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Italia:Offerta per i bisogni educativi speciali all'interno dell'istruzione ordinaria

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12.Italia:Sostegno educativo e orientamento

12.1Italia:Offerta per i bisogni educativi speciali all'interno dell'istruzione ordinaria

Last update: 14 December 2023

La scolarizzazione degli alunni con disabilità avviene nell’istruzione ordinaria.

Solo in forma residuale rimangono in funzione, per alunni non vedenti e sordomuti, alcuni istituti speciali, esistenti prima dell'emanazione delle norme sull'integrazione scolastica.

Al momento dell’iscrizione alla scuola (a partire dal livello ISCED 0), i genitori dell’alunno/a con disabilità devono presentare la relativa certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche previste dalla recente normativa (D.Lgsl. 66/2017). Il documento attesta il tipo di disabilità e il diritto dell’alunno a fruire delle misure di sostegno previste dal sistema scolastico.

Possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado, gli alunni con disabilità che non hanno superato il 18° anno di età e che hanno superato regolarmente l’esame conclusivo del primo ciclo e hanno conseguito il relativo diploma oppure, nel caso di non conseguimento del diploma, hanno ottenuto l’attestato con i crediti formativi maturati. Gli alunni con disabilità assolvono all’obbligo di istruzione al 18° anno di età.

Anche nel caso di alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA), la documentazione con la diagnosi effettuata dagli uffici del servizio sanitario nazionale deve essere consegnata dai genitori alla scuola. 

Definizione di soggetti con bisogni educativi speciali

Le misure di integrazione e sostegno per gli alunni con disabilità sono rivolte a coloro che rientrano nella definizione di disabilità contenuta nella Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge n. 104/1992). In base a questa definizione, sono alunni con disabilità coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Inoltre, la normativa riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici di apprendimento (DSA), che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana (Legge n. 170/2010). In particolare definisce la dislessia ‘un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà dell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura’; la disgrafia ‘un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica’; la disortografia ‘un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica’; la discalculia ‘un disturbo specifico che si manifesta in una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri’.

La più recente definizione di bisogni educativi speciali (BES) amplia l’area dello svantaggio scolastico, che non deve limitarsi alla presenza di deficit.

Oltre agli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento diagnosticati, viene individuata anche una categoria pedagogico-didattica di alunni BES con “disturbi evolutivi specifici”, ossia con deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, ricomprendendo – per la comune origine nell’età evolutiva – anche quelli dell’attenzione e dell’iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico. 

Quest’area comprende quindi le seguenti tre grandi sotto-categorie: 

  • disabilità;
  • disturbi evolutivi specifici (compresi i disturbi specifici dell'apprendimento);
  • svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.

Misure specifiche di sostegno per i soggetti con bisogni educativi speciali

L’offerta per gli alunni con bisogni educativi speciali è inclusa totalmente nell’istruzione ordinaria.

L’inclusione scolastica di questi alunni prevede l’obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli Enti locali e l'azienda sanitaria locale.

Poiché gli interventi necessari per realizzare l’integrazione sono di competenza di diversi enti, la normativa prevede che le istituzioni scolastiche, gli enti locali e le unità sanitarie locali stipulino accordi di programma per stabilire le modalità di collaborazione e coordinamento delle attività.

Misure di sostegno per alunni con disabilità

Il documento di certificazione della disabilità, rilasciato da una commissione medica preposta, attesta anche il conseguente diritto a fruire degli interventi previsti dalla legge ed è indispensabile per avviare le procedure amministrative relative all’inclusione scolastica.

In seguito all’accertamento della condizione di disabilità viene redatto un Profilo di funzionamento secondo i criteri del modello bio-psicosociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) adottata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che, insieme al Piano educativo individualizzato (PEI), sta alla base dell’identificazione e programmazione delle misure specifiche di sostegno degli alunni con disabilità.

ll Profilo di funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale.

Il Profilo di funzionamento viene redatto dall’unità di valutazione multidisciplinare, composta da:

a) un medico specialista o un esperto della condizione di salute della persona;

b) uno specialista in neuropsichiatria infantile;

c) un terapista della riabilitazione;

d) un assistente sociale o un rappresentante dell’Ente locale di competenza che ha in carico il soggetto.

Alla redazione del Profilo di funzionamento collaborano i genitori dell’alunno/studente e un rappresentante dell’amministrazione scolastica, individuato preferibilmente tra i docenti della scuola frequentata dal soggetto interessato.

Il profilo definisce anche le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l’inclusione scolastica. È pertanto il documento propedeutico alla redazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

Il PEI è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per gli alunni/studenti con disabilità in un determinato periodo di tempo. 

È elaborato e approvato dai docenti contitolari, curricolari e di sostegno, o dal Consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la classe e con gli alunni/studenti con disabilità, nonché con il supporto dell’unità di valutazione multidisciplinare.

Principalmente individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell’interazione, dell’orientamento e delle autonomie; esplicita anche le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.

Ciascuna istituzione scolastica, nell’ambito della definizione del Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), predispone il Piano per l’inclusione che definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere architettoniche e l’individuazione di facilitatori del contesto di riferimento.

Presso ciascuna scuola è istituito il Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI), composto da docenti curricolari, di sostegno, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti dell’azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica. Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI.

L'organico della scuola viene potenziato con i cosiddetti insegnanti di sostegno che hanno ricevuto, nell’ambito della formazione iniziale, una formazione specifica per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Fanno parte a pieno titolo del gruppo dei docenti titolari delle classi in cui operano e partecipano a tutte le attività e le decisioni relative alla programmazione e alla valutazione. Sono assegnati alla classe e non all'alunno con disabilità, con il compito prioritario di attuare interventi di inclusione attraverso strategie didattiche specifiche, insieme agli insegnanti curricolari.

Ad integrazione dell’assistenza didattica, che spetta all’insegnante di sostegno, la normativa prevede, nei casi in cui se ne certifichi la necessità, anche l’assistenza di tipo educativo assegnata ad personam e svolta dagli assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Tali assistenti, garantiti dagli enti locali, hanno infatti il compito di mediare tra gli alunni con disabilità e il gruppo classe per potenziare le loro relazioni, supportarli nella partecipazione alle attività, aiutare lo sviluppo delle varie competenze di autonomia personale e sociale e di comunicazione verbale e non verbale alternative, partecipando all'azione educativa in sinergia con i docenti. 

Il documento di certificazione della disabilità, oltre ad indicare il tipo di patologia dell’alunno/a ne precisa anche la gravità, così da giustificare l’assegnazione di più o meno ore di insegnante di sostegno alla classe che lo/la accoglierà e di assistente educativo ad personam

Le classi che accolgono alunni con disabilità sono normalmente costituite con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata la necessità di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il progetto articolato di inclusione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall’insegnante di sostegno o da altro personale operante nella scuola. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata ha come oggetto il comportamento, le discipline e le attività che sono svolte sulla base del Piano educativo individualizzato. La valutazione è svolta con le stesse modalità utilizzate per tutti gli alunni, con l’attribuzione di un voto espresso in decimi, ma tiene conto, più che dei risultati assoluti, del progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli iniziali.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI. I docenti della classe o il Consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova. In casi eccezionali, è possibile prevedere l’esonero dalla prova.

L’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione può svolgersi, se necessario, con prove differenziate e con l’utilizzo di particolari strumenti e sussidi didattici. Sulla certificazione finale è riportato il voto in decimi ma non è fatta menzione delle modalità di svolgimento dell’esame e di differenziazione delle prove. Analogamente non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Se l’alunno/a non si presenta agli esami, riceve un attestato di credito formativo che gli permette comunque di accedere alla scuola secondaria di secondo grado o ai corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell’acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti, nell’anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l’obbligo di istruzione nella scuola secondaria di primo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Anche l’esame conclusivo del secondo ciclo, può svolgersi con l’utilizzo di specifici strumenti e sussidi didattici. Lo studente, che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma di fine studi secondari superiori, riceve una attestato in cui sono riportati, oltre all’indirizzo, le materie e la durata degli studi, anche le competenze e conoscenze acquisite e i crediti formativi ottenuti all’esame finale.

Misure di sostegno per alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici

Le scuole – con determinazioni assunte dai Consigli di classe, risultanti dall’esame della documentazione clinica presentata dalle famiglie e sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico – possono avvalersi per tutti gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato.

Inoltre, per agevolare il sostegno al percorso didattico di queste tipologie di alunni, sono previsti interventi per la formazione in servizio degli insegnanti e dei dirigenti scolastici di tutti i livelli di istruzione.

Tuttavia, per le classi che accolgono alunni con disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici non è previsto che venga loro assegnato un docente di sostegno come accade per le classi in cui sono presenti alunni con disabilità.

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici attuati. In particolare, le scuole devono adottare modalità valutative che consentano agli alunni con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria, valorizzando i modi attraverso cui lo studente può esprimere meglio le sue competenze, ad esempio privilegiando l’espressione orale, soprattutto per quanto riguarda la lingua straniera, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune  Nel caso di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza contemporanea di altri disturbi o patologie, l’alunno può – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerato dall’insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. 

Gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento di queste prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della stessa non sostengono la prova nazionale di lingua inglese. 

Gli alunni con DSA sostengono le prove di esame di Stato utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel piano didattico personalizzato ed usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte. Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, vengono individuati modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso di alunni esonerati dall’insegnamento di una o entrambe le lingue straniere possono essere definite sulla base del piano didattico personalizzato prove differenziate con valore equivalente. 

Anche per questi alunni, sulla certificazione finale è riportato il voto in decimi ma non è fatta menzione delle modalità di svolgimento dell’esame e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all’albo dell’istituto. 

I criteri di valutazione degli apprendimenti degli alunni BES con “disturbi evolutivi specifici” che non hanno una diagnosi clinica certificata sono definiti, nel caso, dal Piano didattico personalizzato elaborato collegialmente dal gruppo docente.

Misure di sostegno per alunni in condizioni di svantaggio

Infine, anche per la categoria di alunni con bisogni educativi speciali derivanti da uno svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale individuato su basi oggettive (ad es. una segnalazione degli operatori sociali) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (per esempio, per gli alunni di recente immigrazione, la dispensa dalla lettura ad alta voce, la scrittura sotto dettatura, ecc.). In questi casi, si avrà cura di monitorare l’efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensatorie avranno carattere transitorio.

Per le classi che accolgono alunni svantaggiati non è previsto che venga loro assegnato un docente di sostegno come accade per le classi in cui sono presenti alunni con disabilità.

I minori stranieri presenti sul territorio hanno diritto all’istruzione e sono soggetti all'obbligo scolastico; a essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Nelle “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” (2014) il Ministero dell’istruzione ha fornito, oltre a un quadro normativo di riferimento, alcuni suggerimenti di carattere organizzativo e didattico, per favorire sia l'accoglienza degli alunni stranieri nella scuola sia la loro riuscita nel percorso scolastico e formativo.

In particolare, sono previsti interventi didattici relativi all’apprendimento della lingua e, solo in via eccezionale, il ricorso alla formalizzazione di un Piano didattico personalizzato. Tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria.

Per l’integrazione degli alunni stranieri non sono previsti insegnanti di sostegno a meno che non siano individuati come persone con disabilità certificata, nel qual caso vengono attivate le medesime misure di sostegno previste per gli alunni italiani. È invece molto diffusa la presenza di mediatori linguistici e culturali, messi a disposizione da parte degli enti locali o di altri enti e associazioni del territorio, per favorire la comunicazione degli insegnanti e degli altri operatori scolastici con gli alunni e le loro famiglie.

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono valutati esattamente come i cittadini italiani. Tuttavia, le linee guida sottolineano l’importanza che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, un possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.

Misure di sostegno per alunni in situazione di degenza e/o di malattia

La legge prevede anche l'istituzione di classi ordinarie quali sezioni staccate delle scuole statali, nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali, per consentire ai soggetti impediti temporaneamente alla frequenza della scuola di non subire interruzioni nel processo di educazione e istruzione. Tali sezioni e classi sono istituite dall'Amministrazione scolastica, d'intesa con le Aziende sanitarie locali e i centri pubblici e privati convenzionati con il Ministero della Salute e con il Ministero del Lavoro. A queste classi sono ammessi i minori ricoverati nei centri di degenza per non meno di 30 giorni. 

Per l'insegnamento nei centri di recupero e riabilitazione e negli ospedali è prevista la possibilità dell'utilizzo di insegnanti con specifica formazione psicopedagogica.

Questi interventi rientrano oggi nella più ampia iniziativa denominata “Scuola in ospedale”, destinata a tutti gli alunni delle scuole di ogni livello, affetti da gravi patologie e ricoverati nelle strutture ospedaliere o seguiti in regime di day-hospital. Il progetto si attua con modalità estremamente flessibili, dovendo tener conto della tipologia della malattia di ciascun alunno, dei tempi delle visite e delle terapie nonché dei ritmi della vita dell’ospedale. 

Una particolare evoluzione di questo tipo di servizio è quella della istruzione domiciliare, destinata ai ragazzi che a causa della malattia sono impossibilitati alla frequenza per almeno 30 giorni, i quali vengono seguiti a casa da uno o più docenti, sulla base di uno specifico progetto finalizzato a mantenere la continuità nel processo di apprendimento e a facilitare il successivo reinserimento nella classe di appartenenza.

Centri territoriali di supporto per l’inclusione

Infine, dal punto di vista dell’organizzazione territoriale per il potenziamento dell’inclusione scolastica, la normativa ha previsto l’individuazione di Centri territoriali di supporto (CTS). Questi Centri sono istituiti dagli Uffici scolastici regionali in accordo con il Miur e collocati presso scuole-polo nel numero di almeno un centro per provincia. Loro compito è attivare reti fra scuole e fra scuole e servizi nell’ottica di una piena inclusione degli alunni con BES nel percorso formativo e di una gestione efficiente delle risorse disponibili sul territorio. Sono composti dal Dirigente scolastico, da almeno tre docenti curricolari e di sostegno, da un rappresentante dell’USR, da un operatore sanitario e da docenti specializzati. Compito dei CTS è realizzare una rete territoriale permanente che consenta di accumulare, conservare e diffondere le conoscenze (buone pratiche, corsi di formazione) e le risorse (hardware e software) a favore dell’integrazione didattica degli alunni attraverso le Nuove Tecnologie. Hanno lo scopo di attivare sul territorio iniziative di formazione sull’uso corretto delle tecnologie rivolte gli insegnanti e agli altri operatori scolastici, nonché ai genitori e agli stessi alunni. Ad un livello territoriale meno esteso, che può coincidere per esempio con il distretto socio-sanitario, è previsto di individuare altre scuole polo come Centri territoriali per l’inclusione (CTI) che concorrono così ad ampliare la rete per l’inclusione scolastica offrendo ai docenti punti di contatto e di riferimento per tutte le problematiche inerenti i bisogni educativi speciali. Le scuole che vogliono istituire un CTI devono presentare la propria candidatura all’Ufficio scolastico regionale competente. Il gruppo di docenti operatori del CTS e del CTI dovrà essere in possesso di specifiche competenze nelle tematiche relative ai BES, al fine di poter supportare concretamente le scuole e i colleghi con interventi di consulenza e di formazione mirata. Per quanto riguarda in particolare l’area della disabilità, si tratterà in primis di docenti di sostegno, ma anche di docenti curricolari esperti nelle nuove tecnologie per l’inclusione. 

Per quanto riguarda l’offerta e le misure di sostegno educativo nell’ambito dei percorsi di Istruzione e formazione professionale di competenza regionale (IFP), non è possibile darne una descrizione univoca in quanto ciascuna Regione mette in atto proprie politiche e misure. 

Panoramica storica della normativa sull’inclusione scolastica

La Legge quadro n. 104 del 1992, raccoglie ed integra i precedenti interventi legislativi, che partono già dagli anni 70, divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale delle persone con disabilità. La legge stabilisce essenzialmente che l’l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona con disabilità nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione e definisce gli alunni con disabilità come coloro che presentano minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, stabilizzate o progressive, che sono causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa.

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca emana poi, nel 2009, le Linee guida sull'integrazione scolastica degli alunni con disabilità. Esse contengono una serie di indicazioni operative che, nel rispetto dell’autonomia scolastica e della legislazione vigente, propongono soluzioni per migliorare il processo di integrazione degli alunni con disabilità.

L’anno successivo, la legge 170, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia quali disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana. Il diritto allo studio degli alunni con DSA viene così garantito attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati nell'ambito scolastico.

Infine, la strategia inclusiva della scuola italiana viene confermata e ampliata dalla direttiva del MIUR sugli strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali (BES) e sull’organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. La direttiva infatti ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante all’intera area dei bisogni educativi speciali, comprendente anche: “svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture diverse”, come per esempio gli alunni immigrati a cui si applicano ugualmente le misure di sostegno scolastico.

L’integrazione e la riuscita scolastica degli alunni immigrati sono infatti un importante obiettivo per il sistema di istruzione e formazione italiano, come dimostrano anche le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri emanate dal MIUR nel 2014, che aggiornano le precedenti indicazioni operative del 2006.

La legge di riforma del sistema di istruzione n.107/2015 ha previsto, tra le altre cose, anche una delega relativa alla promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, il cui decreto legislativo n. 66/2017 è entrato in vigore il 31 maggio 2017, anche se è previsto che i principali cambiamenti previsti da tale decreto siano introdotti nel corso del 2019. I punti principali del decreto sono gli strumenti per l’assegnazione delle risorse per il sostegno didattico, la formazione del personale e della comunità scolastica e la continuità didattica, nell’ottica della costruzione di un progetto di vita che dovrà coinvolgerà più attori della società che collaborano in rete.