia a seconda del tipo di liceo e della classe.

Liceo artistico: l'orario obbligatorio comune a tutti gli indirizzi è di 1122 ore l'anno (circa 34 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 759 ore l'anno (circa 23 ore a settimana) nelle classi terza e quarta e 693 ore (circa 21 ore a settimana) nella classe quinta. Oltre all'orario comune, 396 ore l'anno (circa 12 ore a settimana), nelle classi terza e quarta, e 462 ore l'anno (circa 14 ore a settimana), nella classe quinta, sono destinate a materie specifiche di ciascun indirizzo.

Liceo classico: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 1023 ore (circa 31 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Liceo linguistico: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Liceo musicale e coreutico: 594 ore l'anno (circa 18 ore a settimana) comuni ai due ambiti di studio - musicale e coreutico - più 462 ore l'anno (circa 14 ore a settimana) specifiche per ciascun ambito, per un totale di 1056 ore l'anno.

Liceo scientifico: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Liceo delle scienze umane: 891 ore l'anno (circa 27 ore a settimana) nelle classi prima e seconda, 990 ore (circa 30 ore a settimana) nella terza, quarta e quinta classe.

Per ogni liceo, la normativa prevede anche la distribuzione dell'orario annuale per materia.

Organizzazione dell'orario settimanale e giornaliero

L’orario settimanale e giornaliero, con la distribuzione delle attività nei vari giorni della settimana viene deliberato dal Consiglio di circolo o di istituto.

Le lezioni devono essere distribuite su un minimo di 5 giorni a settimana, ma le scuole hanno autonomia per quanto riguarda l'organizzazione dell'orario giornaliero. In genere, le scuole applicano un orario delle lezioni comprensivo anche del sabato.

L'accoglienza extrascolastica degli alunni prima o dopo le lezioni è un servizio gestito dai Comuni ed è condizionato dalle richieste dell'utenza e dalla disponibilità, finanziaria e di personale, delle Amministrazioni locali. A questo livello di istruzione l’accoglienza extrascolastica non è comune.

La tabella sottostante riporta, a puro titolo esemplificativo, un'ipotesi di organizzazione oraria settimanale in un liceo scientifico. Nell'orario sono inclusi gli intervalli fra una lezione e l'altra e un intervallo di 15 minuti, generalmente a metà mattina.

  Pre-scuola Durata delle lezioni Pausa pranzo Durata delle lezioni Post-scuola)
Lunedì - 8.15-13.15 - - -
Martedì - 8.15-13.15 - - -
Mercoledì - 8.15-13.15 - - -
Giovedì - 8.15-13.15 - - -
Venerdì - 8.15-13.15 - - -
Sabato - 8.15-12.15 - - -

 

Normativa di riferimento

DPR 15 marzo 2010, n. 89 (riorganizzazione dei licei)

DPR 20 marzo 2009, n. 81 (dimensioni delle classi)

Legge 6 agosto 2008, n. 133 (riorganizzazione dell'istruzione secondaria superiore)

DM 22 agosto 2007, n. 139 (durata obbligo)