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Formazione iniziale degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica
Italy

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9.Insegnanti e altro personale dell'istruzione

9.1Formazione iniziale degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Last update: 12 December 2024

I paragrafi che seguono descrivono la formazione iniziale degli insegnanti e le procedure di reclutamento in base alla più recente normativa in vigore. Il personale che oggi lavora nei nidi d’infanzia pubblici e nelle scuole statali può essere stato reclutato in base ad altre procedure che si sono susseguite negli anni e che non sono descritte in questo capitolo.

Le principali figure che lavorano nei nidi d’infanzia pubblici e nelle scuole statali sono:

  • educatrice/educatore nei nidi d’infanzia;
  • insegnante di scuola dell'infanzia;
  • insegnante di scuola primaria (generalista);
  • insegnante di scuola secondaria di I e di II grado (specialista);
  • insegnante di sostegno (nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie);
  • insegnante per le materie tecnico-professionali (negli istituti tecnici e professionali);
  • insegnanti di religione cattolica (nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie).

La formazione iniziale di educatrici/educatori e insegnanti che lavorano nei nidi pubblici e nelle scuole statali varia in base alla figura e al livello al quale andranno a insegnare.

Le educatrici/educatori nei nidi d’infanzia devono possedere una laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione (ISCED 6), specifica per lavorare con bambini della fascia di età 0-3 anni, oppure una laurea magistrale in scienze della formazione primaria (ISCED 7) integrata da un corso di specializzazione finalizzato all’educazione dei bambini più piccoli (D. Lgs. 65/2017). Sono previste deroghe per chi possiede qualifiche ottenute prima che le nuove disposizioni fossero pubblicate, anche sulla base delle norme regionali.

Per gli insegnanti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria il percorso formativo consiste attualmente in un corso di Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico (ISCED 7) in scienze della formazione primaria. Il corso di studi è comprensivo di tirocinio abilitante da avviare a partire dal secondo anno di corso (DM 249/2010).

Per accedere al percorso formativo per insegnare nella scuola secondaria di I e II grado, è necessario aver conseguito un titolo di secondo livello presso un’università o un istituto AFAM, in uno dei gruppi di materie (classi di laurea) insegnate a livello secondario. La formazione inziale dei docenti di scuola secondaria e accesso in ruolo, si articolano nelle seguenti fasi:

  • acquisizione di competenze specifiche competenze culturali, pedagogiche, linguistiche, tecnologiche, ottenute a seguito del completamento di un percorso abilitante finalizzato al conseguimento di almeno 60 CFU/CFA e comprensivo di prova finale; 
  • un concorso pubblico nazionale indetto su base regionale o interregionale;
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.

I requisiti per insegnare a livello secondario sono disciplinati dal  D.Lgs. 59/2017, come modificato dalla legge 79/2022.

Gli insegnanti di sostegno, oltre alle qualifiche richieste per insegnare ai diversi livelli di istruzione, necessitano di un corso di specializzazione aggiuntivo chiamato Tirocinio formativo attivo per insegnanti di sostegno (TFA per il sostegno) (DM 30.09.2011).

Gli insegnanti delle materie tecnico-professionali (tecnico-pratici) impiegati negli istituti tecnici e professionali devono possedere un titolo di istruzione secondaria di II grado tecnica o professionale (ISCED 3) o una qualifica di ciclo breve rilasciata da un Istituto tecnico superiore (ITS). Dall’a.s. 2024/2025 anche gli insegnanti tecnico-pratici dovranno avere una laurea (ISCED 6) o titolo equivalente rilasciato da un ITS.

La formazione iniziale dei docenti di Religione Cattolica coinvolge sia lo Stato italiano che la Chiesa cattolica. Infatti, il Ministero dell’istruzione e la Conferenza episcopale italiana (CEI) hanno concordato le qualifiche richieste per gli insegnanti di religione cattolica (DPR 175/2012). La normativa italiana stabilisce che gli insegnanti devono avere un titolo di livello superiore in scienze religiose o teologia, o aver completato studi teologici in seminario. Inoltre, a livello preprimario e primario, possono insegnare religione cattolica anche preti, diaconi e persone abilitate. A tutti i livelli, oltre alle qualifiche richieste dallo Stato italiano, gli insegnanti devono anche avere i requisiti che sono richiesti dal Codice di diritto canonico in base al quale una persona è abilitata all’insegnamento quando dimostra la conoscenza dei contenuti cristiani e cattolici, il possesso di abilità pedagogiche e la conduzione di una vita nella cristianità.

Istituti, livello e modelli di formazione

Gli educatori e gli insegnanti svolgono la propria formazione iniziale a livello di istruzione superiore universitaria e, limitatamente ai docenti delle scuole secondarie, presso gli istituti afferenti al sistema dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). I programmi di studio variano in base alla tipologia di insegnante e al livello di istruzione al quale il docente andrà a insegnare.

Nidi d’infanzia (0-3)

Per diventare educatrici/educatori nei nidi d’infanzia pubblici, sono possibili due percorsi (D.Lgs 65/2017 e DM 378/2018).

1) Il primo percorso di formazione iniziale prevede il completamento di una laurea triennale (ISCED 6) in scienze dell’educazione e della formazione, con indirizzo specifico per lavorare come educatrice/educatore nei servizi per l'infanzia, per un totale di 180 CFU.

Il corso di laurea triennale è riconosciuto per lavorare nei servizi educativi per l’infanzia se contiene studi in pedagogia, psicologia, sociologia e medicina con contenuti specifici per l’infanzia, in particolare per la fascia di età 0-3 anni. Questi studi corrispondono a un totale di 55 CFU che possono essere acquisiti in forma curricolare, all’interno del corso di studi, così come in forma aggiuntiva ed extra-curricolare. Alle attività di tirocinio devono essere destinati 10 CFU dei 55 richiesti, mentre 5 CFU sono acquisiti attraverso attività laboratoriali (Allegato B al DM 378/2018). Il metodo formativo è, quindi, concorrente.

2) Il secondo percorso è destinato a chi è già in possesso di una laurea magistrale in scienze della formazione primaria (ISCED 7) conseguita a conclusione di un percorso di studi quinquennale a ciclo unico (300 CFU). In questo caso è necessario anche completare un corso di specializzazione aggiuntivo (metodo formativo consecutivo), organizzato presso le università che offrono il corso di laurea magistrale e accreditato dal Ministero dell'università e della ricerca. Il corso di specializzazione ha lo scopo di far acquisire quelle competenze specifiche non previste nel programma di studi magistrali ma necessarie per lavorare con bambini della fascia di età 0-3 anni.

Il corso di specializzazione ha durata annuale (60 CFU) e le attività di formazione sono organizzate secondo un metodo teorico e pratico concorrente con lezioni, laboratori e tirocinio diretto e indiretto. La formazione teorica porta all’acquisizione di 34-40 CFU, dove ogni credito corrisponde a sei-otto ore di lezione frontale. I laboratori corrispondono a 10-12 CFU, sono obbligatori e non possono essere organizzati in modalità a distanza. Il tirocinio diretto prevede un impegno di 175 ore e può essere svolto in uno dei servizi educativi per l’infanzia attivi nel paese; il 50% del tirocinio deve essere comunque svolto nei nidi d’infanzia. Il tirocinio indiretto comporta un impegno totale di 75 ore e comprende attività di pianificazione e restituzione da svolgere anche in gruppo. I tirocini sono obbligatori e prevedono la presenza di un tutor (Allegato A al DM 378/2018).

Istruzione scolastica

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Per insegnare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole primarie è necessario possedere una laurea magistrale (ISCED 7) conseguita al completamento di un corso di laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria organizzato dalle università.

I corsi prevedono l’acquisizione di 300 CFU e sono organizzati come segue:

  • attività formative specifiche negli ambiti disciplinari insegnati a scuola (totale 135 CFU);
  • attività formative negli ambiti della pedagogia, didattica, psicologia, sociologia e antropologia (totale 78 CFU);
  • attività formative specifiche per l’accoglienza di alunni con disabilità (Totale 31 CFU);
  • laboratori, lingua inglese, tecnologie didattiche, esame finale (totale 32 CFU);
  • tirocinio (totale 24 CFU).

I futuri insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria iniziano il tirocinio a partire dal secondo anno di corso (modello formativo concorrente). I tirocini, diretto e indiretto, hanno una durata totale di 600 ore (pari a 24 CFU) e le attività sono organizzare dalle stesse università che offrono il corso di laurea (DM 249/2010).

Scuola secondaria

Per accedere alla formazione iniziale per gli insegnanti della scuola secondaria di I e di II grado è necessario aver conseguito un Laurea magistrale (ISCED 7) rilasciata da un’università o da un istituto AFAM dopo un corso di studi della durata di due anni o a ciclo unico in una delle materie comprese nelle classi di concorso. 

Una volta conseguita la laurea magistrale, i futuri docenti devono completare un programma abilitante, organizzato presso le università e le istituzioni AFAM, finalizzato all'acquisizione di specifiche competenze culturali, pedagogiche, linguistiche e tecnologiche per un totale di almeno 60 CFU/CFA. Almeno 20 crediti devono essere acquisiti attraverso attività di tirocinio diretto e indiretto. Il percorso abilitante termina con un esame finale che consiste in una prova scritta e una lezione simulata. Il superamento dell'esame finale porta al conseguimento dell'abilitazione che permette l'accesso ai concorsi pubblici nazionali che vengono banditi per il reclutamento dei docenti di scuola secondaria. 

Coloro che superano il concorso sono assunti con contratto a tempo indeterminato come docenti abilitati e iniziano il periodo annuale di prova in servizio nella scuola in cui sono assunti. Le disposizioni sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della scuola secondaria sono contenute nel D. Lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 79/2022. Il periodo di formazione e prova in servizio è regolamentato dal D.M. 226/2022 ed è descritto nel paragrafo dedicato.

Insegnanti di sostegno di tutti i livelli di istruzione scolastica

I futuri insegnanti di sostegno devono prima di tutto possedere i requisiti richiesti per insegnare ai diversi livelli di istruzione. 

Inoltre, devono completare un corso di specializzazione specifico denominato ‘Tirocinio formativo attivo per il sostegno’ o ‘TFA – sostegno’. I corsi di specializzazione sono istituiti ed attivati dalle università, anche in convenzione tra loro, in base al quadro generale definito a livello centrale e nei limiti dei posti autorizzati per ciascun ateneo (DM del 30.09.2011).

Il corso di specializzazione per il sostegno ha una durata complessiva di almeno otto mesi e porta all’acquisizione di 60 CFU. Il corso è articolato in:

  • insegnamenti afferenti ad ambiti disciplinari specifici, quali didattica e pedagogia speciale, psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, istituzioni di diritto pubblico, neuropsichiatria infantile (per un totale di 36 CFU);
  • laboratori diversificati per grado di scuola (per un totale di 9 CFU);
  • tirocinio da svolgersi esclusivamente presso istituzioni scolastiche diversificato per ordine e grado di scuola (per un totale di 12 CFU);
  • prova finale (per un totale di 3 CFU).

Il tirocinio diretto è svolto a scuola per 150 ore e deve svolgersi per almeno cinque mesi, mentre il tirocinio indiretto per le rimanenti 150 ore consiste in attività di rielaborazione con i tutor e in attività pratiche per l‘uso delle tecnologie digitali applicati alla didattica speciale.

Periodo annuale di prova in servizio

Coloro che superano il concorso pubblico devono completare un periodo di formazione e prova di un anno che si conclude con un esame finale. Il periodo di prova in servizio deve corrispondere ad almeno 180 giorni di lavoro effettivo (esami e valutazioni inclusi), di cui 120 giorni trascorsi in attività didattiche (incluse tutte le attività propedeutiche all'insegnamento), più un minimo di 50 ore di attività di formazione. Una valutazione positiva del periodo di prova conferma l'insegnante in ruolo. Per ulteriori dettagli periodo annuale di prova in servizio, si rimanda alla sezione dedicata.

Requisiti di ammissione

Nidi d’infanzia (0-3)

La formazione iniziale delle educatrici/educatori dei nidi d’infanzia si svolge a livello di istruzione superiore con il completamento di uno dei due percorsi previsti:

1) il possesso di una laurea triennale (ISCED 6) in scienze dell’educazione e della formazione specifica per lavorare con i bambini di questa fascia di età;
2) il possesso di una laurea magistrale (ISCED 7) in scienze della formazione primaria, integrata con un corso di specializzazione mirato per lavorare con i bambini da 0 a 3 anni di età.

Per accedere ai corsi di laurea che portano all’ottenimento delle due lauree, è sempre necessario un diploma di istruzione secondaria di II grado, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo (DM 509/1999).

Per accedere al corso di laurea triennale gli atenei possono anche organizzare dei test d’ingresso per verificare che la preparazione iniziale degli studenti sia adeguata. I regolamenti universitari stabiliscono le conoscenze richieste per essere ammessi e redigono le procedure dei test di verifica che possono anche svolgersi dopo il completamento di attività di formazione propedeutiche svolte in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria di II grado. Un risultato negativo nel test non preclude l’iscrizione e i regolamenti di ateneo indicano gli specifici obblighi formativi aggiuntivi che devono essere soddisfatti entro il primo anno di corso (DM 509/1999).

I requisiti di ammissione per accedere al corso di laurea magistrale in scienze della formazione primaria sono descritti nel paragrafo dedicato all’istruzione scolastica (cfr. sotto), in quanto tali corsi di laurea sono principalmente destinati a chi intende formarsi per insegnare alla scuola dell’infanzia e primaria. I corsi di specializzazione che integrano la laurea, generalmente hanno un numero di posti limitati stabilito da ciascun ateneo che definisce anche i criteri di accesso ai corsi.

Istruzione scolastica

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Per accedere a un corso a ciclo unico, destinato a chi intende insegnare a livello pre-primario o primario, è necessario essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo (DM 509/1999).

Oltre al possesso di questo titolo, per accedere al corso è necessario superare una prova di accesso. Infatti, l’ammissione ai corsi di laurea è limitata e il numero dei posti disponibili a livello nazionale è stabilito ogni anno dal Ministero competente per l’istruzione, attualmente denominato Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito 'Ministero') sulla base del fabbisogno di personale docente, individuato a livello regionale (legge 264/1999, DM 249/2010). Le prove di accesso vengono stabilite dalle singole università sulla base di decreti ministeriali emanati per ciascun anno accademico.

Scuola secondaria

Per insegnare a livello di scuola secondaria di I e II grado è necessario possedere una laurea magistrale (ISCED 7) rilasciata da un’università o un diploma accademico di secondo livello ottenuto presso un istituto dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure un titolo estero equipollente o equiparato. Se il corso di laurea magistrale/diploma accademico è biennale, per iscriversi occorre una laurea triennale, mentre nel caso di corsi a ciclo unico, è necessario un diploma di istruzione secondaria di II grado.

Oltre alla laurea magistrale/diploma accademico, deve essere completato un programma abilitante finalizzato all'acquisizione di competenze culturali, pedagogiche, linguistiche e tecnologiche per un totale di 60 CFU/CFA. Gli atenei e gli istituti AFAM organizzano i corsi che possono essere completati sia in forma curricolare, aggiuntiva o extracurricolare. L’accesso a questi corsi non è limitato.

Disposizioni specifiche regolamentano i casi di insegnanti con precedenti abilitazioni o che hanno completato parzialmente o totalmente la formazione iniziale in base alla normativa precedente alla riforma del 2022. Infatti, i requisiti per accedere all'insegnamento nella scuola secondaria sono stati riformati dalla legge 79/2022 che ha modificato il D.Lgs. 59/2017.

Insegnanti di sostegno di tutti i livelli di istruzione scolastica

Gli insegnanti di sostegno, oltre ai titoli richiesti per insegnare ai diversi livelli di istruzione, devono completare un corso di specializzazione denominato ‘Tirocinio formativo attivo per il sostegno’. I corsi sono a numero programmato e limitato. Ogni anno il Ministero stabilisce il numero di posti disponibili sulla base delle necessità generali di docenti e sulle necessità specifiche di insegnanti di sostegno calcolati a livello regionale.

I requisiti per accedere al TFA - sostegno sono:

  • per la scuola dell’infanzia e primaria: laurea in scienze della formazione primaria e diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002;
  • per la scuola secondaria: abilitazione all’insegnamento oppure laurea magistrale/diploma accademico di II livello più i 60 CFU/CFA;
  • superamento di un esame di ammissione finalizzato a verificare il possesso di adeguate competenze nell’uso della lingua italiana e della didattica, così come di empatia, creatività e altre competenze necessarie per lavorare con alunni con bisogni educativi speciali.

L’esame di ammissione è organizzato dai singoli atenei in base alla seguente struttura definita nella normativa nazionale: un test preliminare con 60 domande a risposta multipla, una o più prove scritte o pratiche e un colloquio (DM del 30.09.2020).

Piani di studio, livello di specializzazione e risultati di apprendimento

Nidi d’infanzia (0-3)

In base alla normativa in vigore (DM 378/2018), il ruolo delle educatrici e degli educatori nei nidi d’infanzia è di organizzare e svolgere attività finalizzate allo sviluppo nei bambini delle loro potenzialità in termini di relazioni, autonomia, creatività e apprendimento in un ambiente affettivo, ludico e cognitivo. Gli educatori devono anche assicurare pari opportunità di educazione e cura, di relazioni e di gioco. A tal fine, devono avere:

  • conoscenze teoriche relative allo sviluppo infantile da zero a tre anni di età, nelle sue diverse
  • dimensioni (fisico, emotivo, sociale, ecc);
  • capacità di riconoscere e promuovere competenze dei bambini;
  • conoscenze teoriche e pratiche relative a cura ed educazione e dei diversi contesti di vita e delle scelte di cura delle famiglie;
  • competenze relazionali, comunicative e al sostegno alla genitorialità;
  • conoscenze e competenze relative alla promozione del benessere psico-fisico e all'identificazione di condizioni di rischio e ritardo nello sviluppo;
  • conoscenze e competenze relative ai contenuti delle proposte e alle metodologie educative nella prima infanzia e relative all'osservazione, valutazione e documentazione dei comportamenti.

Inoltre, sono richieste conoscenze relative al pensiero, la storia, la normativa, l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni educative per la prima infanzia così come conoscenze e competenze di progettazione, organizzazione e valutazione dei contesti e attività educativi per la prima infanzia, in linea con gli orientamenti educativi nazionali per questa fascia di età.

La formazione iniziale degli educatori/educatrici ha lo scopo di fornire tali competenze e conoscenze.

La laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione (ISCED 6) è riconosciuta al fine di accedere ai servizi educativi per la prima infanzia se il corso di studi soddisfa i requisiti minimi di acquisizione dei crediti nei seguenti settori:

  • pedagogia, almeno 20 CFU;
  • psicologia, almeno 10 CFU;
  • sociologia, almeno 5 CFU;
  • salute, almeno 5 CFU;
  • laboratori di pedagogia e psicologia, almeno 5 CFU;
  • tirocinio, almeno 10 CFU.

I contenuti devono essere specifici per l’infanzia da 0 a 3 anni di età, per un totale di minimo 55 CFU. I crediti possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare (Allegato B al DM 378/2018).

Il secondo percorso di formazione iniziale per educatori nei nidi d’infanzia prevede l’integrazione della laurea magistrale in scienze della formazione primaria con un corso di specializzazione (60 CFU). Lo scopo del corso è di fornire i laureati contenuti e competenze per lavorare con i bambini più piccoli che non sono stati acquisiti nel corso di laurea magistrale, destinato all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primarie.

Il corso di studi si incentra sugli studi nelle seguenti aree disciplinari (34-40 CFU):

  • discipline pedagogiche: teoria ed esperienze della pedagogia dell’infanzia, pedagogia delle relazioni educative, pedagogia delle famiglie, storia dei servizi educativi e modelli di educazione e cura della prima infanzia;
  • discipline metodologico-didattiche: gioco infantile, didattiche inclusive, progettazione, organizzazione, valutazione e documentazione delle attività educative;
  • discipline psicologiche: sviluppo psicologico nella prima infanzia, processi di sviluppo ed educazione nella prima infanzia, modelli relazionali in famiglia e nei servizi educativi, modelli e tecniche di osservazione del comportamento infantile;
  • discipline sociologiche: sociologia della famiglia e dell’infanzia;
  • discipline della salute e per la disabilità infantile: educazione alla salute, alla prevenzione e all’igiene, pediatria, neuropsichiatria infantile o psicopatologia dello sviluppo infantile.

I laboratori di pedagogia e psicologia, per un totale di 10-12 CFU, si incentrano sull’accoglienza, progettazione dei contesti e delle attività, cura, gioco, educazione alla lettura sensoriale e delle immagini, documentazione, osservazione e tecniche di lavoro collaborativo. Le attività sono svolte in gruppi attraverso il lavoro cooperativo, simulazioni, osservazioni di esperienze reali.

Il corso di specializzazione prevede anche attività di tirocinio diretto e indiretto per un totale di 9 CFU. Il tirocinio diretto può essere svolto in uno dei servizi educativi per l’infanzia operanti nel paese, mentre il tirocinio indiretto prevede attività di progettazione e rielaborazione da svolgersi anche in gruppo (Allegato A al DM 378/2018).

Istruzione scolastica

Il Decreto Ministeriale 249/2010 stabilisce che i percorsi di formazione degli insegnanti, di tutti i livelli, sono finalizzati all’acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche organizzative e relazionali. Tali obiettivi generali sono raggiunti attraverso due percorsi differenziati a seconda che si tratti di aspiranti insegnanti del livello pre-primario e primario o del livello secondario.

A parte le diverse organizzazioni e i diversi contenuti dei percorsi di formazione iniziale, gli insegnanti di tutti i livelli di istruzione scolastica devono acquisire le seguenti competenze:

  • competenze linguistiche in inglese equivalenti al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue adottato nel 1996 dal Consiglio dell’UE;
  • competenze digitali (utilizzo dei linguaggi multimediali per la rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per l'utilizzo dei contenuti digitali e, più in generale, degli ambienti di simulazione e dei laboratori virtuali, coding);
  • l'acquisizione delle competenze didattiche atte a favorire l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

Infine, una parte integrante della formazione iniziale di tutti i docenti è anche l’acquisizione delle competenze necessarie per lo sviluppo e sostegno dell’autonomia scolastica (DM 249/2010).

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, è necessario intraprendere un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale (300 CFU) in scienze della formazione primaria, comprensivo di attività di tirocinio da svolgere a partire dal secondo anno di corso.

L’obiettivo generale del corso è di far acquisire ai futuri insegnanti, oltre alle competenze disciplinari, la capacità di proporre tali competenze nel modo più adeguato all’età e cultura degli alunni, la capacità di gestire il gruppo e di progettare il percorso educativo. In particolare, ci si attende che i laureati in scienze della formazione primaria abbiano:

  • conoscenze disciplinari negli ambiti disciplinari insegnati a scuola;
  • capacità di adattare i contenuti ai diversi livelli scolastici e di età dei bambini;
  • capacità di gestione dei progressi di apprendimento adattando tempi e metodi al livello degli alunni;
  • capacità di scegliere e utilizzare gli strumenti più idonei, come lezioni frontali, simulazione, cooperazione, discussione, ecc.;
  • capacità relazionali e gestionali per lavorare con la classe e costruire regole comune con riguardo alla disciplina, responsabilità, solidarietà e giustizia;
  • capacità di partecipare alla vita scolastica in collaborazione con i colleghi.

Al fine di raggiungere questi obiettivi, il corso di studi è articolato in attività formative di base e attività caratterizzanti. Le prime, sono finalizzate all’acquisizione di conoscenze in materia di pedagogia, didattica, psicologia, sociologia, antropologia. Lo studio di queste materie corrisponde a un totale di 78 CFU.

Le attività caratterizzanti sono organizzate in due aree. La prima fa riferimento all’acquisizione di competenze disciplinari nelle seguenti aree: matematica, fisica, chimica, biologia, lingua e letteratura italiana, lingua inglese, storia, geografia, attività motorie, arte, musica, letteratura per l’infanzia. Lo studio di queste materie corrisponde a un totale di 135 CFU.

La seconda area del corso è finalizzata all’acquisizione, obbligatoria nella formazione inziale di tutti i docenti, di conoscenze e competenze disciplinari per l’accoglienza degli alunni con bisogni educativi speciali. Questi ultimi comprendono conoscenze nell’ambito della neuropsichiatria infantile, della psicologia, del diritto e dell’igiene e il loro studio corrisponde a un totale di 31 CFU.

A partire dal secondo anno di corso di studi, gli studenti iniziano le attività di tirocinio obbligatorio per un totale di 600 ore (24 CFU). Il tirocinio diretto si svolge a scuola mentre il tirocinio indiretto prevede attività di preparazione, riflessione, discussione e documentazione di un rapporto finale.

I restanti crediti (32 CFU) sono assegnati in base allo svolgimento di attività opzionali, alle attività di laboratorio linguistico e di tecnologie didattiche, alla prova di idoneità linguistica e alle attività connesse allo svolgimento della prova finale (DM 249/2010, tabella 1).

Scuola secondaria

Per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado è necessario conseguire una laurea magistrale, rilasciata da un’università o da un istituto afferente all’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), in una materia inclusa nelle classi di concorso per la scuola secondaria. Il curricolo di questo segmento di formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria è quello del corso di laurea magistrale frequentato.

Oltre alla laurea magistrale, è necessario acquisire 60 CFU/CFA in percorsi abilitanti, il cui scopo è fornire ai futuri insegnanti competenze culturali, pedagogiche, linguistiche, tecnologiche e didattiche. I 60 crediti sono distribuiti come segue:

- Area pedagogica: 10 crediti

- tirocini diretti e indiretti: 20 crediti

- didattica inclusiva: 3 crediti

- ambito linguistico-digitale: 3 crediti

- ambito psico-socio-antropologico: 4 crediti

- metodi di insegnamento: 2 crediti

- metodi di insegnamento relativi alle materie: 16 crediti

- legislazione scolastica: 2 crediti

Un massimo del 20% del curriculum può essere svolto in modalità a distanza. Il percorso abilitante si conclude con un esame finale che consiste in una prova scritta e una lezione simulata.

Chi completa con successo il programma abilitante, ottiene l'abilitazione all'insegnamento che dà accesso ai concorsi pubblici nazionali per il reclutamento di insegnanti di scuola secondaria. Chi supera il concorso pubblico inizia periodo annuale di prova in servizio, descritto più in dettaglio nell'apposita sezione.

I requisiti per insegnare a livello secondario sono stati riformati dalla legge 79/2022 che ha modificato il D.Lgs. 59/2017. I contenuti dei programmi abilitanti sono stabiliti dal DPCM del 4 agosto 2023.

Il CLIL (Content and Language Integrated Learning), ossia l'insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica, è obbligatorio nei percorsi liceali e tecnici. Al fine di fornire agli insegnanti gli strumenti di conoscenza necessari per l’insegnamento di una materia in una lingua straniera, le università possono istituire specifici corsi di perfezionamento ai quali possono accedere gli insegnanti in possesso di competenze linguistiche a livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue. I corsi di perfezionamento prevedono l’acquisizione di almeno 60 CFU comprensivi di almeno 300 ore (12 CFU) di tirocinio (D.M. n. 6/2012).

Insegnanti di sostegno di tutti i livelli di istruzione scolastica

I docenti di sostegno, oltre ai titoli richiesti per insegnare ai diversi livelli di istruzione, devono completare un corso di specializzazione organizzato presso le università denominato ‘Tirocinio formativo attivo per il sostegno’. L’insegnante di sostegno è assegnato alla classe in cui è iscritto l’alunno con bisogni educativi speciali e lavora come uno dei docenti della classe. Il ruolo degli insegnanti di sostegno è di supportare le attività didattiche al fine di agevolare il processo di inclusione del bambino con disabilità (legge 104/1992).

Il DM del 30 settembre 2011 descrive quali siano le specifiche abilità e competenze di cui un docente di sostegno ha bisogno per svolgere il proprio ruolo, e stabilisce l’organizzazione e i contenuti dei corsi di specializzazione per il sostegno.

Il docente di sostegno deve avere, oltre alle competenze didattiche:

  • competenze teoriche e pratiche nel campo della pedagogia e della didattica speciale;
  • competenze psico-pedagogiche con riferimento alle tipologie di disabilità;
  • conoscenze e competenze sulle modalità di relazione educativa con gli alunni della classe;
  • competenze educative delle dinamiche familiari e modalità di cooperazione con le famiglie.

Il corso di specializzazione dura non meno di otto mesi e porta all’ottenimento di un totale di 60 CFU. Il corso è organizzato in attività di studio su specifiche aree disciplinari, laboratori e tirocinio.
Gli studi specifici fanno riferimento alle seguenti aree (36 CFU): didattica e pedagogia speciale, pedagogia della relazione d’aiuto, psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione, istituzioni di diritto pubblico, neuropsichiatria infantile.

I laboratori sono diversificati per livelli di istruzione e si incentrano sulla didattica speciale, su interventi psico-educativi e didattici per disturbi del comportamento e relazionali, sui linguaggi e tecniche comunicative non verbali, sulla didattica delle educazioni a livello pre-primario e primario che diviene orientamento e progetto di vita nella scuola secondaria. I laboratori sono svolti attraverso il lavoro collaborativo, simulazioni, esperienze pratiche e corrispondono a un totale di 9 CFU.

Il tirocinio è sia diretto che indiretto e impegna i tirocinanti per un totale di 300 ore (12 CFU). Il tirocinio diretto si svolge a scuola per 150 ore su almeno cinque mesi. Può essere basato su progetti redatti dall’università che organizza il corso o dalla scuola, in coerenza con gli obiettivi del corso di specializzazione. I tirocinanti sono seguiti da tutor che sono insegnanti della scuola. durante il tirocinio indiretto, per le rimanenti 150 ore, vengono svolte attività di rielaborazione dell’esperienza professionale con insegnanti e tutor. Il tirocinio indiretto prevede anche una formazione pratica sull’uso delle tecnologie applicate alla didattica speciale.

Formatori

I formatori dei corsi di laurea in cui si formano gli educatori e i docenti, compresi quelli per il sostegno, sono professori e ricercatori dell’istruzione superiore, ossia delle università e degli istituti afferenti all’Altra formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

La formazione iniziale degli educatori e degli insegnanti di tutti i livelli di istruzione comprende anche attività di tirocinio che sono organizzate in modo diverso per ogni percorso di formazione. Tuttavia, in tutti i tirocini, i tirocinanti fanno riferimento a uno o più tutor.

Le future educatrici/educatori dei nidi d’infanzia svolgono il tirocinio durante il corso di laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione, oppure durante il corso di specializzazione nel caso di laureati in possesso di titolo magistrale in scienze della formazione primaria. Nel primo caso, i tutor sono educatori e insegnanti degli istituti nei quali viene svolto il tirocinio mentre, nel secondo caso, i tutor sono docenti del corso di specializzazione (DM 378/2018).

Anche i docenti della scuola dell’infanzia e primaria seguono attività di tirocinio durante il corso di laurea in scienze della formazione primaria. In questo caso i tirocinanti fanno riferimento a un tutor che è un’insegnante della scuola a cui sono assegnati e a un docente-tutor del corso di studi che ha funzioni di coordinamento (DM 249/2010).

Gli insegnanti di sostegno svolgono un tirocinio aggiuntivo durante il corso di specializzazione per il sostegno. I tutor sono insegnanti della scuola alla quale sono assegnati e devono essere docenti di ruolo, avere una specializzazione per il sostegno e almeno cinque anni di esperienza di insegnamento come docente di sostegno (DM 30.09.2011).

Tutti gli insegnanti dell’istruzione scolastica completano un periodo di prova in servizio di un anno dopo la loro assunzione a scuola. Durante questo periodo, gli insegnanti fanno riferimento a un tutor. Il dirigente scolastico designa uno o più docenti tutor da affiancare ai neoassunti. Un tutor può seguire al massimo tre insegnanti. Il ruolo del tutor è quello di accogliere il docente neoassunto nella comunità scolastica, favorire la partecipazione alla vita collegiale e a momenti di osservazione in classe in modo da migliorare la qualità ed efficacia dell’insegnamento. Il tutor presenta un rapporto sull’esperienza formativa che viene tenuto in considerazione per la valutazione finale del periodo di prova in servizio (DM 226/2022).

Titoli, valutazione e certificazioni

La formazione iniziale del personale educativo e docente si svolge a livello di istruzione superiore, presso le università o, per l’insegnamento delle discipline artistiche e musicali nelle scuole secondarie, negli istituti AFAM. Ogni istituto di istruzione superiore definisce, nei propri regolamenti didattici, le procedure e i metodi di valutazione degli studenti, in base alle scale di valutazione stabilite dalla normativa nazionale. Inoltre, sempre in conformità con la normativa nazionale, università e istituti AFAM hanno adottato un sistema di crediti per il riconoscimento del carico di lavoro svolto dagli studenti che si articola in crediti formativi universitari (CFU) e crediti ormativi accademici (CFA) corrispondenti ai crediti ECTS. L’esame finale consiste nella discussione di un lavoro originale davanti a una commissione.

Queste disposizioni generali si applicano a tutti i corsi di studio dell’istruzione superiore. La formazione iniziale degli educatori e degli insegnanti prevede anche altri tipi di formazione, come i tirocini e i corsi di specializzazione ai quali si applicano procedure di valutazione specifiche.

Nidi d’infanzia (0-3)

Per lavorare nei nidi d’infanzia come educatrice/educatore è necessario completare un corso di laurea triennale in scienze della formazione e dell’educazione, specifico per lavorare con la prima infanzia. A completamento del corso di studi viene rilasciato il relativo titolo (laurea). I laureati devono avere abilità e competenze necessarie per lavorare in istituti di questo tipo come previsto dal curricolo del corrispondente programma di studi (DM 16 marzo 2017). Durante il corso di studi, gli studenti svolgono anche un periodo di tirocinio organizzato dalle singole università.

Anche chi ha una laurea magistrale in scienze della formazione primaria può lavorare nei nidi d’infanzia. Le procedure di valutazione, così come i risultati attesi in uscita dal programma di studi sono gli stessi del corso magistrale destinato gli insegnanti della scuola dell’infanzia e primaria (si veda sotto). La laurea deve essere integrata con un corso di specializzazione specifico per lavorare con i bambini di età compresa fra 0 e 3 anni. Il corso ha lo scopo di fornire ai futuri educatori le competenze e le conoscenze specifiche che non sono state acquisite nel corso di laurea magistrale. Il corso di specializzazione termina con un esame che consiste in un colloquio in cui sono valutate le competenze teoriche, metodologiche e pratiche acquisite, così come di una discussione sulle attività svolte durante il tirocinio. Alla candidata/candidato vengono attribuiti un massimo di 30 punti e l’esame è superato con un minimo di 18 punti (DM 378/2018).

Istruzione scolastica

Al termine dei corsi di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria, gli studenti ottengono una laurea magistrale in scienze della formazione primaria. I laureati devono avere le abilità e le competenze richieste dalla normativa statale (DM 16 marzo 2007) e dal curricolo del corso di studi. Durante il corso di laurea, gli studenti svolgono anche un periodo di tirocinio organizzato dalle stesse università. Il corso di laurea termina con la discussione di una tesi e di un rapporto finale sul tirocinio svolto. Queste due prove orali formano l’esame finale che, se superato, permette il rilascio del titolo (laurea magistrale) e qualifica all’insegnamento (DM 249/2010).

Per l’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado è necessario conseguire una laurea magistrale, o un diploma accademico rilasciato da un istituto AFAM, in una delle discipline previste dalle classi di concorso. Inoltre, è necessario completare un percorso abilitante finalizzato all'acquisizione di competenze culturali, pedagogiche, linguistiche, tecnologiche e didattiche per un totale di 60 CFU/CFA. L'abilitazione viene riconosciuta a seguito del superamento dell'esame finale che consiste in una prova scritta e una lezione simulata.

La laurea magistrale e i 60 crediti abilitanti sono i requisiti per accedere ai concorsi pubblici indetti a livello nazionale e organizzati a livello regionale per il reclutamento di insegnanti di scuola secondaria. Il concorso pubblico nazionale consiste in due prove scritte e un colloquio. Mira anche a verificare la conoscenza di una lingua straniera almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue e delle competenze didattiche nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I candidati superano l'esame quando hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 7 su 10 in ciascuna prova. In base alla loro posizione in graduatoria, i docenti scelgono la scuola in cui insegnare e in quella iniziano il periodo annuale di prova in servizio che, se valutato positivamente, li conferma nel ruolo (D.Lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 79/2022).Al termine del periodo di prova in servizio, il dirigente scolastico valuta l'insegnante verificando che abbia raggiunto gli obiettivi professionali e acquisito le competenze stabilite all'inizio dell'anno di prova. A tal fine, il dirigente scolastico tiene conto del parere del Comitato per la valutazione degli insegnanti. Il Comitato esprime il proprio parere dopo un colloquio con il docente, sulla base dell'istruttoria fatta dal tutor e della relazione del dirigente scolastico. Il parere del Comitato è obbligatorio ma non vincolante per il dirigente scolastico che valuta il docente. Una valutazione positiva conferma il docente nella sua posizione. In caso di valutazione negativa, il docente può ripetere il periodo di prova una sola volta (DM 226/2022).

Insegnanti di sostegno di tutti i livelli di istruzione scolastica

Gli insegnanti di sostegno a tutti i livelli di istruzione scolastica, oltre ai titoli richiesti, devono anche completare un corso di specializzazione specifico per il sostegno (TFA – sostegno). Il corso di specializzazione per il sostegno si conclude positivamente con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari e il superamento dell'esame finale. La valutazione finale degli studenti riguarda sia gli insegnamenti teorici che i laboratori e il tirocinio svolti. La valutazione complessiva finale è espressa in trentesimi ed è riportata nella certificazione del titolo di specializzazione (Dm 30.09.2011).

Gli insegnanti di sostegno a livello secondario devono anche completare il percorso abilitante di 60 crediti. Una volta assunti, i docenti di sostegno abilitati iniziano, come gli altri, il periodo di prova in servizio (D.Lgs. 59/2017 come modificato dalla legge 79/2022).

Percorsi alternativi

Non ci sono altri percorsi per la formazione iniziale degli insegnanti oltre a quelli descritti.

 

Ultimo aggiornamento contenuti: febbraio 2024