La Costituzione stabilisce che la Repubblica italiana è formata, oltre che dallo Stato, dalle Regioni, dalle Città metropolitane, dalle Province e dai Comuni. Le Province sono state riformate nel 2014. Questi sono tutti enti autonomi che svolgono i propri poteri e funzioni nei limiti fissati dalla Costituzione (art. 114).
Lo Stato e le 20 Regioni hanno potestà legislativa sia esclusiva che concorrente sull’istruzione, così come stabilito dalla stessa Costituzione (art. 117):
- lo Stato ha legislazione esclusiva in una serie definita di materie, tra le quali rientrano la definizione delle norme generali sull’istruzione e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- le Regioni hanno la potestà di legislazione esclusiva per tutte le materie che la Costituzione non riserva espressamente alla legislazione dello Stato. Fra queste, l’istruzione e la formazione professionale;
- rispetto ad alcune materie, tassativamente elencate, le Regioni hanno una potestà di legislazione concorrente, nel senso che possono legiferare salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Tra le materie riservate alla legislazione concorrente vi è l’istruzione, ad esclusione dell'istruzione e formazione professionale, sulla quale le Regioni hanno potestà esclusiva, e salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Alle autorità locali sono demandati alcuni aspetti specifici del sistema di istruzione, come l’organizzazione dell’offerta a livello locale.
Lo Stato
L'Italia è una Repubblica parlamentare.
Il Presidente della Repubblica è la più alta carica dello Stato. Viene eletto ogni sette anni dal Parlamento in seduta comune e da rappresentanti delle Regioni. Il Presidente rappresenta l'unità nazionale e svolge un ruolo super partes a garanzia degli equilibri istituzionali. Per questo, gli sono riconosciute funzioni di natura legislativa (per es. la promulgazione delle leggi approvate in Parlamento), esecutiva (per es. nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri) e giudiziaria (per es. presiede il Consiglio superiore della magistratura).
Il potere legislativo è affidato al Parlamento che consta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Entrambi i rami del Parlamento durano in carica 5 anni.
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale diretto dai cittadini che hanno compiuto i 18 anni di età. La Camera è composta da 400 deputati, otto dei quali eletti dagli italiani residenti all'estero. Sono eleggibili coloro che abbiano compiuto almeno 25 anni.
Il Senato è composto da 200 senatori, quattro dei quali eletti dagli italiani residenti all'estero. Sono eleggibili coloro che hanno compiuto i 40 anni. Fanno parte di diritto del Senato gli ex-Presidenti della Repubblica, inoltre il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita per meriti speciali cinque cittadini.
Il potere esecutivo è affidato al Governo, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio dei Ministri e dai singoli Ministri. Oltre alla funzione politica di indirizzo, il Governo svolge l'attività amministrativa diretta a realizzare i fini che lo Stato si pone. In via eccezionale - per necessità e urgenza o su delega del Parlamento - esercita anche il potere legislativo.
All’interno del Governo, il Ministero dell’istruzione e del merito (MIM) è competente per il sistema di istruzione, dalla prima infanzia (sistema integrato 0-6) a tutta l’istruzione scolastica, mentre il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), è responsabile per il settore dell’istruzione terziaria e per la ricerca.
Le Regioni
L'Italia è suddivisa in 20 Regioni, enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione (art. 114). Cinque Regioni godono di un livello particolare di autonomia, sulla base di statuti speciali adottati con legge costituzionale. Fra queste, il Trentino/Alto Adige è formato dalle Province autonome di Trento e Bolzano che hanno le stesse prerogative delle regioni. Le altre regioni a statuto speciale sono: Friuli Venezia-Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta.
Il potere legislativo è esercitato dal Consiglio Regionale, organo collegiale eletto dai cittadini elettori residenti nel territorio. Il potere esecutivo è esercitato dalla Giunta regionale, formata dagli assessori nominati dal Presidente della Giunta (o Presidente della Regione).
Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed è eletto nelle modalità stabilite dalle singole leggi regionali.
Per quanto riguarda le competenze specifiche delle Regioni in materia di istruzione, si rimanda allo specifico paragrafo.
Amministrazioni Locali
La Costituzione stabilisce che la Repubblica italiana è ‘costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato’ (art. 114).
Per una descrizione sintetica delle competenze delle amministrazioni locali in materia di istruzione, si rimanda allo specifico paragrafo.
I Comuni
Il Comune è l’ente territoriale di base, a contatto diretto con i bisogni della popolazione. I Comuni hanno (come anche le Regioni) autonomia finanziaria di entrate e di spesa e un proprio patrimonio.
Il Consiglio comunale ha potere di deliberare, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali, per tutti i provvedimenti relativi alla organizzazione dei servizi di competenza. Il Consiglio comunale è formato da rappresentanti eletti a suffragio universale dai residenti nel territorio di competenza.
La Giunta comunale esercita il potere esecutivo del Comune ed è formata da assessori nominati direttamente dal Sindaco. Quest’ultimo è eletto dai residenti maggiorenni con suffragio universale.
Le Province
La Provincia è una circoscrizione territoriale intermedia tra la Regione e il Comune, che raggruppa più Comuni che, per motivi geografici, storici, economici sono legati a un centro urbano detto capoluogo.
Nel 2014, dieci Province sono state trasformate in altrettante Città metropolitane, mentre le rimanenti Province sono state riorganizzate. A seguito della riforma, gli organi che amministrano le Province e le nuove Città metropolitane non sono più eletti direttamente dai cittadini a suffragio universale ma sono eletti da e fra i membri dei Consigli comunali che formano la Città metropolitana o la Provincia.
Ultimo aggiornamento contenuti: 8 marzo 2023