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EACEA National Policies Platform:Eurydice
Sviluppo professionale continuo degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Italy

9.Insegnanti e altro personale dell'istruzione

9.3Sviluppo professionale continuo degli insegnanti dell'educazione dell'infanzia e dell'istruzione scolastica

Last update: 5 February 2024

Lo sviluppo professionale continuo delle educatrici/educatori nei nidi d'infanzia pubblici è regolato dai contratti di lavoro nazionali che possono essere integrati a livello locale attraverso accordi con i sindacati di settore. A causa della varietà di normative di riferimento, lo sviluppo professionale continuo delle educatrici/educatori nei nidi d'infanzia pubblici non può essere descritto in dettaglio.

Lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti delle scuole statali, comprese le scuole dell'infanzia, è regolato a livello centrale e dai contratti collettivi nazionali.

Aspetti organizzativi

Il CCNL vigente stabilisce il concetto per cui lo sviluppo professionale continuo costituisce un diritto e un dovere professionale dei docenti, in quanto contribuisce allo sviluppo della loro vita professionale. La legge 107/2015, e il successivo D.Lgs. 59/2017, hanno stabilito che lo sviluppo professionale continuo degli insegnanti è obbligatorio, permanente, strutturale. 

Ogni scuola definisce e organizza le attività di formazione in servizio, anche in rete con altre scuole del territorio. Le attività devono essere coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola, con il Rapporto di autovalutazione e con il piano di miglioramento della scuola, sulla base delle priorità indicate annualmente dal Ministero responsabile per l'istruzione, attualmente denominato Ministero dell'istruzione e del merito.

Le priorità per la formazione in servizio dei docenti per l’a.s. 2021/2022 sono:

  • didattica delle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) e competenze multilinguistiche; 
  • realizzazione del sistema integrato 0-6;
  • misure di accompagnamento sulla valutazione nella scuola primaria (OM n. 172/ 20) [https://www.istruzione.it/valutazione-scuola-primaria/allegati/ordinanza-172_4-12-2020.pdf];
  • pratiche educative inclusive e di integrazione anche per gli alunni nuovi arrivati in Italia (NAI);
  • iniziative di formazione per contrastare l'abbandono precoce;
  • azioni previste dal Piano Nazionale “RiGenerazione Scuola”[ https://www.istruzione.it/ri-generazione-scuola/].

Lo sviluppo professionale continuo riguarda anche le competenze digitali e l'uso critico e responsabile degli strumenti digitali. Le iniziative formative si svolgono ordinariamente al di fuori dell’orario di insegnamento, e gli insegnanti hanno diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio.

Recentemente, la legge 79/2022 che ha modificato il D.Lgs. 59/2017, ha introdotto una forma di formazione in servizio volontaria incentivata. Questa parte della riforma non ha ancora esaurito il suo iter di approvazione e, perciò, maggiori dettagli sono disponibili nella sezione sulle Riforme nell'istruzione scolastica.

Incentivi per la partecipazione alle attività di sviluppo professionale continuo

Al fine di aiutare gli insegnanti a partecipare alle attività di formazione in servizio, la legge 107/2015 prevede un incentivo economico attribuito nella forma di una carta elettronica. La carta è personale e non trasferibile ed è destinata agli insegnanti a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale delle scuole statali, compresi quelli in periodo di prova. Il Ministero dell’istruzione e il ministero delle finanze hanno definito i criteri e le modalità di attribuzione della carta. Ogni anno, ogni insegnante riceve un massimo di 500,00 € per:

  • acquisto di libri, riviste, hardware e software;
  • frequenza di corsi offerti da enti accreditati o da istituti di istruzione superiore;
  • partecipazione a eventi culturali (rappresentazioni, film, eventi dal vivo) e visite a musei e mostre;
  • attività coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola e con il Piano nazionale di formazione.

La somma non è considerata retribuzione accessoria e non è tassata. Entro la fine del mese di agosto di ogni anno, gli insegnanti devono rendicontare le spese per lo sviluppo professionale continuo all’amministrazione scolastica che metterà la documentazione a disposizione dei revisori. In caso di documentazione incompleta, le spese non giustificate saranno recuperate dalla somma assegnata all’insegnante l’anno successivo.

La legge 79/2022 ha introdotto la formazione in servizio su base volontaria che porta, in caso di valutazione positiva al termine del periodo di formazione triennale, a un elemento retributivo una tantum di natura accessoria. Questo segmento della riforma non ha completato le procedure di approvazione e, pertanto, i dettagli sono disponibili nella sezione dedicata alle Riforme nell'istruzione scolastica.

 

 

Ultimo aggiornamento contenuti: febbraio 2024